Regolamento (UE) 2017/1453
Regolamento (UE) 2017/1453 della Commissione, del 9 agosto 2017, recante divieto temporaneo di pesca del pesce sciabola nero nelle acque dell'Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X per le navi battenti bandiera spagnola
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la chiusura temporanea della pesca del pesce sciabola nero per la Spagna, poiché il contingente 2017 risulta esaurito. Dal 19 luglio 2017 le navi interessate non possono più esercitare attività di pesca sullo stock indicato, né detenere, trasbordare, trasferire o sbarcare le catture effettuate dopo tale data. Il provvedimento è adottato in applicazione del regime di controllo della politica comune della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto temporaneo di pesca del pesce sciabola nero per le navi battenti bandiera spagnola nelle acque dell'Unione e internazionali delle zone VIII, IX e X, per esaurimento del contingente 2017.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna, con riferimento allo stock di pesce sciabola nero (Aphanopus carbo) identificato nell’allegato, nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X. L’effetto del regolamento è limitato temporalmente al 2017, con chiusura decorrente dal 19.7.2017, data dalla quale il contingente si considera esaurito e le attività di pesca risultano vietate.
Divieto temporaneo di pesca del pesce sciabola nero per la Spagna
Il regolamento interviene in materia di gestione dei contingenti ittici e chiude anticipatamente la pesca del pesce sciabola nero per le navi spagnole, in quanto il contingente assegnato per il 2017 è risultato esaurito. La misura è adottata dalla Commissione nell’ambito del sistema unionale di controllo della pesca e produce effetti immediati e vincolanti in tutta l’Unione.
Contesto e base giuridica
La Commissione richiama il regolamento (CE) n. 1224/2009, in particolare l’articolo 36, paragrafo 2, quale base per intervenire quando dalle informazioni disponibili risulti l’esaurimento di un contingente. È altresì richiamato il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che stabilisce le possibilità di pesca per il 2017 e 2018; sulla base di tali quote, le catture effettuate dalle navi spagnole hanno determinato il superamento del limite disponibile per il 2017.
Ambito soggettivo e oggettivo
La misura riguarda esclusivamente la Spagna, e più precisamente le navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna. L’oggetto del divieto è lo stock BSF/8910, corrispondente al pesce sciabola nero (Aphanopus carbo), nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X.
Effetti della chiusura del contingente
L’allegato fissa la data di chiusura al 19.7.2017. Da tale data il contingente 2017 si considera esaurito e, conseguentemente, sono vietate le attività di pesca sullo stock interessato. Il divieto non riguarda solo la cattura, ma anche le operazioni successive sulle catture effettuate dopo la chiusura:
- conservazione a bordo;
- trasferimento;
- trasbordo;
- sbarco.
Entrata in vigore ed efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La natura del provvedimento è quella tipica dei regolamenti UE: obbligatorietà in tutti i suoi elementi e applicazione diretta in ciascuno degli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente 2017
Il contingente di pesca assegnato per il 2017 alla Spagna per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dal 19.7.2017.
Divieto di pesca e operazioni correlate
Dalla data di chiusura del 19.7.2017 sono vietate alle navi battenti bandiera spagnola o immatricolate in Spagna le attività di pesca dello stock di pesce sciabola nero nelle acque dell’Unione e nelle acque internazionali delle zone VIII, IX e X. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e diretta applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Base giuridica e contesto normativo
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che istituisce il regime di controllo unionale per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca. Richiama inoltre il regolamento (UE) 2016/2285 del Consiglio, che fissa i contingenti per il 2017.
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