Regolamento (UE) 2019/1842
Regolamento Di Esecuzione (UE) 2019/1842 della Commissione del 31 ottobre 2019 recante disposizioni di applicazione della direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ulteriori modalità di adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote di emissioni in funzione delle variazioni del livello di attività
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce le modalità con cui l’assegnazione gratuita di quote ETS deve essere adeguata quando il livello di attività di un sottoimpianto varia in modo significativo rispetto al livello storico. Introduce obblighi annuali di comunicazione e verifica dei dati, criteri per il calcolo del livello medio di attività e soglie di materialità, nonché regole specifiche per nuovi entranti, cessazione delle attività e ulteriori variazioni del funzionamento. La finalità è garantire coerenza, trasparenza e uniformità nell’allocazione gratuita, prevenendo abusi e mantenendo gli incentivi alla riduzione delle emissioni e all’efficienza energetica.
Modalità aggiuntive per adeguare l’assegnazione gratuita di quote ETS in funzione delle variazioni del livello di attività dei sottoimpianti nel periodo 2021-2030.
Ambito di applicazione
Si applica all’assegnazione gratuita di quote di emissione ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE per il periodo di scambio 2021-2030. Riguarda i gestori di impianti che hanno ottenuto assegnazioni gratuite, con particolare riferimento ai sottoimpianti definiti nel quadro del regolamento delegato (UE) 2019/331, e disciplina la comunicazione annuale dei livelli di attività, la loro verifica e gli eventuali adeguamenti dell’assegnazione. Sono inclusi anche i nuovi entranti e i nuovi sottoimpianti, per i quali operano regole specifiche nei primi tre anni di funzionamento; non sono previste esclusioni generali ulteriori nel testo fornito.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1842: adeguamento dell’assegnazione gratuita di quote ETS in funzione delle variazioni del livello di attività
Il regolamento attua l’articolo 10 bis, paragrafo 21, della direttiva 2003/87/CE e completa il quadro delineato dal regolamento delegato (UE) 2019/331 per il quarto periodo ETS 2021-2030. La finalità è assicurare che l’assegnazione gratuita di quote rifletta in modo dinamico e simmetrico le variazioni effettive dell’attività dei sottoimpianti, evitando al contempo abusi, oneri amministrativi sproporzionati e disallineamenti con gli obiettivi di efficienza energetica e riduzione delle emissioni.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’assegnazione gratuita di quote di emissione nel periodo 2021-2030 per gli impianti rientranti nel sistema ETS che beneficiano di assegnazione gratuita ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE. La disciplina opera a livello di sottoimpianto, coerentemente con la struttura introdotta dal regolamento delegato (UE) 2019/331. Restano centrali, per l’applicazione pratica, i gestori degli impianti, le autorità competenti degli Stati membri e i verificatori accreditati ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067.
Definizioni essenziali
Ai fini del regolamento, il concetto chiave è quello di "livello medio di attività", definito come media aritmetica dei livelli annuali di attività dei due anni civili precedenti la comunicazione. Il regolamento rinvia inoltre, senza ridefinirle autonomamente, alle nozioni di impianto esistente, sottoimpianto con parametro di riferimento di calore, sottoimpianto con parametro di riferimento di combustibili, periodo di assegnazione e gruppo, già contenute nel regolamento delegato (UE) 2019/331 e nella direttiva 2013/34/UE.
Comunicazione annuale dei livelli di attività
Dal 2021 i gestori che ricevono assegnazioni gratuite devono comunicare ogni anno il livello di attività di ciascun sottoimpianto relativo all’anno civile precedente; per il 2021 la comunicazione riguarda i due anni precedenti la presentazione. La relazione deve contenere i dati sul livello di attività e tutti i parametri richiesti dall’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331, con l’esclusione del punto 1.3, lettera c), e dei punti da 2.3 a 2.7, oltre alle informazioni sulla struttura del gruppo e sull’eventuale cessazione dell’attività di un sottoimpianto. Gli Stati membri possono inoltre richiedere una relazione preliminare e imporre termini anticipati rispetto al 31 marzo.
