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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1476

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1476 della Commissione, dell'11 agosto 2017, relativo alla classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Normativa europea32017R1476

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento stabilisce la classificazione, nella nomenclatura combinata, di una lampada dentale a LED nel codice NC 9405 40 99. La misura è adottata per assicurare un'applicazione uniforme della tariffa doganale comune e della nomenclatura combinata nell'Unione. È inoltre previsto un periodo transitorio di tre mesi per l'utilizzabilità delle informazioni tariffarie vincolanti non conformi al nuovo orientamento classificatorio. Il regolamento si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Classificazione doganale, nella nomenclatura combinata, di una "lampada dentale a LED" nel codice NC 9405 40 99.

Ambito di applicazione

Si applica alla classificazione, ai fini doganali e tariffari dell'Unione, delle merci descritte nell'allegato al regolamento. Riguarda gli operatori economici, gli importatori e le autorità doganali degli Stati membri, con effetto sull'interpretazione uniforme della nomenclatura combinata di cui al regolamento (CEE) n. 2658/87. Sono rilevanti anche le informazioni tariffarie vincolanti (ITV) rilasciate per merci identiche o analoghe, che se non conformi possono continuare a essere invocate per un periodo transitorio di tre mesi.

Classificazione di talune merci nella nomenclatura combinata

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1476 della Commissione interviene per garantire l'applicazione uniforme della nomenclatura combinata, ai sensi del codice doganale dell'Unione e del regolamento (CEE) n. 2658/87. In particolare, definisce la classificazione doganale di una specifica merce descritta in allegato, una lampada dentale a LED, sulla base delle regole generali di interpretazione della nomenclatura combinata.

Ambito di applicazione e finalità

La misura ha portata puntuale: riguarda la merce descritta nella colonna 1 della tabella allegata e la sua classificazione nel codice NC corrispondente indicato nella colonna 2. La finalità è evitare difformità applicative tra gli Stati membri e assicurare coerenza nell'uso della nomenclatura combinata allegata al regolamento (CEE) n. 2658/87. Il regolamento richiama inoltre il fatto che tali regole interpretative si applicano anche a nomenclature che riprendano, in tutto o in parte, la nomenclatura combinata o vi aggiungano suddivisioni per misure tariffarie o di altra natura nel commercio di merci.

Classificazione della merce

L'allegato descrive un prodotto denominato "lampada dentale a LED", costituito da materiali diversi, tra cui vetro, plastica e metalli vari, e comprendente più diodi emettitori di luce. La merce è presentata fissata a un braccio rotante, montabile su una poltrona da dentista oppure, ad esempio, su parete o soffitto di uno studio dentistico. La sua funzione è illuminare la cavità orale durante il trattamento dentistico, con intensità, colore e fascio luminoso specificamente destinati all'uso da parte dei dentisti.

La classificazione assegnata è il codice NC 9405 40 99. La Commissione motiva la scelta richiamando le regole generali 1, 3 c) e 6 della nomenclatura combinata e il testo delle voci 9405, 9405 40 e 9405 40 99. Il prodotto è qualificato come apparecchio elettrico per l'illuminazione e non come apparecchio medico.

Esclusione della voce 9018

Il regolamento esclude espressamente la classificazione alla voce 9018, relativa agli strumenti o apparecchi medici. La motivazione è che la voce 9018 non ricomprende determinati dispositivi di attrezzature da dentista complete, come le lampade scialitiche, quando presentati isolatamente; tali dispositivi devono essere classificati secondo il loro proprio regime. In supporto, il regolamento rinvia anche alle note esplicative del sistema armonizzato relative alle voci 9018 e 9405.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

Per evitare effetti immediati di discontinuità, il regolamento stabilisce che le informazioni tariffarie vincolanti non conformi alla nuova classificazione possano continuare a essere invocate dal titolare per tre mesi dalla data di entrata in vigore. Il regime transitorio è espressamente collegato all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e forza obbligatoria

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come tipico degli atti di esecuzione in materia doganale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Classificazione della merce nell'allegato

La merce descritta nell'allegato, consistente in una "lampada dentale a LED" composta da materiali diversi e destinata all'illuminazione della cavità orale durante il trattamento dentistico, è classificata nel codice NC 9405 40 99. La classificazione è fondata sulle regole generali 1, 3 c) e 6 per l'interpretazione della nomenclatura combinata e sul testo delle voci NC 9405, 9405 40 e 9405 40 99.

Esclusione della voce 9018 e motivazione classificatoria

Il regolamento chiarisce che la classificazione come strumento o apparecchio medico alla voce 9018 è esclusa, perché alcuni dispositivi di attrezzature da dentista complete, quando presentati isolatamente, seguono il proprio regime. Il prodotto è qualificato come apparecchio elettrico per l'illuminazione della voce 9405, essendo costituito da materiali diversi e non attribuibile a un carattere essenziale conferito da una sola materia.

Effetti sulle informazioni tariffarie vincolanti

Le informazioni tariffarie vincolanti non conformi al regolamento possono continuare a essere invocate dal titolare per un periodo di tre mesi dalla data di entrata in vigore, in conformità all'articolo 34, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 952/2013.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieunione doganaleclassificazione tariffarianomenclatura combinataimportazioniinformazioni tariffarie vincolanti

Testo integrale

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