Regolamento (UE) 2019/1892
Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione del 31 ottobre 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 per quanto riguarda i requisiti di omologazione per taluni veicoli a motore dotati di cabine allungate e per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici destinati ai veicoli a motore e ai loro rimorchi (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro di omologazione europeo per masse e dimensioni dei veicoli, al fine di integrare cabine allungate e dispositivi aerodinamici anteriori e posteriori. Introduce una disciplina specifica per l’omologazione come entità tecniche indipendenti, con requisiti tecnici, prove e marchi di omologazione dedicati. Prevede inoltre indicazioni speciali per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni e adegua le schede informative e i certificati di omologazione.
Modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012 introducendo requisiti di omologazione per cabine allungate e per apparecchiature e dispositivi aerodinamici destinati a veicoli a motore e rimorchi.
Ambito di applicazione
Si applica ai veicoli a motore e ai loro rimorchi oggetto del regolamento (UE) n. 1230/2012, nonché ad alcune entità tecniche indipendenti costituite da apparecchiature e dispositivi aerodinamici. Riguarda in particolare i veicoli dotati di dispositivi aerodinamici anteriori o posteriori, le cabine allungate e i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, ai fini dell’omologazione CE, delle targhette costruttore e della documentazione di conformità. È applicabile in tutti gli Stati membri ed è pertinente anche ai fini SEE; non disciplina in via generale altri settori o soggetti diversi da costruttori, loro rappresentanti, autorità di omologazione e servizi tecnici.
Regolamento (UE) 2019/1892 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento (UE) n. 1230/2012, che disciplina l’omologazione CE dei veicoli a motore e dei loro rimorchi con riguardo a masse e dimensioni. La modifica risponde all’esigenza di coordinare la disciplina tecnica di omologazione con le deroghe previste dalla direttiva 96/53/CE e con l’evoluzione tecnologica in materia di aerodinamica, efficienza energetica e veicoli a basse o zero emissioni.
Ambito e finalità della modifica
Il regolamento mira a consentire l’uso e l’omologazione di cabine allungate e di apparecchiature/dispositivi aerodinamici anteriori e posteriori, chiarendo che tali elementi possono sporgere oltre le dimensioni standard purché rispettino condizioni tecniche e di sicurezza specifiche. Il legislatore europeo sottolinea, nei considerando, la necessità di garantire coerenza tra le norme di omologazione CE e le regole armonizzate sulla circolazione dei veicoli nell’Unione, perseguendo benefici in termini di prestazioni energetiche, visibilità, sicurezza degli altri utenti della strada e comfort/sicurezza del conducente.
Definizioni e inquadramento generale
L’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1230/2012 è sostituito per precisare che il regolamento stabilisce i requisiti per l’omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi con riferimento a masse e dimensioni, nonché di talune entità tecniche indipendenti destinate a tali veicoli. Nell’articolo 2 sono aggiornate alcune definizioni chiave:
- "interasse" e "distanza tra gli assi" sono ridefinite per tenere conto delle diverse categorie di rimorchi;
- "raggio di curvatura posteriore" è definito in funzione della manovra del veicolo;
- sono introdotte le "apparecchiature e dispositivi aerodinamici", intesi come dispositivi progettati per ridurre la resistenza aerodinamica dei veicoli stradali, con esclusione delle cabine allungate.
Omologazione delle apparecchiature e dei dispositivi aerodinamici come entità tecniche indipendenti
Una delle innovazioni principali è l’introduzione degli articoli 4 bis e 4 ter. Il costruttore, o il suo rappresentante, deve presentare all’autorità di omologazione la domanda di omologazione CE per l’entità tecnica indipendente, utilizzando il modello previsto nella scheda informativa dell’allegato V, parte C. Se i requisiti sono rispettati, l’autorità concede l’omologazione e rilascia un numero di omologazione secondo il sistema della direttiva 2007/46/CE; uno Stato membro non può attribuire lo stesso numero a un altro tipo di entità tecnica indipendente.
Le entità tecniche indipendenti conformi al tipo omologato devono recare un marchio di omologazione CE specifico, definito nell’allegato V, parte E. Il marchio comprende un rettangolo con la lettera "e", il numero distintivo dello Stato membro e il numero di omologazione di base, con due cifre iniziali che identificano il numero sequenziale della norma, attualmente "00". Per i dispositivi aerodinamici delle cabine e per quelli posteriori sono richieste diciture aggiuntive di conformità agli articoli 9 bis e 8 ter della direttiva 96/53/CE.
