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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05008/2026 del 05/03/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (fornitore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società fornitrice per il pagamento del prezzo di forniture di prodotti ortofrutticoli. La destinataria del decreto proponeva opposizione sostenendo che, considerando tutti gli assegni emessi a fronte delle forniture, aveva già pagato somme superiori al valore delle merci ricevute e chiedeva la revoca del decreto, oltre alla condanna della società alla restituzione dell’asserito indebito residuo. La società opposta replicava che parte dei pagamenti eseguiti doveva essere imputata non alle fatture oggetto del monitorio, ma a pregressi debiti derivanti da precedenti forniture rese a un’altra società di persone, poi sciolta, di cui l’opponente era socia illimitatamente responsabile. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione e in parte la riconvenzionale dell’opponente; la Corte d’appello, invece, aveva riformato la decisione, ritenendo ammissibile la reconventio reconventionis dell’opposta e imputando parte dei pagamenti ai debiti della società estinta, così da confermare il credito monitorio. In cassazione l’opponente articolava quattro motivi: tardività della riconvenzionale/reconventio reconventionis; difetto di legittimazione sostanziale e processuale dei soci della società opposta a proporla personalmente; insussistenza del nesso di connessione richiesto per la domanda nuova; inesistenza, in realtà, di una vera domanda riconvenzionale dell’opposta.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto tutti e quattro i motivi. Ha ritenuto infondato il motivo sulla tardività, osservando che l’opposta si era costituita nei termini risultanti dall’atto di citazione con termine a comparire abbreviato, sicché la comparsa contenente la reconventio reconventionis non era tardiva. Ha respinto il motivo sulla legittimazione dei soci, chiarendo che la domanda nuova era stata proposta dalla società opposta e non dai singoli soci, i quali si erano limitati ad aderire alle conclusioni della società. Ha rigettato anche il motivo sulla connessione, affermando che, in opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre tempestivamente una domanda nuova purché riferita alla medesima vicenda sostanziale, allo stesso bene della vita e connessa per incompatibilità; nel caso concreto, la domanda dell’opposta era connessa perché riguardava l’imputazione di pagamenti alla pregressa fornitura verso una società estinta della quale l’opponente era socia. In definitiva il ricorso è stato rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    viene richiamato come parametro dei motivi di ricorso per cassazione fondati su violazione di legge

  • art. 36 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione alla tempestività e proponibilità della reconventio reconventionis

  • art. 166 c.p.c.

    richiamato per sostenere il termine di costituzione del convenuto/opposto; la Corte lo interpreta nel senso che, con termine a comparire abbreviato, la costituzione del 18 febbraio 2010 rispetto all’udienza del 1° marzo 2010 non era tardiva

  • art. 167 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente per sostenere la tardività della riconvenzionale se non proposta nella comparsa di risposta; la Corte esclude la tardività nel caso concreto

  • art. 1292 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema della pretesa legittimazione dei soci a far valere i crediti della società

  • art. 2266 c.c.

    richiamato dalla ricorrente sul tema della rappresentanza e legittimazione della società di persone e dei soci

  • art. 100 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente in relazione all’interesse ad agire/legittimazione processuale dei soci

  • art. 183, quinto comma, c.p.c.

    la Corte lo richiama come modello delle facoltà di modifica della domanda riconoscibili all’opposto nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, purché la domanda nuova sia connessa alla medesima vicenda sostanziale

  • art. 163-bis c.p.c.

    richiamato per evidenziare che l’atto di citazione aveva fissato un termine a comparire inferiore a quello ordinario di 90 giorni, incidendo sulla tempestività della costituzione dell’opposta

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, l’opposto può proporre tempestivamente una domanda nuova o una reconventio reconventionis anche se l’opponente non abbia introdotto una vera e propria domanda riconvenzionale, purché la pretesa sia connessa alla medesima vicenda sostanziale, investa lo stesso bene della vita e sia in rapporto di incompatibilità con la domanda originaria.
  • La verifica della tempestività delle difese dell’opposto va condotta tenendo conto dell’eventuale abbreviazione del termine a comparire fissato nell’atto introduttivo: se il convenuto si costituisce prima dell’udienza nel termine risultante dalla citazione, la comparsa non è tardiva ai fini della proponibilità delle difese e delle domande conseguenziali.
  • La domanda proposta dalla società non può essere confusa con quella dei singoli soci: se la reconventio reconventionis è formulata dalla società opposta e i soci si limitano ad aderire alle conclusioni societarie, non sussiste un vizio di legittimazione processuale dei soci personalmente.
  • L’imputazione dei pagamenti può essere oggetto di accertamento anche in relazione a rapporti di fornitura differenti, se la contestazione investe il complessivo dare-avere tra le parti e la ricostruzione dei pagamenti si collega alla stessa vicenda economica dedotta in giudizio.
  • In cassazione, la censura di violazione di legge sulla proponibilità delle domande nel giudizio di opposizione deve confrontarsi con la corretta lettura degli atti processuali; se la domanda dell’opposto è tempestiva e connessa, il ricorso è destinato al rigetto.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompravendita
RamiProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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