Cassazione Civile, Ordinanza n. 07675/2026 del 30/03/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un privato aveva convenuto in giudizio un Comune davanti al Tribunale chiedendo, in via principale, l'accertamento della proprietà di porzioni di terreno catastalmente individuate e, in via subordinata, l'accertamento dell'usucapione della quota di sua pertinenza, poi anche in via ulteriormente subordinata a favore di tutti i comproprietari e, da ultimo, per l'intero. Il Comune aveva eccepito la demanialità dell'area e, in corso di causa, aveva anche opposto l'usucapione in proprio favore. I giudici di merito avevano rigettato le domande: il Tribunale aveva escluso che il bene rientrasse nel patrimonio del dante causa dell'attore e aveva ritenuto ostativa la natura pubblica della strada; la Corte d'appello aveva invece accertato che le porzioni contese erano sotto una strada pubblica, costruita in sopraelevazione sul tracciato originario, e aveva ritenuto che il Comune avesse acquistato l'area per usucapione, senza che vi fosse stata sdemanializzazione tacita, rigettando anche la domanda subordinata del privato per difetto di prova del possesso utile e per l'inusucapibilità del bene demaniale. Il ricorso per cassazione era affidato a quattro motivi: 1) nullità per litisconsorzio necessario, sostenendo che la rivendica della comproprietà avrebbe imposto la partecipazione degli altri comproprietari; 2) violazione del principio del minimo mezzo, degli artt. 1065 c.c. e di principi di correttezza/buona fede, oltre che dell'art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito attribuito al Comune la proprietà e non una semplice servitù di uso pubblico e per avere ritenuto che la strada restasse pubblica nonostante la sopraelevazione; 3) violazione degli artt. 115 e 183 c.p.c. e omesso esame di fatti decisivi, ancora sulla tesi della traslazione della servitù sul viadotto e della liberazione dell'area sottostante; 4) violazione degli artt. 823, 828, 829 e 2697 c.c., insistendo sull'idea che si fosse verificata una riespansione del godimento dei comproprietari, con conseguente non pertinenza del riferimento alla sdemanializzazione e alla non usucapibilità dei beni pubblici.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché, in presenza di una rivendica proposta dal comproprietario e di una mera eccezione del convenuto di proprietà esclusiva, non sussiste litisconsorzio necessario degli altri comproprietari: la partecipazione di tutti è necessaria solo se il convenuto propone una domanda riconvenzionale volta ad accertare la proprietà esclusiva con effetti di giudicato. Ha dichiarato il secondo motivo in parte manifestamente infondato e in parte inammissibile: nessuna violazione dell'art. 112 c.p.c. vi era, perché il Comune aveva eccepito la propria proprietà/usucapione; la censura di merito mirava in realtà a una diversa ricostruzione fattuale, non consentita in cassazione. Ha dichiarato inammissibile il terzo motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la sentenza impugnata aveva accertato la proprietà comunale dell'area e non una semplice servitù di uso pubblico, sicché la costruzione del viadotto non poteva incidere sul diritto dominicale già acquisito. Ha dichiarato inammissibile anche il quarto motivo, perché fondato sul presupposto, smentito dalla sentenza impugnata, che sull'area vi fosse solo una servitù di passaggio e non la proprietà del Comune. Sono state confermate le spese a carico del ricorrente ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
individua i limiti e i vizi deducibili in cassazione; le censure che mirano a una nuova valutazione del fatto sono inammissibili.
art. 102 c.p.c.
richiamato per sostenere il litisconsorzio necessario, ma escluso nel caso di mera eccezione difensiva del convenuto contro la rivendica del comproprietario.
art. 354 c.p.c.
la rimessione al primo giudice per nullità del contraddittorio è esclusa in assenza di litisconsorzio necessario.
art. 112 c.p.c.
non è violato quando il giudice decide entro il perimetro delle eccezioni e difese effettivamente svolte; nella specie il Comune aveva dedotto la propria proprietà/usucapione.
art. 1065 c.c.
invocato dal ricorrente sul principio del minimo mezzo, ma non ritenuto decisivo rispetto all'accertamento fattuale della proprietà comunale.
artt. 2, 3, 97 Cost.
richiamati dal ricorrente a sostegno dei principi di ragionevolezza, proporzionalità, correttezza e leale collaborazione.
art. 1, comma 2-bis, L. 241/1990
richiamato dal ricorrente in tema di correttezza e leale collaborazione dell'azione amministrativa.
art. 823 c.c.
richiamato per sostenere la disciplina dei beni pubblici e la sottrazione alla disponibilità privata.
art. 828 c.c.
la natura demaniale dell'area è stata ritenuta ostativa all'usucapione; il richiamo conferma l'inusucapibilità del demanio.
art. 829 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in tema di demanio e sdemanializzazione.
art. 2697 c.c.
invocato per contestare l'onere probatorio, ma la censura è stata respinta perché diretta contro l'accertamento di fatto compiuto in appello.
art. 115 c.p.c.
invocato per lamentare una supposizione di fatti o una non corretta valutazione della prova, ma la sentenza d'appello ha invece valutato analiticamente le risultanze istruttorie.
art. 183 c.p.c.
richiamato in combinazione con l'art. 115 c.p.c. per censurare l'accertamento fattuale, senza successo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 115/2002
richiamato come parametro per quantificare l'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- In una rivendica proposta dal singolo comproprietario, il litisconsorzio necessario con gli altri contitolari sussiste solo se il convenuto introduce una domanda riconvenzionale diretta ad accertare la proprietà esclusiva con efficacia di giudicato verso tutti; non sussiste invece quando il convenuto si limiti a opporre la propria proprietà esclusiva come mera difesa paralizzante della pretesa attorea.
- La mera eccezione di proprietà esclusiva del convenuto, quando sia svolta solo per respingere la domanda avversaria, consente una decisione utile anche senza la partecipazione degli altri comproprietari, perché il giudicato non deve necessariamente estendersi a soggetti estranei al processo.
- In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente di diritto in richieste di rivalutazione del fatto e delle prove: quando la sentenza impugnata ha accertato la proprietà pubblica dell'area e la persistente disponibilità del bene da parte dell'ente, le doglianze che presuppongono una diversa ricostruzione fattuale sono inammissibili.
- La sopraelevazione di una strada o lo spostamento del transito sul viadotto non determina di per sé una sdemanializzazione o una riespansione del possesso privato sugli spazi sottostanti, se il giudice di merito abbia accertato che l'ente pubblico ha mantenuto la disponibilità del bene e non abbia mai manifestato una volontà abdicativa.
- La domanda di usucapione è incompatibile con l'area che il giudice abbia accertato appartenere al demanio o comunque al patrimonio pubblico indisponibile, e la censura che presupponga la semplice esistenza di una servitù di uso pubblico non può superare l'accertamento, in fatto e in diritto, della proprietà pubblica dell'area.
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