Requisiti tecnici per i dispositivi aerodinamici posteriori
Nelle parti B, C e D dell’allegato I sono introdotti requisiti dettagliati per i dispositivi aerodinamici posteriori, tra cui:
- il fatto che i dispositivi di cui all’appendice 1 non siano considerati nel calcolo delle dimensioni esterne;
- limiti di sporgenza e requisiti di retrattilità o piegabilità quando il veicolo è fermo;
- possibilità di comando manuale con forza non superiore a 40 daN, ferma restando anche la possibilità di regolazione automatica;
- prove di resistenza per gli elementi principali, con applicazione di forze statiche di 200 daN ± 10 % e limiti di deformazione tali da non superare le tolleranze dimensionali previste;
- verifica, da parte del servizio tecnico, che i dispositivi non riducano in modo significativo raffreddamento e ventilazione dei principali sistemi del veicolo e non compromettano gli altri requisiti di sicurezza applicabili.
Sono previste anche deroghe e condizioni specifiche in relazione ai dispositivi di protezione antincastro posteriori. In particolare, in alcune ipotesi le distanze possono essere misurate senza considerare le apparecchiature aerodinamiche, purché esse abbiano lunghezza superiore a 200 mm, siano in posizione di utilizzo e rispettino i criteri di durezza e di prova dell’appendice 4. Le distanze devono comunque essere misurate con i dispositivi in posizione retratta o piegata, oppure tenendo conto della sporgenza risultante, se questa è maggiore.
Requisiti specifici per le cabine allungate
La parte C dell’allegato I disciplina le cabine allungate. Il regolamento consente che il veicolo superi la lunghezza massima autorizzata quando:
- la fascia anteriore nella posizione della cabina è pienamente conforme ai parametri dell’involucro tridimensionale dell’appendice 5;
- la lunghezza della superficie di carico non supera 10,5 m.
In tal caso il costruttore deve indicare sulla targhetta regolamentare e nel certificato di conformità la dicitura "96/53/EC ARTICLE 9 A COMPLIANT". L’appendice 5 introduce un controllo geometrico della cabina basato su un involucro tridimensionale, con regole su larghezza, altezza, inclinazione della parte anteriore e rastremazione laterale. Se una delle condizioni non è soddisfatta, la cabina non è considerata conforme ai parametri richiesti.
Veicoli a combustibili alternativi o a zero emissioni
Per i veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni, il regolamento prevede in più punti che il peso supplementare necessario per la tecnologia sia definito sulla base della documentazione del costruttore e verificato dal servizio tecnico. Il costruttore deve riportare sulla targhetta regolamentare, al di fuori del riquadro delle informazioni obbligatorie, il simbolo "96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT — XXXX KG" con caratteri di almeno 4 mm di altezza.
Finché non sarà prevista una specifica voce nel certificato di conformità, il peso supplementare deve essere riportato nella sezione "Osservazioni" del certificato, per consentire l’inserimento nei documenti di immatricolazione. Disposizioni analoghe compaiono nelle diverse parti dell’allegato I per autoveicoli, rimorchi, semirimorchi e autoarticolati.
Manovrabilità, raggio di curvatura e verifiche mediante simulazione
Il regolamento consente, con l’accordo del servizio tecnico e dell’autorità di omologazione, che i requisiti di manovrabilità e quelli sul raggio di curvatura posteriore massimo siano dimostrati mediante simulazione numerica conforme all’allegato XVI della direttiva 2007/46/CE. Se vi sono dubbi, può essere richiesta una prova fisica in scala reale. In parallelo, il regolamento precisa che alcuni requisiti di prova non si applicano alla modalità di guida esclusivamente elettrica dei veicoli ibridi elettrici.
Prova d’urto per i dispositivi aerodinamici
L’appendice 4 introduce una prova d’urto per le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici. La prova può essere condotta:
- su un veicolo del tipo interessato;
- su una parte rappresentativa della carrozzeria;
- su una parete rigida.
È ammesso l’uso della simulazione numerica, purché il modello sia convalidato mediante confronto con una prova fisica e sia dimostrata la comparabilità dei risultati. La prova si svolge con veicolo fermo, su superficie piana, con ruote diritte e pneumatici alla pressione raccomandata, e con veicolo scarico. La procedura prevede l’applicazione di una forza orizzontale massima di 4 000 N ± 400 N su due punti simmetrici rispetto alla linea centrale del veicolo o sulla linea centrale del dispositivo. Il risultato atteso è che il dispositivo si deformi, si retragga o si pieghi entro una sporgenza di ≤ 200 mm, senza mettere a rischio gli occupanti di altri veicoli e senza pregiudicare il funzionamento del dispositivo di protezione antincastro posteriore.
