Regolamento (UE) 2017/1467
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1467 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 per quanto riguarda i contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari del Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua il quadro applicativo dei contingenti tariffari per i prodotti "baby beef" originari del Kosovo, modificando il regolamento (UE) n. 1255/2010. L’intervento è reso necessario dall’entrata in vigore dell’accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo, che conferma un contingente annuo di 475 tonnellate per tali prodotti. La modifica riguarda in particolare il testo del certificato/documento previsto nell’allegato VII bis, per precisare l’origine kosovara delle merci e il loro allineamento alla definizione dell’accordo. Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 per adeguare la documentazione e le modalità di gestione del contingente tariffario per l'importazione di prodotti "baby beef" originari del Kosovo.
Ambito di applicazione
Si applica alla gestione, nell'Unione europea, del contingente tariffario annuo di 475 tonnellate per l'importazione di prodotti "baby beef" originari del territorio doganale del Kosovo. Riguarda gli operatori che richiedono l’importazione nell’ambito del contingente e gli organismi emittenti/certificatori coinvolti nella documentazione sanitaria e di origine. Non introduce un nuovo contingente, ma aggiorna un elemento del regolamento di esecuzione già esistente per allinearlo all'accordo di stabilizzazione e associazione UE-Kosovo. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Modifica del regolamento sui contingenti tariffari per i prodotti "baby beef" originari del Kosovo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1467 della Commissione interviene sul regolamento (UE) n. 1255/2010, che disciplina le modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l’importazione di prodotti "baby beef". L’atto è adottato in attuazione dell’articolo 187, primo comma, lettera b), del regolamento (UE) n. 1308/2013 e tiene conto dell’accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo, concluso con decisione (UE) 2016/342.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che il regolamento (UE) n. 1255/2010 contiene le regole operative per la gestione dei contingenti tariffari relativi ai prodotti "baby beef". Il regolamento (CE) n. 1215/2009 prevedeva un contingente annuo di 475 tonnellate per i prodotti originari del territorio doganale del Kosovo; successivamente, l’accordo di stabilizzazione e di associazione ha confermato un analogo contingente annuo per tali importazioni. La Commissione interviene quindi per coordinare la disciplina applicativa con il nuovo assetto convenzionale delle relazioni commerciali con il Kosovo.
Ambito materiale e soggettivo
L’atto riguarda la gestione del contingente tariffario per l’importazione nell’Unione di prodotti "baby beef" originari del Kosovo. Il testo è rilevante per gli operatori economici che importano tali prodotti nell’ambito del contingente e per gli organismi abilitati alla certificazione sanitaria e di origine. Non disciplina in via generale il commercio di carni bovine, ma esclusivamente il regime agevolato legato al contingente tariffario e alla relativa documentazione.
Modifica del modello documentale
La modifica sostituisce il testo del riquadro 8 dell’allegato VII bis del regolamento (UE) n. 1255/2010. Il nuovo testo del certificato attesta che:
- le merci descritte sono state sottoposte a ispezione sanitaria;
- sono accompagnate dal relativo certificato sanitario;
- sono originarie e provenienti dal Kosovo;
- corrispondono esattamente alla definizione contenuta nell’allegato II dell’accordo di stabilizzazione e associazione UE-Kosovo.
Questa precisazione rafforza il collegamento tra il regime dei contingenti e i requisiti di origine e conformità previsti dall’accordo internazionale richiamato nel testo.
Entrata in vigore e forza obbligatoria
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di regola per i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Rapporti con gli atti richiamati
Il provvedimento si coordina con:
- regolamento (UE) n. 1255/2010, di cui modifica l’allegato VII bis;
- regolamento (CE) n. 1215/2009, richiamato per il contingente originario di 475 tonnellate;
- regolamento delegato (UE) 2017/1464, che ha fissato a zero tonnellate il contingente di cui all’articolo 3, paragrafo 2, primo comma, del regolamento (CE) n. 1215/2009;
- accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo, in particolare l’articolo 28, paragrafo 3, e l’allegato II.
In sintesi, il regolamento ha natura tecnica e di coordinamento: non introduce nuove misure sostanziali di politica commerciale, ma aggiorna la certificazione richiesta per l’accesso al contingente tariffario dei prodotti "baby beef" provenienti dal Kosovo.
Disposizioni principali
Adeguamento del modello di certificazione
Sostituisce nell'allegato VII bis del regolamento (UE) n. 1255/2010 il testo del riquadro 8. Il nuovo testo certifica che le merci sono state sottoposte a ispezione sanitaria, sono accompagnate dal relativo certificato sanitario, sono originarie e provenienti dal Kosovo e corrispondono esattamente alla definizione contenuta nell'allegato II dell'accordo di stabilizzazione e di associazione UE-Kosovo.
Contingente tariffario per i prodotti "baby beef" del Kosovo
Il regolamento si inserisce nel sistema di gestione del contingente annuo di 475 tonnellate previsto per l'importazione di prodotti "baby beef" originari del Kosovo. Il contesto normativo richiama il fatto che, a seguito del regolamento delegato (UE) 2017/1464, il contingente previsto dal regolamento (CE) n. 1215/2009 è stato fissato a zero tonnellate, mentre la disciplina del contingente per il Kosovo è stata riallineata all'accordo di stabilizzazione e associazione.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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