Regolamento (UE) 2017/1469
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce il formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (IPID) per i prodotti assicurativi non vita. L’obiettivo è rendere le informazioni precontrattuali brevi, chiare, comparabili e facilmente comprensibili dal cliente, in coerenza con l’articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97. Vengono fissate regole dettagliate su ordine delle sezioni, lunghezza massima, linguaggio semplice, icone e uso di supporti cartacei e digitali.
Formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (IPID) per i prodotti assicurativi non vita
Ambito di applicazione
Si applica ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi non vita rientranti nell’allegato I della direttiva 2009/138/CE e soggetti agli obblighi informativi dell’articolo 20 della direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa. Disciplina la struttura, la presentazione grafica, la lunghezza e l’uso di icone e rubriche del documento informativo standardizzato da consegnare al cliente prima della conclusione del contratto. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed è rilevante anche ai fini del SEE; si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale.
Formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1469 della Commissione definisce il formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo (IPID) per i prodotti assicurativi non vita. La finalità, coerente con la direttiva (UE) 2016/97 sulla distribuzione assicurativa, è garantire che il cliente riceva informazioni precontrattuali sintetiche, comparabili e facilmente comprensibili, così da poter assumere una decisione informata.
Contesto normativo e finalità
Il testo dà attuazione all’articolo 20, paragrafo 9, della direttiva (UE) 2016/97 e si fonda sui progetti di norme tecniche di attuazione elaborati dall’EIOPA. I considerando evidenziano che il documento deve essere costruito con un disegno, una struttura e un formato comuni, inclusi icone e simboli uniformi, per favorire leggibilità e comparabilità; si precisa inoltre che le informazioni dovrebbero normalmente occupare due pagine A4 e non superare comunque tre pagine A4.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento si applica ai soggetti che realizzano prodotti assicurativi non vita elencati nell’allegato I della direttiva 2009/138/CE. L’oggetto della disciplina non è il contenuto sostanziale del prodotto, bensì la forma standardizzata del documento informativo da fornire al cliente, con riferimento alle informazioni precontrattuali richieste dall’articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97.
Identificazione dell’impresa e rinvio ai documenti completi
La prima pagina del documento deve riportare, immediatamente dopo il titolo, il nome dell’impresa che realizza il prodotto, lo Stato membro di registrazione, lo status regolamentare e, se del caso, il numero di autorizzazione. Il logo può essere inserito a destra del titolo. Inoltre, il documento deve indicare con evidenza che le informazioni complete, sia precontrattuali sia contrattuali, sono contenute in altri documenti, mediante una formula collocata subito sotto l’indicazione dell’impresa.
Lunghezza e leggibilità
La versione stampata deve normalmente essere limitata a due pagine A4; solo eccezionalmente può arrivare a tre pagine A4. In questo caso il soggetto che realizza il prodotto deve poter dimostrare all’autorità competente la necessità dello spazio supplementare. Il documento deve essere redatto con carattere di stampa avente occhio medio almeno pari a 1,2 mm, così da assicurare una lettura agevole.
Struttura del contenuto e supporti digitali
Le informazioni devono essere organizzate in sezioni distinte, secondo la struttura, la disposizione, la suddivisione in rubriche e la sequenza previste dal formato standardizzato allegato. Il regolamento consente l’adattamento grafico sui supporti durevoli non cartacei, purché restino invariati ordine, rilievo e proporzioni relative delle sezioni. Se il supporto non consente la disposizione su due colonne, è ammessa la presentazione in una sola colonna seguendo obbligatoriamente l’ordine delle nove sezioni standard.
Sono inoltre ammessi strumenti digitali come finestre sovrapposte e finestre a comparsa, ma solo a condizione che tutte le informazioni obbligatorie siano contenute nel corpo del documento e che tali strumenti non distolgano l’attenzione dal contenuto principale. In ogni caso, questi elementi non possono veicolare materiale pubblicitario o di marketing.
Linguaggio semplice
Il documento deve essere redatto in linguaggio semplice, evitando tecnicismi inutili, termini gergali o formulazioni che possano ostacolare la comprensione. L’accento va posto sulle informazioni fondamentali di cui il cliente ha bisogno per valutare il prodotto.
Rubriche obbligatorie e contenuti corrispondenti
Il cuore del regolamento è la standardizzazione delle rubriche. Le sezioni devono essere intitolate come segue:
- «Che tipo di assicurazione è?» per il tipo di assicurazione;
- «Che cosa è assicurato?» per i principali rischi assicurati e la somma assicurata;
- «Che cosa non è assicurato?» per la sintesi dei rischi esclusi;
- «Ci sono limiti di copertura?» per le principali esclusioni;
- «Dove vale la copertura?» per l’ambito geografico;
- «Che obblighi ho?» per gli obblighi applicabili al momento della conclusione, durante il contratto e in caso di richiesta di risarcimento;
- «Quando e come devo pagare?» per modalità e durata del pagamento dei premi;
- «Quando comincia la copertura e quando finisce?» per le condizioni del contratto;
- «Come posso disdire la polizza?» per le modalità di scioglimento del contratto.
