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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1454

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 della Commissione, del 10 agosto 2017, che specifica i formati tecnici che gli Stati membri adottano per le comunicazioni ai sensi del regolamento (UE) n. 1143/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio

Normativa europea32017R1454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 stabilisce i formati tecnici che gli Stati membri devono utilizzare per le comunicazioni periodiche alla Commissione previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive. L’obiettivo è rendere omogenea, più efficiente e comparabile la raccolta dei dati, limitando il testo libero e valorizzando dati territoriali e fonti già disponibili. L’allegato contiene un modello dettagliato di domanda/sezione che copre presenza, distribuzione, autorizzazioni, ispezioni, eradicazione rapida, gestione, misure nazionali, sorveglianza, controlli, informazione pubblica e costi. Il regolamento si applica direttamente agli Stati membri e non disciplina il merito delle misure contro le specie invasive, ma solo la forma delle relative comunicazioni.

Definizione dei formati tecnici che gli Stati membri devono usare per trasmettere alla Commissione le comunicazioni previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014 sulle specie esotiche invasive.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in relazione alla trasmissione alla Commissione delle informazioni dovute ai sensi dell’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014. Riguarda i dati da comunicare su specie esotiche invasive di rilevanza unionale, di rilevanza regionale soggette a misure di cui all’articolo 11, paragrafo 2, e di rilevanza nazionale, nonché le informazioni orizzontali su autorizzazioni, piani d’azione, sorveglianza, controlli ufficiali, misure di informazione al pubblico e costi. Il regolamento non introduce obblighi sostanziali nuovi in materia di specie invasive, ma standardizza il formato delle comunicazioni; è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione.

Formati tecnici per le comunicazioni sulle specie esotiche invasive

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1454 della Commissione attua l’articolo 24, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1143/2014, che disciplina la prevenzione e la gestione dell’introduzione e diffusione delle specie esotiche invasive. La finalità è armonizzare i formati delle comunicazioni degli Stati membri alla Commissione, così da semplificare gli adempimenti, rendere confrontabili i dati e favorire l’uso di informazioni territoriali già disponibili.

Finalità della standardizzazione

Dai considerando emerge che la Commissione intende limitare il testo libero, agevolare l’estrazione di indicatori chiave e incoraggiare il rinvio a dati pubblici nazionali. Il regolamento si coordina con la direttiva 2007/2/CE (INSPIRE) e con il relativo regolamento di attuazione (UE) n. 1089/2010, oltre che con le direttive 2000/60/CE, 2008/56/CE, 2009/147/CE e 92/43/CEE, per garantire coerenza tra le informazioni sulle specie invasive e le politiche ambientali e territoriali dell’Unione.

Ambito soggettivo e oggettivo

Il regolamento riguarda gli Stati membri, che devono usare i formati tecnici dell’allegato per trasmettere alla Commissione le informazioni richieste dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014. Non introduce nuove misure sostanziali di contrasto alle specie invasive, ma disciplina esclusivamente il contenuto strutturato delle comunicazioni periodiche. Le informazioni riguardano specie di rilevanza unionale, specie di rilevanza regionale soggette alle misure dell’articolo 11, paragrafo 2, e specie di rilevanza nazionale, oltre a elementi orizzontali sull’attuazione complessiva del sistema.

Sezione A: specie di rilevanza unionale e regionale

Per ciascuna specie esotica invasiva di rilevanza unionale e, per le specie di rilevanza regionale interessate, devono essere comunicati dati identificativi e di presenza, inclusi nome scientifico e, facoltativamente, nome comune. Se la specie è presente nel territorio dello Stato membro, occorre indicarne distribuzione, diffusione e modelli di riproduzione; le informazioni territoriali devono essere rese, ove richiesto, conformemente alla direttiva 2007/2/CE e agli standard INSPIRE richiamati nell’allegato IV, sezione 18, del regolamento (UE) n. 1089/2010.

La sezione richiede inoltre informazioni sulle autorizzazioni eventualmente rilasciate per la specie in questione, distinguendo tra diverse finalità previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014, come ricerca, conservazione ex situ, produzione scientifica e uso medico per il progresso della salute umana, nonché altre attività previa autorizzazione della Commissione. Se sono state rilasciate autorizzazioni, devono essere indicati per ciascun anno civile il numero di autorizzazioni e il numero o volume totale degli esemplari corrispondenti.

Devono essere segnalate anche le ispezioni effettuate sugli istituti detentori di autorizzazioni, con indicazione del numero di istituti controllati, degli istituti ritenuti non conformi e del numero o volume degli esemplari autorizzati riferibili a tali controlli. La sezione copre infine le misure di eradicazione rapida ex articolo 17 e le misure di gestione ex articolo 19, con dati su data di inizio, durata o data di completamento, parte del territorio interessata, regioni biogeografiche, sottounità di bacino e sottoregioni marine, metodi impiegati, efficacia delle misure ed eventuali effetti negativi su specie non destinatarie. È possibile aggiungere osservazioni sugli effetti della specie su biodiversità, servizi ecosistemici, specie autoctone, siti protetti, habitat, salute, sicurezza e aspetti socioeconomici.