Verifica, controlli e poteri dell’autorità competente
La relazione sul livello di attività deve essere corredata dalla dichiarazione di verifica rilasciata secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067. L’autorità competente valuta la relazione secondo i requisiti del regolamento delegato (UE) 2019/331 e può ricorrere a stime prudenziali in caso di mancata presentazione, non conformità o verifica irregolare. Se il verificatore segnala inesattezze non rilevanti non corrette prima della dichiarazione di verifica, l’autorità le valuta e può richiedere rettifiche. Il regolamento consente anche l’uso obbligatorio di modelli elettronici e formati specifici, la sospensione del rilascio di quote gratuite e il recupero delle quote eventualmente assegnate in eccesso secondo il regolamento delegato (UE) 2019/1122.
Calcolo del livello medio di attività
Ogni anno l’autorità competente calcola il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto sulla base delle relazioni relative ai due anni civili considerati. Per i nuovi sottoimpianti e i nuovi entranti, il livello medio non viene calcolato nei primi tre anni civili di funzionamento, coerentemente con un regime transitorio di avvio.
Adeguamento dell’assegnazione gratuita per variazioni del livello di attività
Il meccanismo centrale del regolamento prevede che, se il livello medio di attività differisce in valore assoluto di oltre il 15 % dal livello di attività storica usato per il calcolo originario dell’assegnazione, l’assegnazione gratuita venga adeguata in aumento o in diminuzione in misura pari alla variazione percentuale effettiva. L’adeguamento decorre dall’anno successivo ai due anni utilizzati per il calcolo del livello medio ed è applicabile solo se la variazione determina un adeguamento annuo preliminare di almeno 100 quote.
Se nel corso dello stesso periodo di assegnazione è già intervenuto un adeguamento, ulteriori modifiche sono ammesse solo quando la variazione supera il successivo intervallo di 5 % oltre il 15 % che aveva originato il precedente adeguamento. Se la variazione successiva non supera più la soglia del 15 %, l’assegnazione torna a quella iniziale. In caso di cessazione dell’attività del sottoimpianto, l’assegnazione gratuita è azzerata dall’anno successivo. Per i nuovi sottoimpianti e i nuovi entranti non si applicano adeguamenti nei primi tre anni civili di funzionamento: il primo e il secondo anno l’assegnazione si basa sul livello di attività di ciascun anno, mentre il terzo anno sul livello storico iniziale.
Altre variazioni del funzionamento del sottoimpianto
Il regolamento affronta anche situazioni in cui la variazione dell’attività non rifletta semplicemente un aumento o una diminuzione della produzione. Per i sottoimpianti con parametro di riferimento di calore o di combustibili, se la diminuzione dell’attività è dovuta a un aumento dell’efficienza energetica superiore al 15 % rispetto ai dati di riferimento, non si effettua alcun adeguamento. Se invece il gestore non dimostra che l’aumento dell’attività è legato alla produzione e non a una diminuzione dell’efficienza energetica superiore al 15 %, l’autorità competente può respingere l’adeguamento.
Il regolamento specifica anche il metodo di valutazione dell’efficienza energetica, basato sul rapporto tra quantità di calore o combustibile impiegato e quantità di prodotto, calcolato per ciascun prodotto identificato dai codici PRODCOM. I quantitativi energetici devono essere determinati secondo le metodologie del piano della metodologia di monitoraggio approvato ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331.
Infine, se dalla relazione emerge che un parametro diverso dai livelli di attività, tra quelli previsti dagli articoli 16, 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331, ha subito una variazione superiore al 15 % rispetto ai valori iniziali, l’assegnazione gratuita deve essere adeguata dall’anno successivo ai due anni considerati, sempre purché l’effetto annuo preliminare sia almeno pari a 100 quote e secondo il nuovo valore esatto del parametro.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica all’assegnazione gratuita di quote ai sensi dell’articolo 10 bis della direttiva 2003/87/CE nel periodo di scambio 2021-2030 (articolo 1).
