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Cassazione Penale, Ordinanza n. 36279/2026 del 15/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L’imputato ha impugnato la sentenza del 4 dicembre 2025 della Corte d’appello dell’Aquila, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Teramo per il reato di cui all’art. 187, comma 1, del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, commesso a Martinsicuro il 9 marzo 2024. Ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, contestando che fosse stata provata la condizione di alterazione psicofisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti. La fattispecie riguardava la guida dopo l’assunzione di cocaina: gli operatori di polizia giudiziaria avevano descritto sonnolenza, difficoltà nell’articolare la parola e atteggiamenti ansiosi e nervosi; gli accertamenti strumentali avevano rilevato nel sangue cocaina, con concentrazione indicata in sentenza come 15,33 ring/mle, e BEG pari a 681,62 mg/ml.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, ritenendo che la censura riproponesse una questione già adeguatamente esaminata e respinta dalla Corte d’appello con motivazione logica e coerente con i dati fattuali. La decisione di merito si fondava sia sui sintomi osservati dagli operatori sia sugli esiti degli accertamenti ematici, che attestavano una concentrazione particolarmente elevata di cocaina. La Corte ha inoltre ribadito che in sede di legittimità non è consentito rileggere gli elementi di fatto né sostituire ai criteri valutativi del giudice di merito una ricostruzione alternativa proposta dal ricorrente. Ai sensi dell’art. 616 c.p.p., il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di una sanzione pecuniaria nella misura indicata nel dispositivo, non riportata nel testo disponibile; è stata esclusa l’assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

Norme richiamate

  • art. 187, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Capajèv Mesutaj ha presentato ricorso avverso la sentenza della Corte di Appello di L'Aquila di conferma della pronuncia di condanna del Tribunale di Teramo in ordine al reato di cui all'art. 187, comma 1, d. Igs. 30 aprile 1992 n. 285, commesso in Martinsicuro il 9 marzo 2024.

    La norma individua il reato per il quale è stata confermata la condanna; la Corte di cassazione non ha riesaminato nel merito la responsabilità, dichiarando inammissibile la censura relativa alla prova dell’alterazione psicofisica.

  • art. 616 c.p.p.

    Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo, non ravvisandosi un'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

    La declaratoria d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di una causa di inammissibilità non colpevole, della sanzione pecuniaria.

Massime di principio

  • È inammissibile la censura in cassazione che si limiti a riproporre una contestazione sulla prova già esaminata e motivatamente respinta dal giudice di merito, quando la motivazione impugnata risulti logica e coerente con i dati fattuali acquisiti.
  • Il giudice di legittimità non può procedere a una nuova valutazione degli elementi di fatto né sostituire alla ricostruzione del giudice di merito quella alternativa proposta dal ricorrente come più plausibile o dotata di maggiore capacità esplicativa.
  • Nell’accertamento del reato previsto dall’art. 187, comma 1, del codice della strada, la valutazione dell’alterazione psicofisica può fondarsi congiuntamente sui sintomi osservati dagli operatori e sugli esiti degli accertamenti strumentali; nel caso deciso, la Corte ha ritenuto non sindacabile in cassazione la valutazione di merito basata su tali elementi.

Come è indicizzato

MaterieGuida sotto effetto di stupefacentiImpugnazioniProve
RamiReati stradaliProcesso penale

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