Sono ammesse sottorubriche quando necessarie. Il regolamento indica anche il richiamo puntuale alle lettere dell’articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97, assicurando così la corrispondenza tra contenuti informativi e struttura del documento.
Icone standardizzate
Ogni sezione deve essere introdotta da un’icona visiva standardizzata, con colori e simboli prestabiliti: ombrello per i rischi assicurati, mappamondo per l’ambito geografico, croce in triangolo per i rischi esclusi, punto esclamativo in triangolo per le principali esclusioni, stretta di mano per gli obblighi, monete per i premi, clessidra per le condizioni del contratto e palmo aperto in uno scudo per la disdetta o scioglimento. Le icone devono rispettare il formato standard dell’allegato; se il documento è stampato o fotocopiato in bianco e nero, è consentito l’uso monocromatico.
Entrata in vigore e vincolatività
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
Disposizioni principali
Indicazione dell’impresa e del suo status
Il nome del soggetto che realizza il prodotto assicurativo non vita, lo Stato membro di registrazione, lo status regolamentare e, se del caso, il numero di autorizzazione devono figurare in alto nella prima pagina, subito dopo il titolo «Documento informativo relativo al prodotto assicurativo». Il logo dell’impresa può essere inserito a destra del titolo (articolo 1).
Rinvio alla documentazione completa
Il documento deve richiamare con adeguato rilievo che le informazioni precontrattuali e contrattuali complete sono contenute in altri documenti. Tale dichiarazione va inserita immediatamente sotto l’indicazione del soggetto che realizza il prodotto (articolo 2).
Lunghezza del documento
Nella versione stampata il documento deve occupare due pagine A4. In via eccezionale può arrivare a un massimo di tre pagine A4; in tal caso il produttore deve poter dimostrare all’autorità competente, su richiesta, la necessità dello spazio aggiuntivo (articolo 3).
Struttura, sequenza e formato
Le informazioni di cui all’articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97 devono essere presentate in sezioni distinte, secondo la struttura e l’ordine del formato standardizzato allegato. È richiesto un carattere di stampa con occhio medio almeno pari a 1,2 mm. In supporti durevoli non cartacei è ammessa la modifica delle dimensioni degli elementi purché restino invariati disposizione, rubriche, sequenza, rilievo e proporzioni relative. Se non è possibile la disposizione su due colonne, è ammessa una sola colonna seguendo l’ordine delle nove sezioni standard (articolo 4).
Uso di dispositivi digitali
Sono ammessi dispositivi digitali, incluse finestre sovrapposte e finestre a comparsa, a condizione che tutte le informazioni obbligatorie restino nel corpo principale del documento e che tali dispositivi non distolgano l’attenzione dal contenuto principale. Le finestre sovrapposte e a comparsa non possono contenere materiale pubblicitario o di marketing (articolo 4, paragrafo 5).
Linguaggio semplice
Il documento deve essere redatto in linguaggio semplice, concentrandosi sulle informazioni essenziali per una decisione informata del cliente ed evitando termini ed espressioni gergali (articolo 5).
Rubriche obbligatorie
Il regolamento impone nove rubriche standard, che devono ospitare le informazioni corrispondenti all’articolo 20, paragrafo 8, della direttiva (UE) 2016/97: «Che tipo di assicurazione è?», «Che cosa è assicurato?», «Che cosa non è assicurato?», «Ci sono limiti di copertura?», «Dove vale la copertura?», «Che obblighi ho?», «Quando e come devo pagare?», «Quando comincia la copertura e quando finisce?», «Come posso disdire la polizza?». Sono ammesse sottorubriche ove necessario. Sono inoltre previste specifiche corrispondenze tra rubriche e contenuti, incluse le informazioni su rischi assicurati, somma assicurata, ambito geografico, rischi esclusi, principali esclusioni, obblighi, premi, durata e scioglimento del contratto (articolo 6).
Icone standardizzate
Ogni sezione deve essere introdotta da un’icona standard: ombrello per i rischi assicurati, mappamondo per l’ambito geografico, croce in triangolo per i rischi esclusi, punto esclamativo in triangolo per le principali esclusioni, stretta di mano per gli obblighi, monete per premi e modalità di pagamento, clessidra per condizioni/durata del contratto, palmo aperto in uno scudo per lo scioglimento. Le icone devono seguire il formato allegato; è ammesso l’uso in bianco e nero quando il documento è stampato o fotocopiato in bianco e nero (articolo 7).
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro (articolo 8).
Come è indicizzato
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