Definizioni rilevanti
Definisce, tra l’altro, il "livello medio di attività" come media aritmetica dei livelli annuali di attività dei due anni civili precedenti la comunicazione; richiama inoltre le definizioni di impianto esistente, sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento di calore, sottoimpianto oggetto di parametro di riferimento di combustibili, periodo di assegnazione e gruppo, rinviando al regolamento delegato (UE) 2019/331 e alla direttiva 2013/34/UE (articolo 2).
Obblighi annuali di comunicazione e verifica
Dal 2021 i gestori devono comunicare annualmente il livello di attività di ciascun sottoimpianto per l’anno civile precedente; nel 2021 la comunicazione copre i due anni precedenti. La relazione deve includere i dati sul livello di attività e i parametri previsti dall’allegato IV del regolamento delegato (UE) 2019/331, oltre alle informazioni sulla struttura del gruppo e sull’eventuale cessazione dell’attività. La relazione va presentata entro il 31 marzo di ogni anno, salvo termine anticipato fissato dallo Stato membro, ed è corredata da dichiarazione di verifica secondo il regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 (articolo 3).
Poteri dell’autorità competente in sede di valutazione
L’autorità competente valuta la relazione secondo i criteri degli articoli da 7 a 12 del regolamento delegato (UE) 2019/331 e può effettuare stime prudenziali dei valori in caso di mancata presentazione nei termini, non conformità dei valori verificati o mancata verifica conforme al regolamento (UE) 2018/2067. Può anche imporre modelli elettronici o formati specifici, sospendere il rilascio delle quote fino alla verifica dei requisiti o alla decisione della Commissione, e recuperare eventuali quote assegnate in eccesso secondo il regolamento delegato (UE) 2019/1122 (articolo 3).
Calcolo del livello medio di attività
L’autorità competente determina ogni anno il livello medio di attività di ciascun sottoimpianto sulla base delle relazioni relative al biennio interessato. Per i nuovi sottoimpianti e i nuovi entranti il livello medio non è calcolato per i primi tre anni civili di funzionamento (articolo 4).
Adeguamento dell’assegnazione gratuita per variazioni del livello di attività
Se la differenza assoluta tra livello medio di attività e livello storico supera il 15 %, l’assegnazione gratuita viene aumentata o diminuita in misura pari alla variazione percentuale effettiva, ma solo se l’adeguamento annuo preliminare è almeno pari a 100 quote. Gli adeguamenti successivi sono ammessi solo quando la variazione supera il successivo intervallo di 5 % oltre la soglia del 15 % che ha determinato il precedente adeguamento. Se la variazione scende sotto il 15 %, l’assegnazione torna a quella iniziale; in caso di cessazione dell’attività, l’assegnazione è azzerata dall’anno successivo. Per i nuovi sottoimpianti e i nuovi entranti, l’assegnazione non si adegua nei primi tre anni civili; per il primo e il secondo anno si basa sul livello di attività di ciascun anno, mentre per il terzo anno sul livello storico iniziale. L’assegnazione finale dell’impianto è la somma delle quote dei singoli sottoimpianti (articolo 5).
Ulteriori variazioni del funzionamento e neutralizzazione di effetti non legati alla produzione
Per i sottoimpianti con parametro di riferimento di calore o di combustibili, se la variazione del livello di attività deriva da un aumento dell’efficienza energetica superiore al 15 % rispetto ai dati di riferimento, non si effettua l’adeguamento; viceversa, se il gestore non dimostra che l’aumento di attività è collegato alla produzione e non a un peggioramento dell’efficienza oltre la soglia del 15 %, l’autorità può respingere l’adeguamento. Il regolamento precisa come misurare l’efficienza energetica e richiede che i quantitativi di calore e combustibile siano determinati secondo le metodologie del piano della metodologia di monitoraggio approvato ai sensi del regolamento delegato (UE) 2019/331. Inoltre, se altri parametri di cui agli articoli 16, 19, 20, 21 o 22 del regolamento delegato (UE) 2019/331 variano di oltre il 15 %, l’assegnazione si adegua dall’anno successivo, sempre con soglia minima di 100 quote (articolo 6).
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri (articolo 7).
Come è indicizzato
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