Regolamento (UE) 2017/1466
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1466 della Commissione, del 11 agosto 2017, recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per i vini originari del Kosovo (Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244 (1999) dell'UNSC e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dà attuazione nell’Unione alle concessioni tariffarie previste dal protocollo II dell’Accordo di stabilizzazione e associazione con il Kosovo per alcuni vini originari di tale territorio. Esso apre contingenti tariffari annui con esenzione totale dai dazi all’importazione, ne fissa i quantitativi e ne disciplina le condizioni di accesso. La gestione dei contingenti è affidata alla Commissione secondo le regole doganali UE sulla ripartizione cronologica delle domande. Il regolamento si applica retroattivamente dal 1° aprile 2016, data di efficacia del protocollo dell’ASA.
Apertura e gestione di contingenti tariffari dell'Unione per l'importazione di vini originari del Kosovo in esenzione totale dai dazi all'importazione.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alle importazioni nell'Unione di vini originari del Kosovo rientranti nei codici NC e nelle suddivisioni TARIC indicati nell’allegato, con applicazione dei contingenti tariffari annuali a dazio zero. Riguarda in particolare vini spumanti di qualità e vini di uve fresche; per il 2016 i quantitativi sono determinati pro rata dal 1° aprile 2016, mentre per gli anni successivi si applicano i volumi annui stabiliti nell’allegato. Sono escluse dall’aliquota nulla le importazioni che non siano accompagnate da prova dell’origine conforme al protocollo II dell’ASA o che beneficino di sovvenzioni all’esportazione.
Apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell’Unione per i vini originari del Kosovo
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1466 attua, nel settore vitivinicolo, le concessioni commerciali previste dall’Accordo di stabilizzazione e associazione tra l’Unione europea e il Kosovo, in particolare dal protocollo II e dal relativo allegato I. La Commissione apre contingenti tariffari con esenzione totale dai dazi all’importazione per alcune categorie di vini originari del Kosovo, allineando il regime doganale dell’Unione agli impegni assunti nell’ASA e sostituendo le precedenti misure commerciali autonome per la parte interessata.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento richiama l’entrata in vigore dell’ASA il 1° aprile 2016 e la necessità di dare attuazione nell’Unione alle concessioni tariffarie ivi previste per i vini del Kosovo. I considerando chiariscono che le precedenti misure autonome del regolamento (CE) n. 1215/2009, come modificate dal regolamento delegato (UE) 2017/1464, non sono più applicabili per i vini originari del Kosovo, poiché tali concessioni sono ora ricomprese nel regime convenzionale dell’ASA. Il testo precisa inoltre che, poiché l’ASA si applica dal 1° aprile 2016, anche il nuovo regolamento deve applicarsi da quella data.
Ambito di applicazione materiale
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di vini originari del Kosovo rientranti nei codici NC e nelle suddivisioni TARIC indicate nell’allegato. Il regime copre due grandi categorie:
- vini spumanti di qualità e altri vini di uve fresche in recipienti di capacità inferiore o uguale a 2 litri;
- vini di uve fresche, inclusi alcuni prodotti classificati con codici ex NC specificamente elencati.
Per il 2016 i volumi sono determinati in misura proporzionale a decorrere dal 1° aprile 2016; per gli anni successivi si applicano i quantitativi annui stabiliti nell’allegato. I volumi iniziali sono inoltre ridotti delle quantità già importate nel 2016 e nel 2017 nell’ambito del contingente tariffario 09.1560, così da evitare duplicazioni rispetto al precedente regime autonomo.
Contingenti tariffari e quantitativi
L’allegato istituisce due contingenti principali con dazio zero:
- contingente 09.1572: per vini spumanti di qualità e vini di uve fresche in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, pari a 7 500 hl per il 2016 e a 10 000 hl a partire dal 2017;
- contingente 09.1570: per vini di uve fresche, pari a 30 000 hl per il 2016 e a 40 000 hl a partire dal 2017.
Il testo evidenzia che la designazione delle merci ha valore puramente indicativo e che il regime preferenziale dipende dai codici NC; quando i codici sono preceduti da “ex”, il trattamento preferenziale deriva dalla combinazione tra codice e descrizione della merce.
Condizioni di accesso al beneficio tariffario
L’esenzione dai dazi è subordinata a due condizioni essenziali:
- i vini devono essere accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo II dell’ASA;
- i vini non devono beneficiare di sovvenzioni all’esportazione.
L’allegato richiama inoltre il formulario V I 1 di cui all’articolo 43 del regolamento (CE) n. 555/2008, che può attestare il rispetto del requisito relativo all’assenza di sussidi all’esportazione mediante l’apposita dicitura prevista dal regolamento stesso.
Gestione dei contingenti e disciplina procedurale
La gestione dei contingenti tariffari è affidata alla Commissione e deve avvenire conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. Ciò implica l’applicazione delle regole doganali UE sulla ripartizione secondo l’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana, con gestione centralizzata a livello unionale.
Entrata in vigore e applicazione nel tempo
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma la sua applicazione decorre retroattivamente dal 1° aprile 2016. Tale soluzione consente di assicurare la continuità con la data di efficacia del protocollo II dell’ASA e di coordinare il nuovo contingente con le importazioni già effettuate nel periodo transitorio.
Rilevanza pratica per operatori e professionisti
Per gli operatori doganali e per i consulenti che assistono importatori e trader di prodotti vitivinicoli, il regolamento impone una verifica puntuale di origine, classificazione doganale e assenza di sovvenzioni all’esportazione. La corretta imputazione al contingente pertinente e il monitoraggio dei volumi residui sono essenziali per fruire del dazio zero entro i limiti quantitativi annuali previsti dall’allegato.
Disposizioni principali
Apertura dei contingenti tariffari e quantitativi
L’articolo 1 dispone che i quantitativi di vino che possono essere importati dal Kosovo nell’Unione in esenzione totale dai dazi all’importazione per il 2016 e a partire dal 2017 sono fissati nell’allegato. L’allegato distingue tra il contingente 09.1572 per vini spumanti di qualità e vini di uve fresche in recipienti di capacità non superiore a 2 litri, pari a 7 500 hl per il 2016 e 10 000 hl a partire dal 2017, e il contingente 09.1570 per vini di uve fresche, pari a 30 000 hl per il 2016 e 40 000 hl a partire dal 2017, con specifica riduzione per le quantità già importate nell’ambito del contingente 09.1560.
Condizioni per l’applicazione del dazio nullo
L’articolo 2 subordina l’aliquota nulla del dazio doganale a due condizioni cumulative: i vini importati devono essere accompagnati da una prova dell’origine ai sensi del protocollo II dell’ASA e non devono beneficiare di sovvenzioni all’esportazione. Nell’allegato è inoltre richiamato il formulario V I 1 quale mezzo per attestare che i prodotti elencati non beneficiano di sussidi all’esportazione.
Gestione amministrativa dei contingenti
L’articolo 3 attribuisce alla Commissione la gestione del contingente tariffario secondo gli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo le norme sui contingenti tariffari gestiti in base all’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana.
Decorrenza, entrata in vigore e applicazione retroattiva
L’articolo 4 prevede che il regolamento entri in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applichi a decorrere dal 1° aprile 2016. La retrodatazione è giustificata dal fatto che il protocollo II dell’ASA si applica da tale data.
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