L.R. Sardegna 24/2015
Modifiche e integrazioni alla legge regionale n. 39 del 1956 in materia di vigilanza e sanzioni
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge introduce l’art. 7-bis nella l.r. Sardegna n. 39/1956, prevedendo sanzioni amministrative per chi pesca in acque concesse per pesca riservata senza consenso del concessionario, con importi graduati in base al quantitativo pescato e con confisca di mezzi e pescato. Attribuisce la vigilanza a specifici corpi di polizia e applica la l. n. 689/1981.
Vigilanza e sanzioni sulla pesca nelle acque interne e lagunari della Sardegna
Vigilanza e sanzioni per la pesca in acque concesse
La legge regionale della Sardegna interviene sulla disciplina della pesca nelle acque interne e lagunari, inserendo una specifica fattispecie sanzionatoria per la pesca svolta in acque concesse per l’esercizio della pesca riservata senza il consenso del concessionario. La disciplina opera nel territorio regionale sardo e si coordina con le sanzioni penali previste dalla normativa statale.
Ambito applicativo e illecito sanzionato
La norma punisce chiunque eserciti la pesca in acque concesse per la pesca riservata senza il consenso del concessionario. La misura della sanzione amministrativa dipende dalla quantità di pescato al momento dell’accertamento:
- da 100 a 300 euro fino a 5 kg di pescato;
- da 500 a 800 euro se il pescato è superiore a 5 kg e fino a 50 kg;
- da 1.000 a 3.000 euro se il pescato supera 50 kg. Resta ferma l’eventuale rilevanza penale secondo la normativa statale.
Sanzioni accessorie e gestione del pescato
Alla violazione conseguono due misure accessorie:
- confisca dei mezzi e delle attrezzature impiegati per la pesca;
- confisca del pescato, salvo che ne chieda la restituzione il legittimo titolare della concessione. Se il pescato sequestrato è ancora vitale al momento dell’accertamento, deve essere prontamente reimmesso in acqua.
Vigilanza, accertamento e irrogazione
Le funzioni di vigilanza, prevenzione e accertamento sono attribuite a più soggetti pubblici, e in particolare:
- Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione;
- corpi di polizia delle province e dei comuni competenti per territorio;
- guardie giurate nominate ai sensi dell’art. 31 del r.d. n. 1604/1931;
- altri ufficiali e agenti di polizia giudiziaria. L’irrogazione delle sanzioni amministrative è affidata al Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione. Il testo originario attribuiva tale compito all’Assessorato regionale dell’agricoltura e riforma agro-pastorale, ma la disposizione è stata successivamente sostituita con decorrenza 11 novembre 2016.
Regime procedurale
Alle violazioni si applicano le disposizioni generali del capo I della legge n. 689/1981, con conseguente applicazione della disciplina comune sulle sanzioni amministrative.
Entrata in vigore
La legge è entrata in vigore il giorno della sua pubblicazione nel BURAS, quindi dal 17 settembre 2015.
Testo integrale
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