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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1841

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1841 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante iscrizione di una denominazione nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen (DOP)

Normativa europea32019R1841

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento iscrive nel registro delle DOP la denominazione "Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen", relativa a carni fresche bovine originarie della provincia belga delle Fiandre occidentali. La Commissione interviene a seguito di un’opposizione della Francia, poi superata mediante accordo tra le parti, e precisa che la protezione riguarda la denominazione nella sua integralità. Il documento unico allegato definisce in modo dettagliato zona geografica, razza, alimentazione, fasi produttive e requisiti di etichettatura.

Iscrizione nel registro UE della DOP "Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen" per carni fresche bovine provenienti dalle Fiandre occidentali belghe.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla denominazione protetta "Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen" e riguarda i produttori di carne fresca bovina che intendano commercializzare il prodotto con tale DOP nell’Unione europea. Copre l’intera filiera rilevante ai fini della DOP: nascita, allevamento, ingrasso, macellazione e sezionamento nella provincia belga delle Fiandre occidentali, con specifiche prescrizioni su razza, alimentazione, età di macellazione, etichettatura e uso della denominazione. La protezione vale in tutta l’Unione; sono richiamate come rilevanti le norme generali UE in materia di etichettatura e i principi applicabili all’uso delle traduzioni. Il regolamento non introduce un nuovo regime generale, ma dà esecuzione alla registrazione di una specifica DOP ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

"Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen" (DOP)

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1841 della Commissione registra la denominazione "Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen" nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. La misura attua il regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari ed è adottata all’esito della procedura di esame della domanda belga, seguita da opposizione francese e successivo accordo tra le parti.

Procedura di registrazione e opposizione

La domanda del Belgio era stata pubblicata ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Francia aveva presentato opposizione sostenendo, da un lato, che non ricorressero le condizioni dell’articolo 5 del medesimo regolamento e, dall’altro, che la denominazione potesse indurre in errore i consumatori ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 2, soprattutto per la presenza del termine "ras". La Commissione ha ritenuto ricevibile l’opposizione, ha avviato consultazioni tra Belgio e Francia e, dopo una proroga di tre mesi, le parti hanno raggiunto un accordo poi tenuto in considerazione nel testo finale.

Esito dell’accordo e tutela della denominazione

Dall’accordo è emerso che il nome ufficiale della razza è "Rood" ("Rossa") e non "Rood ras van West-Vlaanderen". Di conseguenza, l’elemento geografico contenuto nella denominazione registranda non coincide con il nome della razza, ma indica la provenienza del prodotto. La Commissione conclude che, alla luce di tale distinzione e delle regole generali UE in materia di etichettatura, la denominazione non è idonea a trarre in inganno il consumatore. La protezione viene quindi accordata alla denominazione nella sua integralità; tuttavia, i singoli elementi possono essere utilizzati, anche congiuntamente e nelle traduzioni, purché nel rispetto della normativa UE applicabile.

Oggetto del prodotto e classificazione

La denominazione registrata identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il regolamento rinvia al documento unico consolidato riportato in allegato, che definisce le condizioni di produzione e i requisiti qualitativi del prodotto.

Definizione del prodotto e requisiti di produzione

Il disciplinare prevede che la denominazione sia usata esclusivamente per carni fresche ottenute da vacche di età compresa tra tre anni e mezzo e otto anni e da manzi tra due e tre anni e mezzo, entrambi appartenenti alla razza "Rossa" dei bovini, nati e allevati nella provincia delle Fiandre occidentali. Gli animali macellati devono avere un peso minimo di 380 kg, presentare una conformazione nelle classi SEUROP S, E, U, R, O e uno stato di ingrassamento 2, 3, 4 o 5. La carne è descritta come leggermente e delicatamente marmorizzata, a grana fine, di colore rosso scuro, con gusto intenso e pronunciato e nota di cremosità.

Alimentazione e gestione dell’allevamento

L’alimentazione è fortemente legata alla zona geografica. I foraggi grossolani somministrati alle vacche e ai manzi della razza "Rossa" devono essere prodotti per il 75-100 % nella zona geografica, in particolare all’interno delle aziende agricole. I bovini pascolano d’estate, mediamente per sette mesi l’anno tra aprile e novembre, e d’inverno ricevono principalmente foraggio preaffienato e fieno locali. Sono ammesse integrazioni con concentrati in quantità limitata: d’estate solo se necessario, d’inverno fino a 0,5 kg al giorno ogni 100 kg di peso vivo per vacche e manzi; nella fase di ingrasso la durata massima è di cinque mesi e l’integrazione con concentrati può arrivare a 1 kg al giorno ogni 100 kg di peso vivo. I concentrati possono contenere cereali e altri ingredienti come panelli di lino, barbabietole da foraggio e patate.

