Regolamento (UE) 2017/1468
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1468 della Commissione, dell'11 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) n. 354/2011 recante apertura e modalità di gestione di contingenti tariffari dell'Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento adegua la disciplina dei contingenti tariffari UE per alcuni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina, in attuazione del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione connesso all’adesione della Croazia all’UE. La modifica incide sul regolamento (UE) n. 354/2011, aggiornando la gestione dei contingenti e sostituendo il relativo allegato. Il testo precisa inoltre che il nuovo assetto si applica dal 1o febbraio 2017, in coerenza con l’applicazione provvisoria del protocollo.
Modifica del regolamento (UE) n. 354/2011 per adeguare i contingenti tariffari UE per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina al protocollo relativo all’adesione della Croazia.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina, limitatamente ai contingenti tariffari elencati nell’allegato del regolamento (UE) n. 354/2011 come sostituito. Riguarda gli operatori che presentano dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica e l’amministrazione doganale che gestisce i contingenti secondo l’ordine cronologico di accettazione delle dichiarazioni. Si applica dal 1o febbraio 2017; entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale.
Contingenti tariffari UE per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1468 della Commissione modifica il regolamento (UE) n. 354/2011 per adeguare i contingenti tariffari concessi dall’Unione a taluni prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina. L’intervento si inserisce nel quadro del protocollo dell’accordo di stabilizzazione e di associazione con la Bosnia-Erzegovina, adottato per tener conto dell’adesione della Repubblica di Croazia all’Unione europea e applicato provvisoriamente dal 1o febbraio 2017.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama il regolamento (UE) n. 952/2013 sul codice doganale dell’Unione e il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 per la disciplina di gestione dei contingenti. Nei considerando si evidenzia che, ai sensi dell’articolo 3 del protocollo, le concessioni dell’Unione per taluni pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina devono essere accordate secondo l’allegato II del protocollo stesso. Ne deriva la necessità di aumentare i volumi di alcuni contingenti e di applicare integralmente i contingenti tariffari per il 2017.
Ambito di applicazione
Il regolamento riguarda le importazioni nell’Unione di specifici pesci e prodotti della pesca originari della Bosnia-Erzegovina, limitatamente ai contingenti tariffari indicati nell’allegato del regolamento modificato. La disciplina interessa gli operatori che presentano dichiarazioni doganali per l’immissione in libera pratica e le autorità doganali competenti alla gestione del contingente. Il regolamento non disciplina l’intero commercio di prodotti ittici, ma solo i quantitativi e le merci beneficiari del regime preferenziale.
Gestione dei contingenti
L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 354/2011 viene sostituito e rinvia espressamente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447. In pratica, la gestione dei contingenti avviene secondo il criterio dell’ordine cronologico delle date di accettazione delle dichiarazioni in dogana per l’immissione in libera pratica. Il sistema è quindi amministrato a livello doganale e non mediante procedure autorizzative discrezionali.
Prodotti interessati e condizioni economiche
L’allegato sostituito contiene l’elenco dei prodotti beneficiari, con codici NC/TARIC, descrizioni e aliquote contingentali. Tra i prodotti figurano:
- trote: contingente annuo di 500 tonnellate, con esenzione dal dazio;
- carpe: contingente annuo di 140 tonnellate, con esenzione dal dazio;
- orate di mare: contingente annuo di 30 tonnellate, con esenzione dal dazio;
- spigole: contingente annuo di 30 tonnellate, con esenzione dal dazio;
- preparazioni e conserve di sardine: contingente annuo di 50 tonnellate, con dazio del 6%;
- preparazioni e conserve di acciughe: contingente annuo di 70 tonnellate, con dazio del 12,5%.
Decorrenza, efficacia e applicazione temporale
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, per assicurare la corretta applicazione del sistema di contingenti derivante dal protocollo, esso si applica dal 1o febbraio 2017. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Adeguamento dei contingenti tariffari per la Bosnia-Erzegovina
In seguito al protocollo applicato provvisoriamente dal 1o febbraio 2017, i volumi dei contingenti tariffari per trote, carpe e acciughe devono essere aumentati rispettivamente di 440, 10 e 20 tonnellate. Il regolamento applica integralmente per il 2017 i contingenti tariffari previsti dall’allegato II del protocollo.
Gestione dei contingenti in dogana
L’articolo 2 del regolamento (UE) n. 354/2011 è sostituito e stabilisce che i contingenti tariffari sono gestiti conformemente agli articoli da 49 a 54 del regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447, cioè secondo le regole doganali UE di gestione per ordine cronologico delle dichiarazioni di immissione in libera pratica.
Sostituzione dell’allegato sui prodotti interessati
L’allegato del regolamento (UE) n. 354/2011 è sostituito con un nuovo elenco di contingenti per pesci e prodotti della pesca, con numeri d’ordine, codici NC/TARIC, descrizioni, volumi annui e aliquote contingentali. Sono inclusi, tra gli altri, trote, carpe, orate di mare, spigole, preparazioni e conserve di sardine e preparazioni e conserve di acciughe.
Contingenti e aliquote previste nell’allegato
Per trote è previsto un contingente annuo di 500 tonnellate con esenzione da dazio; per carpe 140 tonnellate con esenzione; per orate di mare 30 tonnellate con esenzione; per spigole 30 tonnellate con esenzione; per preparazioni e conserve di sardine 50 tonnellate con dazio del 6%; per preparazioni e conserve di acciughe 70 tonnellate con dazio del 12,5%.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, ma si applica retroattivamente dal 1o febbraio 2017. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
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