Sentenza del 03/02/2016 n. 2088 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
M.V. ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale di Napoli, che aveva confermato solo parzialmente l'accoglimento del suo ricorso contro un avviso di rettifica dell'imposta di registro, relativo al maggior valore attribuito a un terreno inedificabile indicato in un atto di compravendita del 25 marzo 2004. Il ricorrente ha dedotto due motivi di impugnazione, ma non ha dimostrato che il ricorso fosse stato effettivamente notificato all'Agenzia delle Entrate: risultava soltanto la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario per la spedizione, senza cartolina di ritorno o relata attestante la consegna al destinatario.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile, poiché la mancata prova dell'effettiva notificazione alla controparte, non costituita in giudizio, impediva di verificare la regolare instaurazione del contraddittorio. La Corte ha qualificato l'omessa allegazione dell'avviso di ricevimento come inesistenza della notificazione, non come semplice nullità sanabile o rinnovabile ai sensi dell'art. 291 c.p.c. La sola consegna del ricorso all'ufficiale giudiziario dimostra l'avvio della procedura notificatoria, ma non il suo perfezionamento.
Norme richiamate
Art. 149 c.p.c.
Notificazione a mezzo posta
La notificazione a mezzo posta si perfeziona con la consegna del plico al destinatario, da documentare secondo le formalità previste.
Legge n. 890 del 1982
Notificazioni di atti a mezzo posta
La prova del perfezionamento della notificazione postale richiede l'attestazione della consegna, normalmente mediante avviso di ricevimento o altra documentazione equivalente prevista dalla legge.
Art. 291 c.p.c.
Rinnovazione della notificazione
La rinnovazione è possibile in caso di nullità della notificazione, ma non quando la notificazione sia radicalmente inesistente per mancanza di prova della consegna al destinatario.
Cass. Sez. Trib., nn. 10506/2006 e 8717/2013
La consegna del plico al destinatario, attestata dall'agente postale o dall'ufficiale giudiziario, è elemento necessario per il perfezionamento della notificazione; la sola consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario non è sufficiente.
Massime di principio
- Chi propone un'impugnazione deve dimostrare non solo di aver avviato la notificazione, ma anche che essa sia stata effettivamente completata nei confronti della controparte.
- La prova della consegna dell'atto è particolarmente importante quando il destinatario non si costituisce in giudizio, perché il giudice deve verificare autonomamente la regolare instaurazione del contraddittorio.
- La mancata produzione dell'avviso di ricevimento o della relata di consegna può comportare l'inammissibilità del ricorso, soprattutto se non esiste altra prova certa dell'avvenuta notificazione.
- La sola ricevuta di consegna del plico all'ufficiale giudiziario prova l'inizio della procedura notificatoria e può rilevare per la tempestività, ma non dimostra il perfezionamento della notificazione.
- Prima di depositare un ricorso o un'impugnazione è necessario conservare e allegare tutta la documentazione relativa alla notificazione, inclusa la prova della consegna al destinatario.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 100 - Comm. Trib. Prov. Varese
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 161 - Comm. Trib. Prov. Benevento
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 412 - Comm. Trib. Reg. per la Sicilia
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 607 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 608 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
- Sentenza · 3 feb 2016Sentenza del 03/02/2016 n. 635 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →