Cassazione Penale, Ordinanza n. 16309/2025 del 29/04/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, senza esaminare nel merito le doglianze sul trattamento sanzionatorio. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Torino che aveva dichiarato inammissibile, per intempestività, il precedente appello. Nel ricorso ha dedotto carenze della motivazione e violazione di legge in relazione al trattamento sanzionatorio. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio la tardività del ricorso: la sentenza d'appello, pronunciata il 14 ottobre 2024, risulta depositata il 17 ottobre 2024 entro i quindici giorni di cui all'art. 544, comma 2, c.p.p.; da tale deposito decorreva il termine di trenta giorni per impugnare ex art. 585, comma 1, lett. b), e comma 2, lett. c), c.p.p., con scadenza al 29 novembre 2024. Poiché il ricorso è stato depositato il 13 dicembre 2024, l'impugnazione è stata ritenuta tardiva e quindi inammissibile de plano.
Norme richiamate
art. 544, comma 2, c.p.p.
Il deposito della sentenza di appello avvenuto entro quindici giorni dalla decisione consente di individuare da tale deposito il dies a quo per il termine di impugnazione.
art. 585, comma 1, lett. b), c.p.p.
Stabilisce il termine di trenta giorni per proporre impugnazione nel caso considerato; il termine è stato calcolato dalla data di deposito della sentenza di appello.
art. 585, comma 2, lett. c), c.p.p.
Concorre alla disciplina del termine per l'impugnazione e al computo della sua scadenza, che nel caso concreto è stata individuata nel 29 novembre 2024.
Massime di principio
- Quando la sentenza di appello è depositata nei termini di legge, il termine per proporre ricorso per cassazione decorre dal deposito e non dalla sola data di pronuncia.
- L'impugnazione proposta oltre il termine previsto dall'art. 585 c.p.p. è inammissibile senza esame nel merito, e la Corte può dichiararne l'inammissibilità de plano.
- L'inammissibilità del ricorso per tardività comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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