Zona geografica e fasi che vi devono avvenire

La zona geografica coincide con la provincia belga delle Fiandre occidentali. In tale area devono svolgersi tutte le fasi decisive della produzione: nascita, allevamento, ingrasso, macellazione e sezionamento. Il disciplinare non prevede norme specifiche su affettatura, grattugiatura o confezionamento.

Legame con il territorio

Il documento unico descrive le Fiandre occidentali come un’area agricola tradizionale, caratterizzata da aziende miste, clima marittimo mite, suoli fertili e condizioni particolarmente favorevoli alla crescita dell’erba e dei foraggi. La razza "Rossa" si sarebbe adattata nei secoli a tali condizioni, sviluppando caratteristiche produttive peculiari. La specificità della carne è attribuita alla combinazione tra razza, alimentazione con foraggi locali, pascolo prolungato e età più avanzata alla macellazione, che favoriscono una carne tenera, succosa, finemente marezzata e con gusto pieno e cremoso.

Specificità storiche della razza e della carne

Il disciplinare ricostruisce un forte radicamento storico della razza rossa nelle Fiandre occidentali e nel nord della Francia, con una progressiva differenziazione rispetto alle altre linee di allevamento dopo il 1830. Nel 1906 fu istituito un sindacato provinciale con registro genealogico; la denominazione della razza fu poi modificata nel tempo fino all’attuale nome ufficiale "Rood". La carne è presentata come distinta da altre carni bovine belghe per gusto, tenerezza e marmorizzazione, ed è riconosciuta come prodotto regionale tradizionale fiammingo dal 2012.

Etichettatura e pubblicazione del disciplinare

In etichetta devono comparire la denominazione registrata e il logo UE. Il regolamento richiama inoltre la pubblicazione del disciplinare tramite un riferimento web, ai sensi dell’articolo 6, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della DOP

La denominazione "Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen" è registrata come denominazione di origine protetta. Essa identifica un prodotto della classe 1.1 "Carni fresche (e frattaglie)" di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Il documento unico consolidato è riportato in allegato.

Tutela della denominazione e uso dei singoli elementi

La protezione è accordata alla denominazione nella sua integralità. I singoli elementi della denominazione possono essere usati, anche congiuntamente e anche nelle traduzioni, in tutta l’Unione, purché siano rispettati i principi e le norme applicabili dell’ordinamento giuridico UE.

Procedura di opposizione e accordo tra Belgio e Francia

La registrazione segue la pubblicazione della domanda belga e la successiva opposizione della Francia, fondata sull’asserita non conformità agli articoli 5 e 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1151/2012. La Commissione ha avviato consultazioni tra le parti; dopo proroga di tre mesi, è stato raggiunto un accordo recepito nella decisione finale.

Elementi essenziali del disciplinare

Il disciplinare impone che il prodotto sia ottenuto da vacche tra tre anni e mezzo e otto anni e da manzi tra due e tre anni e mezzo, appartenenti alla razza "Rossa", nati e allevati nelle Fiandre occidentali. Sono previsti requisiti di peso minimo (380 kg), conformazione SEUROP (S, E, U, R, O) e stato di ingrassamento (2, 3, 4 o 5).

Zona geografica e fasi produttive

La zona geografica delimitata coincide con la provincia belga delle Fiandre occidentali. Nella zona devono svolgersi nascita, allevamento, ingrasso, macellazione e sezionamento.

Alimentazione e modalità di allevamento

I foraggi grossolani devono provenire per il 75-100 % dalla zona geografica; i bovini pascolano mediamente sette mesi l’anno tra aprile e novembre. In inverno l’alimentazione è basata su foraggi locali; sono previste integrazioni limitate con concentrati, con massimali giornalieri specifici per vacche/manzi e per la fase di ingrasso.

Etichettatura

In etichetta devono figurare la denominazione registrata "Vlees van het rood ras van West-Vlaanderen" e il logo dell’UE.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materieindicazioni geografiche e denominazioni di origineprodotti agricoli e alimentarietichettatura alimentaremercato internoqualità dei prodotti agroalimentari

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