Aggiornamento della documentazione di omologazione
L’allegato V è modificato per aggiornare la scheda informativa e il certificato di omologazione CE relativi a masse e dimensioni, introducendo informazioni sulla cabina allungata, sulla massa supplementare per propulsione alternativa e sulle apparecchiature aerodinamiche anteriori e posteriori. Sono inoltre aggiunte nuove parti C, D ed E dedicate all’omologazione CE di un dispositivo aerodinamico o di un’apparecchiatura aerodinamica come entità tecnica indipendente, con indicazioni sui contenuti minimi della scheda informativa, del certificato e del marchio di omologazione.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto della modifica
L’articolo 1 modifica il regolamento (UE) n. 1230/2012, che attua il regolamento (CE) n. 661/2009 sui requisiti di omologazione per masse e dimensioni dei veicoli. L’ambito è esteso alle entità tecniche indipendenti destinate ai veicoli, in particolare alle apparecchiature e ai dispositivi aerodinamici.
Definizioni aggiornate
Sono precisate o introdotte le definizioni di "interasse", "distanza tra gli assi", "raggio di curvatura posteriore" e "apparecchiature e dispositivi aerodinamici", escludendo le cabine allungate da quest’ultima nozione.
Omologazione CE delle entità tecniche indipendenti
Sono inseriti gli articoli 4 bis e 4 ter: il costruttore o il suo प्रतिनिधante presenta domanda di omologazione CE per apparecchiature/dispositivi aerodinamici come entità tecniche indipendenti; se i requisiti sono soddisfatti, l’autorità rilascia l’omologazione e un numero di omologazione secondo il sistema della direttiva 2007/46/CE; è previsto un certificato specifico e il relativo marchio di omologazione CE.
Esclusione dal calcolo delle dimensioni esterne
Le apparecchiature e i dispositivi aerodinamici di cui all’appendice 1 non sono conteggiati per la determinazione di lunghezza, larghezza e altezza del veicolo, ma solo entro i limiti e le condizioni tecniche stabilite nelle parti A, B, C e D dell’allegato I.
Requisiti tecnici per dispositivi aerodinamici posteriori e cabina
Per i dispositivi aerodinamici posteriori sono fissati limiti di sporgenza, retrattilità/piegabilità, forza di azionamento manuale massima di 40 daN, prove di resistenza a forze di 200 daN ± 10 %, verifiche su ventilazione, compatibilità con dispositivi di protezione antincastro e possibilità di dimostrazione mediante simulazione numerica. Per le cabine allungate è previsto che il veicolo possa superare la lunghezza massima autorizzata se la fascia anteriore rientra nell’involucro tridimensionale e la lunghezza della superficie di carico non supera 10,5 m, con specifica indicazione in targhetta e certificato.
Requisiti per veicoli alimentati con combustibili alternativi o a zero emissioni
Il peso supplementare dovuto alla tecnologia alternativa o a zero emissioni deve essere documentato dal costruttore, verificato dal servizio tecnico e indicato sulla targhetta del costruttore con la dicitura "96/53/EC ARTICLE 10B COMPLIANT — XXXX KG" e nei "Osservazioni" del certificato di conformità finché non vi sia una voce specifica. Sono previste regole analoghe nelle diverse parti dell’allegato I per veicoli motore, rimorchi, semirimorchi e autoarticolati.
Cabine allungate
Nella parte C dell’allegato I è disciplinata la cabina allungata: il veicolo può superare la lunghezza massima autorizzata quando la fascia anteriore è conforme ai parametri dell’involucro tridimensionale dell’appendice 5 e la superficie di carico non supera 10,5 m. Il costruttore deve apporre sulla targhetta e nel certificato la dicitura "96/53/EC ARTICLE 9 A COMPLIANT".
Prove e simulazioni
Per i requisiti di manovrabilità e di raggio di curvatura posteriore massimo è consentito, con accordo del servizio tecnico e dell’autorità di omologazione, l’uso di simulazione numerica conforme all’allegato XVI della direttiva 2007/46/CE; in caso di dubbio può essere richiesta una prova fisica in scala reale. L’appendice 4 stabilisce una prova d’urto per i dispositivi aerodinamici, anche mediante simulazione numerica con convalida del modello.
Aggiornamento delle schede informative e dei certificati
L’allegato V è riscritto per includere nuove informazioni nei modelli di scheda informativa e certificato di omologazione, tra cui: cabina allungata conforme all’articolo 9 bis della direttiva 96/53/CE, massa supplementare per propulsione alternativa, elenco delle apparecchiature di propulsione alternativa, e dettagli su dispositivi aerodinamici anteriori/posteriori. Sono introdotte anche le parti C, D ed E per l’omologazione come entità tecnica indipendente e il relativo marchio.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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