Sentenza del 07/10/2019 n. 254 - Comm. Trib. Prov. Cuneo
Agevolazioni tariffarie produzione energia elettrica - Investimenti ambientali - Contoenergia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa commissione giudicante ha accolto il ricorso della società e ha riconosciuto la cumulabilità delle due agevolazioni. Secondo la decisione, le misure perseguono finalità differenti: la detassazione ambientale incentiva il funzionamento dell'impianto, mentre le tariffe agevolate incentivano la realizzazione dell'impianto stesso. È stata quindi esclusa l'indebita fruizione contestata dall'Ufficio.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
L'Ufficio sosteneva che la società non potesse beneficiare contemporaneamente della detassazione del reddito d'impresa prevista dall'art. 6 della Legge n. 388/2000, cosiddetta Tremonti ambiente, e della tariffa incentivante riconosciuta per la produzione di energia elettrica da fonte solare. La società sosteneva invece che le due misure avessero natura e finalità diverse: la detassazione ambientale sarebbe stata diretta a incentivare il funzionamento dell'impianto, mentre la tariffa incentivante avrebbe sostenuto la realizzazione dell'investimento.
Norme richiamate
Art. 6 della Legge n. 388/2000 (Tremonti ambiente)
La norma è stata interpretata come una misura di detassazione ambientale applicabile all'investimento o al funzionamento dell'impianto secondo la finalità agevolativa individuata dalla decisione, senza automatica incompatibilità con la tariffa incentivante.
Tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica da fonte solare (Conto Energia)
La tariffa incentivante è stata considerata una misura diretta a incentivare la realizzazione dell'impianto e, per la diversa ratio rispetto alla detassazione ambientale, cumulabile con quest'ultima.
Massime di principio
- La cumulabilità di più agevolazioni deve essere valutata confrontando la loro natura, finalità e modalità di applicazione, non soltanto verificando che entrambe siano collegate al medesimo investimento.
- Quando due incentivi operano su piani diversi, ad esempio uno sulla realizzazione dell'impianto e l'altro sul suo funzionamento o sui relativi risultati economici, la loro cumulabilità può essere riconosciuta in assenza di un espresso divieto normativo.
- L'Amministrazione finanziaria che contesta il cumulo deve individuare una specifica disposizione incompatibile o dimostrare che le agevolazioni finanziano il medesimo costo o perseguono la stessa finalità.
- La qualificazione dell'agevolazione e la sua ratio concreta sono decisive: una misura qualificata come incentivo alla produzione non è necessariamente incompatibile con una misura fiscale diretta a sostenere l'investimento ambientale.
- La decisione riguarda il quadro normativo e le caratteristiche degli incentivi esaminati; in casi analoghi occorre verificare la disciplina temporale applicabile, eventuali clausole di non cumulabilità e la natura esatta dei benefici fruiti.
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