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Regolamento

Regolamento (UE) 2017/1444

Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione, del 9 agosto 2017, che istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese

Normativa europea32017R1444

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento istituisce, in via provvisoria, dazi antidumping sulle importazioni di alcuni acciai anticorrosione dalla Cina, a seguito di un’inchiesta che ha accertato dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione e nesso causale tra i due. La Commissione ha individuato specifiche aliquote per alcuni gruppi/società esportatrici e un dazio per "tutte le altre società", applicando la regola del dazio inferiore rispetto al margine di dumping e al margine di pregiudizio. Il provvedimento dura sei mesi ed è accompagnato da obblighi documentali doganali e da termini per osservazioni e richieste di audizione da parte delle parti interessate.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alle importazioni nell’Unione europea di determinati prodotti laminati piatti di ferro o acciai legati o non legati, calmati con alluminio, zincati e/o alluminati per immersione a caldo, passivati chimicamente, con specifiche composizioni chimiche e presentazioni (in coils, fogli tagliati su misura o nastri stretti), originari della Repubblica popolare cinese. Sono esclusi l’acciaio inossidabile, gli acciai al silicio magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo. Le misure si applicano per sei mesi dalla data di entrata in vigore del regolamento; sono previste aliquote individuali per alcune società elencate e un’aliquota residuale per tutte le altre. L’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida con specifica dichiarazione. Restano ferme le norme doganali pertinenti; le autorità doganali devono cessare la registrazione istituita dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238.

Istituzione di un dazio antidumping provvisorio sugli acciai anticorrosione originari della RPC

Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1444 della Commissione istituisce un dazio antidumping provvisorio sulle importazioni nell’Unione di alcuni acciai anticorrosione originari della Repubblica popolare cinese. Il provvedimento si colloca nell’ambito dell’inchiesta antidumping avviata il 9 dicembre 2016 ai sensi del regolamento (UE) 2016/1036 e si fonda sulle conclusioni provvisorie circa dumping, pregiudizio notevole per l’industria dell’Unione, nesso causale e interesse dell’Unione.

Contesto procedurale

L’inchiesta è stata aperta a seguito di una denuncia presentata da Eurofer per conto di produttori dell’Unione che rappresentavano oltre il 53 % della produzione totale di AAC dell’Unione. La Commissione ha esaminato le osservazioni delle parti interessate, ha effettuato campionamenti di produttori dell’Unione, importatori e produttori esportatori cinesi, ha svolto visite di verifica e ha raccolto elementi anche presso un produttore del paese di riferimento. Per la determinazione del valore normale, inizialmente è stato indicato il Canada, ma la Commissione ha poi selezionato provvisoriamente il Brasile come paese di riferimento, ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento di base.

Prodotto interessato e ambito materiale

Il prodotto interessato è costituito da alcuni acciai anticorrosione: prodotti laminati piatti di ferro o di acciai legati o non legati, calmati con alluminio, placcati o rivestiti mediante galvanizzazione per immersione a caldo di zinco e/o alluminio e nessun altro metallo, passivati chimicamente, con determinate soglie di composizione chimica e presentati in coils, fogli tagliati su misura o nastri stretti. Sono esclusi gli acciai inossidabili, gli acciai al silicio magnetici, gli acciai rapidi e i prodotti solo laminati a caldo o a freddo. Il prodotto è classificato in specifici codici NC/TARIC ed è originario della RPC.

Valore normale, prezzo all’esportazione e margini di dumping

Poiché nessuno dei produttori esportatori del campione ha chiesto il trattamento riservato alle società operanti in condizioni di economia di mercato, la Commissione ha determinato il valore normale sulla base di dati del Brasile, ricorrendo in parte a valori costruiti. Il prezzo all’esportazione è stato calcolato, per le vendite tramite importatori collegati, sul prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione, con adeguamenti per costi, spese e profitto; per le altre vendite ha usato il prezzo effettivamente pagato o pagabile. I margini di dumping provvisori variano, per le società/gruppi campionati, dal 17,2 % al 28,5 %, con un’aliquota del 23,4 % per le società collaboranti non campionate e del 28,5 % per tutte le altre società.

