Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 29696/2022 del 11/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (amministrazione fiscale)

La controversia

La controversia trae origine da un avviso di liquidazione dell'imposta di registro relativo alla registrazione di una sentenza civile. I contribuenti avevano impugnato l'avviso davanti al giudice tributario; il primo giudice aveva rigettato il ricorso, mentre la Commissione tributaria regionale aveva accolto l'appello dei contribuenti. L'Agenzia delle Entrate ha quindi proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi contro la sentenza di appello. Nel frattempo, i contribuenti avevano chiesto la definizione agevolata della lite ai sensi dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018, assumendo di avere versato integralmente quanto dovuto; l'Ufficio aveva negato la definizione ritenendo che la controversia, perché relativa a un avviso di liquidazione con funzione meramente riscossiva, non rientrasse tra quelle definibili. I contribuenti hanno impugnato il diniego e chiesto la sospensione del procedimento. La Corte ha esaminato in via pregiudiziale il ricorso avverso il diniego e ha ritenuto fondata la domanda, osservando che l'avviso di liquidazione costituiva il primo atto con cui la pretesa fiscale era stata portata a conoscenza dei contribuenti, e dunque la lite era definibile; ha quindi accolto il ricorso dei contribuenti contro il diniego e dichiarato estinto il giudizio relativo all'avviso impugnato. Le ragioni dell'Agenzia, basate sull'assunto della mera funzione di riscossione dell'atto, sono state disattese alla luce dei principi in tema di atti impositivi e di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile e fondato il ricorso dei contribuenti contro il provvedimento di diniego della definizione agevolata. Richiamando la giurisprudenza di legittimità, ha affermato che anche una controversia avente ad oggetto un atto con cui, per la prima volta, viene comunicata al contribuente la pretesa fiscale è suscettibile di definizione agevolata. Poiché l'avviso di liquidazione impugnato costituiva il primo atto di conoscenza della pretesa tributaria e i contribuenti contestavano anche la validità dell'atto, la lite rientrava nella disciplina dell'art. 6 del d.l. n. 119/2018. Di conseguenza, è stato accolto il ricorso dei contribuenti avverso il diniego, dichiarato estinto il giudizio avverso l'avviso di liquidazione e disposta la compensazione integrale delle spese. Quanto al ricorso originario dell'Agenzia contro la sentenza della CTR, il testo riportato mostra che la definizione agevolata ha reso non più utile la prosecuzione della controversia, con estinzione del giudizio sul merito dell'atto impugnato.

Norme richiamate

  • art. 6 d.l. n. 119/2018 conv. in L. n. 136/2018

    La definizione agevolata delle liti fiscali pendenti si applica anche quando la controversia riguardi un atto che, per la prima volta, comunica al contribuente la pretesa tributaria, purché la lite sia pendente in fase di legittimità e il contribuente contesti il merito della pretesa.

  • art. 16 L. n. 289/2002

    Richiamato come precedente normativo che attribuisce al giudice davanti al quale pende la lite la competenza a valutare la definizione agevolata con pienezza di sindacato.

  • art. 39 d.l. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011

    Richiamato come precedente normativo in materia di liti fiscali pendenti, nel senso che la competenza sulla definizione spetta al giudice del processo pendente.

  • art. 19 d.lgs. n. 546/1992

    L'atto che per la prima volta porta a conoscenza la pretesa fiscale è impugnabile non solo per vizi propri, ma anche nel merito della pretesa impositiva.

  • art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato quale esempio di atto/controllo automatizzato da cui può scaturire una pretesa fiscale definibile se costituisce il primo e unico atto di comunicazione al contribuente.

  • art. 5 co. 10 L. n. 138/2022

    È richiamato nell'istanza dei contribuenti di sospensione del procedimento, ma la Corte precisa che l'esame della questione pregiudiziale sulla definizione agevolata precede tale istanza.

Massime di principio

  • In tema di definizione agevolata delle liti fiscali pendenti, la nozione di controversia definibile comprende anche i giudizi aventi ad oggetto atti della riscossione o di liquidazione che costituiscano il primo atto con cui l'Amministrazione rende nota al contribuente la pretesa tributaria.
  • Quando l'atto impugnato è il primo e unico atto di comunicazione della pretesa fiscale, esso assume natura sostanzialmente impositiva e può essere contestato anche nel merito, non solo per vizi formali o propri.
  • Il diniego di definizione agevolata è illegittimo se fondato sulla sola qualificazione dell'atto come meramente riscossivo, senza considerare che esso abbia in concreto introdotto per la prima volta la pretesa tributaria.
  • Nei giudizi relativi alla definizione agevolata di una lite tributaria pendente in cassazione, il controllo sulla spettanza del beneficio compete al giudice dinanzi al quale pende la controversia.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRiscossione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.