Sezione B: specie di rilevanza nazionale

Per le specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, la compilazione dipende dall’esistenza, nello Stato membro, di un elenco nazionale di tali specie. Per ciascuna specie dell’elenco occorre indicare nome scientifico, eventuale nome comune, presenza nel territorio e distribuzione facoltativa. La parte più rilevante è quella sulle misure applicate, che include restrizioni all’introduzione deliberata, alla detenzione, all’allevamento, al trasporto, all’immissione sul mercato, all’uso o scambio, alla riproduzione o coltivazione, al rilascio nell’ambiente, nonché deroghe autorizzatorie, piani d’azione, sorveglianza, controlli ufficiali, sistemi di rilevamento precoce, eradicazione rapida, misure di gestione e misure di ripristino.

Sezione C: informazioni orizzontali sull’attuazione

La sezione orizzontale richiede link o documenti relativi alle autorizzazioni ex articolo 8, paragrafo 7, ai piani d’azione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, al sistema di sorveglianza ex articolo 14 e al sistema dei controlli ufficiali ex articolo 15, comprensivo del coordinamento tra autorità competenti. Devono inoltre essere descritte le misure adottate per informare il pubblico e devono essere indicati, se disponibili, i costi sostenuti per l’attuazione degli obblighi del regolamento (UE) n. 1143/2014, con dettaglio delle principali voci di spesa e, ove possibile, dei benefici derivanti in termini di danni evitati alla biodiversità, ai servizi ecosistemici, alla salute umana, alla sicurezza e all’economia.

La sezione include anche l’indicazione dei vettori prioritari e delle specie collegate, con una classificazione dettagliata dei canali di introduzione o diffusione, tra cui rilascio in natura, fuga da confinamento, trasporto come contaminante o come clandestino, corridoi e dispersione naturale. Questo consente alla Commissione di elaborare un quadro comparabile dei rischi e delle misure nazionali di contrasto.

Decorrenza ed efficacia

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. In quanto regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. In pratica, gli Stati membri devono adeguare i propri sistemi di reporting ai formati dell’allegato per tutte le comunicazioni previste dal regolamento (UE) n. 1143/2014.

Disposizioni principali

Oggetto e fonte dell’obbligo di comunicazione

L’articolo 1 rinvia all’allegato per i formati tecnici da usare nella trasmissione alla Commissione delle informazioni richieste dall’articolo 24, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1143/2014. La base giuridica è l’articolo 24, paragrafo 4, del medesimo regolamento.

Struttura dei dati e standardizzazione dei contenuti

Il regolamento impone un formato uniforme, con domande e campi predefiniti, riducendo il ricorso al testo libero e facilitando la raccolta di indicatori chiave. È incoraggiato il rinvio a dati già pubblici a livello nazionale e l’uso di dati territoriali conformi alla direttiva 2007/2/CE e al regolamento (UE) n. 1089/2010.

Contenuto della sezione A: specie di rilevanza unionale e regionale

Per ciascuna specie esotica invasiva di rilevanza unionale e, per le specie di rilevanza regionale soggette alle misure di cui all’articolo 11, paragrafo 2, devono essere comunicati: nome scientifico e facoltativamente nome comune, presenza nel territorio, distribuzione e modelli di diffusione/riproduzione, eventuali autorizzazioni rilasciate, ispezioni svolte, misure di eradicazione rapida ex articolo 17, misure di gestione ex articolo 19 ed eventuali effetti sulle specie non destinatarie e sugli effetti ambientali, sociali, economici e sanitari.

Contenuto della sezione B: specie di rilevanza nazionale

Per ciascuna specie inserita in un elenco nazionale di specie invasive di rilevanza nazionale occorre indicare nome scientifico, eventuale nome comune, presenza nel territorio, distribuzione facoltativa e misure applicate, tra cui restrizioni all’introduzione, detenzione, allevamento, trasporto, immissione sul mercato, uso, rilascio, deroghe del sistema autorizzatorio, piani d’azione, sorveglianza, controlli ufficiali, rilevamento precoce, eradicazione rapida, gestione e ripristino.

Contenuto della sezione C: informazioni orizzontali

Gli Stati membri devono fornire link o documenti relativi alle autorizzazioni ex articolo 8, paragrafo 7, ai piani d’azione di cui all’articolo 13, paragrafo 2, al sistema di sorveglianza ex articolo 14, al sistema di controlli ufficiali ex articolo 15, alle misure di informazione al pubblico e ai costi dell’attuazione del regolamento (UE) n. 1143/2014. È prevista anche l’indicazione dei vettori prioritari e delle specie ad essi collegate.

Istruzioni di compilazione e riferimenti territoriali

L’allegato precisa che le informazioni vanno fornite per il periodo di riferimento e, per la sezione A, per le specie presenti nell’elenco dell’Unione vigente alla fine dell’ultimo anno civile di riferimento; per le specie di interesse regionale, solo per quelle per le quali è entrato in vigore il pertinente atto di esecuzione. Le informazioni territoriali devono, quando richiesto, essere fornite secondo la direttiva 2007/2/CE e con riferimenti a regioni biogeografiche, sottounità di bacino idrografico e sottoregioni marine, richiamando anche le direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2008/56/CE.

Entrata in vigore e applicabilità diretta

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieambientespecie esotiche invasiveobblighi di comunicazionebiodiversitàsistemi di informazione territoriale

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