Regolamento (UE) 2017/1455
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione, del 10 agosto 2017, concernente il mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, in conformità al regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e la modifica dell'allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione (Testo rilevante ai fini del SEE. )
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone il mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva picoxystrobin, a seguito della valutazione scientifica che non ha consentito di confermare il soddisfacimento dei criteri di approvazione del regolamento (CE) n. 1107/2009. Di conseguenza, gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari che la contengono entro il 30 novembre 2017. Il testo disciplina inoltre un eventuale periodo di tolleranza, da far scadere entro il 30 novembre 2018, e modifica l’allegato del regolamento (UE) n. 540/2011 sopprimendo la voce relativa al picoxystrobin.
Mancato rinnovo dell'approvazione della sostanza attiva picoxystrobin e conseguente soppressione del suo elenco nel regolamento (UE) n. 540/2011.
Ambito di applicazione
Si applica alla sostanza attiva picoxystrobin e, in via conseguenziale, ai prodotti fitosanitari che la contengono. Incide sugli Stati membri, chiamati a revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari interessati, e opera nell’ambito della disciplina UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari di cui al regolamento (CE) n. 1107/2009. È rilevante nell’intero territorio dell’Unione ed è direttamente applicabile. Sono richiamati il possibile periodo di tolleranza nazionale ex articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 e la possibilità di presentare una nuova domanda di approvazione ex articolo 7 del medesimo regolamento.
Mancato rinnovo dell’approvazione della sostanza attiva picoxystrobin
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1455 della Commissione conclude la procedura di rinnovo della sostanza attiva picoxystrobin con una decisione negativa. Il provvedimento si fonda sul quadro del regolamento (CE) n. 1107/2009 e sui risultati della valutazione scientifica svolta nell’ambito della procedura di rinnovo, che non ha consentito di confermare la sicurezza e l’idoneità della sostanza ai fini dell’approvazione.
Contesto e valutazione scientifica
La picoxystrobin era stata iscritta in origine nell’allegato I della direttiva 91/414/CEE tramite la direttiva 2003/84/CE ed era considerata approvata nel sistema del regolamento (CE) n. 1107/2009, con inserimento nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La sua approvazione era destinata a scadere il 31 ottobre 2017; nel frattempo era stata presentata tempestivamente una domanda di rinnovo ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 844/2012, con trasmissione dei fascicoli supplementari e valutazione da parte dello Stato membro relatore e dell’EFSA.
Ragioni del mancato rinnovo
Le conclusioni dell’EFSA del 1o giugno 2016 hanno evidenziato una serie di punti critici non risolti. In particolare, non è stato possibile escludere un potenziale clastogeno e aneugenico del metabolita IN-H8612 in forma di residuo; è emerso inoltre un forte rischio di esposizione al picoxystrobin per organismi acquatici e lombrichi e al metabolita IN-QDY63 per i mammiferi che si nutrono di lombrichi. La valutazione non è stata completata sotto diversi profili essenziali: genotossicità della sostanza, definizione dei valori di riferimento tossicologici, valutazioni dei rischi non alimentari per i consumatori, rilevanza delle impurezze, effetti endocrino-mediati, profilo tossicologico di alcuni metaboliti, definizione dei residui ai fini della valutazione del rischio, potenziale genotossico di taluni metaboliti nelle acque sotterranee e rischio di avvelenamento secondario nella catena alimentare acquatica per uccelli e mammiferi.
Esito della procedura e obblighi per gli Stati membri
La Commissione, pur avendo chiesto osservazioni al richiedente, ha ritenuto che i dubbi non fossero stati dissipati. Di conseguenza ha stabilito che non sussistono i presupposti per il rinnovo dell’approvazione. Gli Stati membri devono quindi revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti picoxystrobin entro il 30 novembre 2017. Se concedono un periodo di tolleranza ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009, tale periodo deve essere il più breve possibile e comunque terminare entro il 30 novembre 2018.
Modifica dell’elenco delle sostanze approvate
Per dare attuazione al mancato rinnovo, il regolamento modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, sopprimendo dall’allegato, parte A, la riga 68 relativa al picoxystrobin. In questo modo la sostanza viene rimossa dall’elenco delle sostanze attive approvate a livello UE.
Entrata in vigore e ulteriori precisazioni
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il testo precisa inoltre che la decisione non impedisce la presentazione di una nuova domanda di approvazione della sostanza attiva ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009. Il provvedimento è adottato come atto di esecuzione e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Mancato rinnovo dell’approvazione
L’approvazione della sostanza attiva picoxystrobin non è rinnovata, poiché non è stato possibile accertare il rispetto dei criteri di approvazione di cui all’articolo 4 del regolamento (CE) n. 1107/2009 per uno o più impieghi rappresentativi di almeno un prodotto fitosanitario.
Motivi scientifici della decisione
La valutazione dell’EFSA ha evidenziato criticità non risolte, tra cui il possibile potenziale clastogeno e aneugenico del metabolita IN-H8612, il rischio elevato per organismi acquatici e lombrichi, l’esposizione del metabolita IN-QDY63 per mammiferi che si nutrono di lombrichi e l’impossibilità di completare varie valutazioni tossicologiche e di rischio, incluse quelle sulla genotossicità, sugli effetti endocrino-mediati, sui metaboliti e sull’avvelenamento secondario.
Revoca delle autorizzazioni nazionali
Gli Stati membri devono revocare le autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti picoxystrobin entro il 30 novembre 2017.
Periodo di tolleranza
L’eventuale periodo di tolleranza concesso dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 46 del regolamento (CE) n. 1107/2009 deve essere il più breve possibile e comunque scadere entro il 30 novembre 2018.
Modifica del regolamento (UE) n. 540/2011
Nell’allegato, parte A, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è soppressa la riga 68 relativa al picoxystrobin.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Salvezza della possibilità di nuova domanda
Il regolamento non pregiudica la presentazione di un’ulteriore domanda di approvazione del picoxystrobin ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1107/2009.
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