Cassazione Civile, Ordinanza n. 01363/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La società ricorrente aveva convenuto lo studio di commercialisti chiedendo accertarsi l'inadempimento dell'incaricato nell'attività di custodia, gestione e amministrazione di proprie azioni di una società partecipata, che sosteneva consegnate nel 2008 e rimaste in deposito fino al 2019. Secondo la ricorrente, tale incarico sarebbe emerso dalle fatture emesse dallo studio, che recavano causali relative a prestazioni fiscali e societarie, bilancio, contabilità e consulenza, e avrebbe dovuto comprendere anche la gestione del pacchetto azionario e la riscossione dei dividendi annuali. Poiché alcuni dividendi non erano stati incassati e la società emittente li aveva poi ritenuti prescritti, la ricorrente chiedeva il risarcimento del danno pari ai dividendi non erogati. Nel merito, il Tribunale aveva rigettato la domanda per difetto di prova dell'estensione dell'incarico alla gestione delle azioni; la Corte d'appello aveva dichiarato l'impugnazione inammissibile ai sensi dell'art. 348-ter c.p.c. La ricorrente per cassazione deduceva: (1) violazione dei criteri ermeneutici e delle norme processuali, sostenendo che la Corte d'appello non aveva considerato la contestazione della motivazione del Tribunale e che le causali delle fatture, unite allo statuto societario, provavano l'incarico gestorio e l'impossibilità di esercitare i diritti sociali; (2) omessa pronuncia e difetto di motivazione sulla specifica lettura delle causali fatturate; (3) violazione degli artt. 115, 116 e 132 c.p.c. per mancato apprezzamento delle prove decisive; (4) ulteriore violazione delle medesime norme per non avere spiegato perché le prestazioni fatturate non si riferissero agli obblighi gestori, mentre la custodia non era stata fatturata; (5) violazione dell'art. 1176, co. 2, c.c. per omessa considerazione dell'obbligo professionale di informare il cliente circa i titoli custoditi e le iniziative utili per esercitare i diritti sociali.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto i primi due motivi manifestamente inammissibili perché, contro l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c., sono deducibili soltanto vizi propri di natura processuale, mentre le censure svolte miravano a rimettere in discussione l'interpretazione delle prove, il merito della valutazione e l'omessa pronuncia sul gravame, profili estranei al perimetro del ricorso avverso tale ordinanza. Ha poi ritenuto terzo e quarto motivo in parte inammissibili e in parte infondati, osservando che non vi era omessa pronuncia: il Tribunale aveva deciso rigettando la domanda per carenza di prova, e il dissenso della parte riguardava solo la valutazione del materiale probatorio, non sindacabile in cassazione. La Corte ha aggiunto che la causale generica delle fatture poteva riferirsi alle ordinarie prestazioni del commercialista e non dimostrava, da sola, un incarico di gestione delle azioni; inoltre la custodia dei titoli non impediva la partecipazione assembleare o la riscossione dei dividendi. Il quinto motivo è stato parimenti dichiarato in parte inammissibile, perché la ricorrente non aveva indicato dove e come avesse dedotto in merito l'obbligo di informazione, e in parte infondato, poiché tale obbligo è accessorio a un incarico gestorio delle azioni e non alla sola custodia. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 348-bis c.p.c.
La ricorribilità per cassazione dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello è limitata ai vizi processuali propri dell'ordinanza, compatibili con la struttura del giudizio prognostico.
art. 348-ter c.p.c.
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. non può essere censurata per questioni attinenti al merito, alla valutazione delle prove o all'omessa pronuncia sui motivi di gravame; è scrutinabile solo per vizi propri di natura processuale.
art. 111, settimo comma, Cost.
Costituisce il fondamento del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza ex art. 348-ter c.p.c. nei limiti dei vizi propri di legge processuale.
art. 112 c.p.c.
Il vizio di omessa pronuncia richiede la totale pretermissione di una decisione indispensabile; non ricorre quando la domanda o il motivo risultino implicitamente rigettati.
art. 115 c.p.c.
La violazione è configurabile solo se il giudice decide su prove non introdotte o dichiara espressamente di non osservare la regola di disponibilità della prova, non quando attribuisce alle prove un significato diverso da quello prospettato dalla parte.
art. 116 c.p.c.
La violazione è deducibile solo se il giudice applica un regime di valutazione probatoria difforme da quello legale; non quando esercita il libero apprezzamento delle prove offerte.
art. 132 c.p.c.
È richiamato quale parametro del contenuto motivazionale della decisione, ma nel caso concreto la motivazione del giudice di merito è stata ritenuta esistente e non apparente.
art. 118 disp. att. c.p.c.
È invocato come parametro del dovere di motivazione, ma la Corte ha escluso il vizio motivazionale nella decisione di merito.
art. 1176, secondo comma, c.c.
L'obbligo di diligenza professionale, e l'eventuale obbligo di informazione, è funzionale all'esistenza di un incarico gestorio e non si estende automaticamente alla sola custodia dei titoli.
art. 2370 c.c.
È richiamato per escludere che il preventivo deposito delle azioni fosse ancora un incombente necessario per partecipare all'assemblea.
art. 2372 c.c.
È richiamato dallo statuto societario per disciplinare la delega di partecipazione all'assemblea.
art. 2949 c.c.
È richiamato con riferimento alla prescrizione dei dividendi societari divenuti esigibili da oltre cinque anni.
art. 32 dello Statuto sociale
È richiamato per affermare la prescrizione quinquennale dei dividendi non riscossi.
art. 13, comma 1-quater, d.p.r. n. 115/2002
È applicato per dare atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico della parte soccombente.
Massime di principio
- Avverso l'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-ter c.p.c. sono deducibili in cassazione solo vizi propri dell'ordinanza e violazioni processuali compatibili con il giudizio prognostico, non censure sul merito della decisione di primo grado o sulla valutazione delle prove.
- Il vizio di omessa pronuncia ricorre solo quando vi sia la totale mancanza di una decisione sul capo o motivo di domanda; non sussiste se la questione risulta comunque assorbita o rigettata implicitamente dalla decisione.
- La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere prospettata per contestare il libero apprezzamento delle prove compiuto dal giudice di merito, ma solo quando il giudice utilizzi prove non introdotte o applichi un regime legale di valutazione errato.
- Una causale fatturata generica riferita a prestazioni fiscali e societarie non è, da sola, sufficiente a provare un incarico specifico di gestione di titoli azionari; per affermare un mandato gestorio occorrono elementi univoci e specifici.
- L'obbligo professionale di informare il cliente su profili rilevanti per l'esercizio dei diritti inerenti a titoli custoditi presuppone un incarico di gestione dei titoli e non deriva automaticamente dalla sola custodia materiale degli stessi.
- La mera custodia dei titoli azionari non implica, di per sé, impedimento all'esercizio dei diritti sociali né prova l'impossibilità di intervenire in assemblea o di agire per la riscossione dei dividendi.
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