Cassazione Penale, Sentenza n. 22584/2025 del 16/06/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'assoluzione pronunciata dal Tribunale di Savona: il PM contestava l'errata identificazione del datore di lavoro prevenzionistico, sostenendo che gli obblighi in materia di sicurezza (redazione del DVR e designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione) siano intrasferibili e residuino in capo al datore di lavoro originario (organo amministrativo/CDA o suo presidente). Il PM riteneva che le procure speciali rilasciate a dirigenti esterni al consiglio non potessero qualificare tali soggetti come datori di lavoro a titolo originario e che la qualificazione delle due macro-aree (Divisione Ipermercati e Divisione Supermercati) come autonome "unità produttive" fosse errata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso del Procuratore. Ha ritenuto infondati i motivi del PM, confermando il giudizio di merito secondo cui, sulla base degli accertamenti di fatto non sindacabili in sede di legittimità, i dirigenti preposti alle due divisioni (Fasce e Deliperi) erano titolari di poteri decisionali e di spesa tali da configurarli, in relazione alle rispettive unità organizzative, come datori di lavoro ex lege in senso prevenzionistico. Tali soggetti avevano provveduto alla valutazione dei rischi e alla nomina del responsabile della sicurezza; perciò non è imputabile a Pittalis la violazione degli obblighi di cui all'art. 28 e correlati. Il ricorso è pertanto respinto.
Norme richiamate
D.Lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. b)
il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o comunque il soggetto che secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la sua attività alla responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa
La Corte interpreta la norma con prevalenza del criterio sostanziale: la qualifica di datore di lavoro va attribuita a chi esercita effettivi poteri decisionali e di spesa. In organizzazioni articolate possono coesistere un datore di lavoro apicale e datori di lavoro "sottordinati" per singole unità produttive, purché tali soggetti dispongano dei poteri e delle risorse necessari per gli adempimenti prevenzionali.
D.Lgs. 81/2008, art. 2, comma 1, lett. t) (definizione di unità produttiva)
L'articolazione aziendale in 'unità produttive' richiede autonomia tecnico-funzionale e, in concreto, poteri decisionali e di spesa adeguati: solo così il responsabile della singola unità può essere qualificato datore di lavoro ai fini della sicurezza.
D.Lgs. 81/2008, art. 16 (delega di funzioni)
La delega di funzioni è strumento che può trasferire responsabilità derivative ma non può essere usata per elidere gli obblighi originari quando mancanti i requisiti di legge; l'art. 17 peraltro limita la possibilità di delega per specifici obblighi (valutazione dei rischi e designazione del RSPP).
D.Lgs. 81/2008, art. 17 (obblighi del datore di lavoro)
Stabilisce compiti non delegabili del datore di lavoro in capo al garante originario per quanto riguarda la tutela della salute e sicurezza; tuttavia, quando per struttura organizzativa e poteri siano individuabili datori di lavoro decentrati, questi assumono direttamente gli obblighi prevenzionali per la loro unità.
D.Lgs. 81/2008, art. 28, comma 2 (valutazione dei rischi - DVR)
L'obbligo di effettuare la valutazione dei rischi e redigere il DVR grava sul datore di lavoro 'originario' relativo all'unità produttiva: se una unità è gestita da soggetti dotati di poteri autonomi e risorse, l'obbligo si concreterà in capo a questi ultimi.
D.Lgs. 81/2008, art. 29, comma 1
Norma sanzionatoria richiamata nell'imputazione; la Corte ha valutato l'insussistenza del fatto in relazione alla qualificazione datoriale e agli adempimenti effettivamente posti in essere.
D.Lgs. 81/2008, art. 55, comma 1, lett. a)
Previsione di sanzioni penali per violazioni delle norme antinfortunistiche; la Corte ha escluso la responsabilità penale del ricorrente per i fatti contestati in ragione della corretta attribuzione degli obblighi prevenzionali ai dirigenti delle unità.
D.Lgs. 81/2008, art. 299
Norma richiamata nell'imputazione; la Corte ha concluso per l'assenza di responsabilità penale a carico dell'imputato alla luce dell'accertata organizzazione e degli adempimenti compiuti dai dirigenti delle divisioni.
Codice Civile, art. 2381 (deleghe del consiglio di amministrazione)
La Corte distingue tra delega gestoria conferita all'interno dell'organo amministrativo e procure/mandati conferiti a soggetti esterni: se le procure attribuiscono nei fatti poteri decisionali e di spesa adeguati, i destinatari possono assumere la qualifica di datori di lavoro per le rispettive unità.
D.Lgs. 626/1994 e D.Lgs. 242/1996 (riferimenti storici)
Richiamati a supporto della continuità interpretativa del criterio sostanziale per l'individuazione del datore di lavoro, con prevalenza dei poteri reali di gestione rispetto alla mera titolarità formale.
Massime di principio
- Per qualificare un soggetto come 'datore di lavoro' ai fini della sicurezza non basta la titolarità formale: è centrale il criterio sostanziale dei poteri effettivi di decisione e di spesa relativi all'unità organizzativa in cui il lavoratore opera.
- In imprese articolate possono coesistere un datore di lavoro apicale e datori di lavoro "sottordinati" per singole unità produttive: questi ultimi assumono gli obblighi di legge (DVR, nomina RSPP, medico competente) se dotati di autonomia gestionale e finanziaria adeguata.
- Le procure o mandati conferiti a soggetti esterni al consiglio di amministrazione possono determinare la qualifica di datore di lavoro per l'unità se nel concreto attribuiscono poteri decisionali e di spesa sufficienti; la forma (procura vs delega) è meno importante della sostanza dei poteri conferiti.
- Gli obblighi di valutazione dei rischi e di designazione del responsabile della sicurezza sono vincolanti per il datore di lavoro 'reale' dell'unità: quando quest'ultimo sia un dirigente decentrato con poteri adeguati, la responsabilità grava su di lui, non automaticamente sull'organo apicale.
- La delega di funzioni non consente di eludere gli obblighi non delegabili; occorre verificare caso per caso se vi sia stata reale attribuzione di poteri tali da far sorgere una posizione di garanzia a titolo originario in capo al delegato.
- In sede di valutazione della responsabilità penale per violazioni antinfortunistiche, il giudice valorizza gli accertamenti di fatto sulla struttura organizzativa, l'autonomia finanziaria e i poteri operativi: tali accertamenti, se adeguatamente motivati, non sono sindacabili in cassazione.
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