Pregiudizio, nesso causale e interesse dell’Unione

La Commissione ha ritenuto che l’industria dell’Unione abbia subito un pregiudizio notevole: nonostante la crescita del consumo del mercato libero, la quota di mercato dell’industria dell’Unione è diminuita sensibilmente, i prezzi di vendita si sono contratti e la redditività è rimasta negativa per tutto il periodo esaminato. Le importazioni cinesi sono aumentate in modo marcato e a prezzi inferiori a quelli dell’industria dell’Unione, esercitando una pressione al ribasso determinante. Gli altri fattori esaminati non sono stati considerati tali da spezzare il nesso causale. Sul piano dell’interesse dell’Unione, la Commissione ha concluso provvisoriamente che il dazio è giustificato per ristabilire condizioni di concorrenza eque e per consentire all’industria dell’Unione di recuperare redditività, senza effetti sproporzionati per importatori e utilizzatori.

Misure provvisorie e disciplina applicativa

L’articolo 1 istituisce i dazi antidumping provvisori per sei mesi dalla data di entrata in vigore. Le aliquote sono differenziate per società e accompagnate da codici addizionali TARIC; l’applicazione delle aliquote individuali è subordinata alla presentazione di una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione standardizzata sull’origine e sul produttore. In mancanza di tale documentazione, si applica il dazio residuale. L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari al dazio provvisorio.

Registrazione, osservazioni e pubblicità procedurale

La Commissione invita le autorità doganali a cessare la registrazione disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238; i dati relativi alle importazioni effettuate nei 90 giorni precedenti restano tuttavia conservati in vista di eventuali misure definitive o della chiusura del procedimento. Entro 25 giorni dall’entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere la divulgazione dei fatti e delle considerazioni principali, presentare osservazioni scritte e domandare un’audizione alla Commissione e/o al consigliere auditore nei procedimenti in materia commerciale. Le conclusioni sono espressamente qualificabili come provvisorie e suscettibili di modifica nella fase definitiva.

Disposizioni principali

Prodotto interessato ed esclusioni

Viene definito il prodotto interessato come alcuni acciai anticorrosione laminati piatti, zincati e/o alluminati per immersione a caldo, passivati chimicamente, con determinati tenori massimi/minimi di carbonio, alluminio, niobio, titanio e vanadio, in coils, fogli tagliati su misura o nastri stretti. Sono esclusi acciai inossidabili, acciai al silicio "magnetici", acciai rapidi e prodotti solo laminati a caldo o a freddo. Il prodotto è classificato in specifici codici NC/TARIC ed è originario della RPC.

Accertamento di dumping e scelta del paese di riferimento

Poiché nessun esportatore del campione ha chiesto il trattamento di economia di mercato, il valore normale è stato determinato ai sensi dell’articolo 2, paragrafo 7, lettera a), del regolamento (UE) 2016/1036. Dopo aver inizialmente indicato il Canada, la Commissione ha selezionato provvisoriamente il Brasile come paese di riferimento, utilizzandone i dati verificati per il calcolo del valore normale.

Determinazione del valore normale e del prezzo all’esportazione

Il valore normale è stato ricostruito o ricavato dai prezzi interni brasiliani in funzione della rappresentatività e della redditività delle vendite; per i tipi non venduti in quantità sufficienti o senza corrispondenza è stato costruito con costi di produzione, spese generali/amministrative/vendita e margine di profitto. Il prezzo all’esportazione è stato determinato, per le vendite tramite importatori collegati, sul prezzo di rivendita al primo acquirente indipendente nell’Unione, con adeguamenti per costi, spese e profitto dell’importatore; per le altre operazioni, sul prezzo effettivamente pagato o pagabile.

Margini di dumping provvisori

La Commissione ha confrontato valore normale e prezzo all’esportazione a livello franco fabbrica, con gli adeguamenti necessari per garantire un confronto equo. I margini di dumping provvisori risultano pari al 23,5 % per i gruppi HBIS indicati, al 17,2 % per Shougang, al 28,5 % per Shagang, al 23,4 % per le altre società che hanno collaborato elencate nell’allegato e al 28,5 % per tutte le altre società; nel corpo motivazionale sono richiamati margini di dumping provvisori più elevati per il calcolo del dazio residuale.

Pregiudizio all’industria dell’Unione

L’industria dell’Unione è stata individuata in 21 produttori e rappresenta circa 9,9 milioni di tonnellate di produzione complessiva nell’inchiesta. La Commissione ha analizzato separatamente mercato libero e mercato vincolato: il consumo del mercato libero è cresciuto del 27 % tra il 2013 e il periodo dell’inchiesta, ma la quota di mercato dell’industria dell’Unione è scesa dal 78,8 % al 65,2 %. I prezzi di vendita e la redditività sono diminuiti, con perdite persistenti; la Commissione conclude che l’industria ha subito un pregiudizio notevole.

Nesso causale

La Commissione ritiene che l’aumento delle importazioni cinesi (più 146 % in volume) a prezzi in calo e sottoquotati rispetto ai prezzi dell’industria dell’Unione sia la causa del pregiudizio. Gli altri fattori esaminati — importazioni da paesi terzi e andamento delle esportazioni dell’industria dell’Unione — non sono stati considerati tali da interrompere o annullare il nesso causale.

Interesse dell’Unione

Sulla base dell’articolo 21 del regolamento (UE) 2016/1036, la Commissione conclude provvisoriamente che l’istituzione dei dazi è nell’interesse dell’Unione. Le misure dovrebbero ristabilire condizioni di concorrenza eque, sostenere la redditività dell’industria dell’Unione e non imporre oneri sproporzionati a importatori e utilizzatori, che possono ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento o trasferire i costi sui clienti.

Aliquote del dazio antidumping provvisorio

L’articolo 1, paragrafo 2, stabilisce le aliquote provvisorie: 23,5 % per Hesteel Co., Ltd Handan Branch; Handan Iron & Steel Group Han-Bao Co., Ltd; Hesteel Co., Ltd Tangshan Branch; Tangshan Iron & Steel Group High Strength Automotive Strip Co., Ltd; 17,2 % per Beijing Shougang Cold Rolling Co., Ltd e Shougang Jingtang United Iron and Steel Co., Ltd; 28,5 % per Zhangjiagang Shagang Dongshin Galvanized Steel Sheet Co., Ltd e Zhangjiagang Yangtze River Cold Rolled Sheet Co., Ltd; 23,4 % per le altre società collaboranti elencate nell’allegato; 28,5 % per tutte le altre società. Sono attribuiti specifici codici addizionali TARIC.

Condizione documentale per il beneficio delle aliquote individuali

Le aliquote individuali si applicano solo se le autorità doganali ricevono una fattura commerciale valida contenente una dichiarazione datata e firmata dal responsabile della società emittente, con l’attestazione dell’origine, del produttore e della completezza/esattezza delle informazioni. In mancanza della fattura conforme, si applica l’aliquota residuale.

Garanzia, registrazione e consultazioni

L’immissione in libera pratica è subordinata alla costituzione di una garanzia pari all’importo del dazio provvisorio. Le autorità doganali sono invitate a cessare la registrazione delle importazioni disposta dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1238; i dati relativi alle importazioni introdotte nei 90 giorni precedenti restano conservati fino a eventuali misure definitive o alla chiusura del procedimento. Entro 25 giorni dalla data di entrata in vigore, le parti interessate possono chiedere divulgazione dei fatti essenziali, presentare osservazioni e domandare un’audizione.

Come è indicizzato

Materieantidumpingpolitica commercialeunione doganalemercato internodifesa commerciale

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