Regolamento (UE) 2017/1456
Regolamento di esecuzione (UE) 2017/1456 della Commissione, del 10 agosto 2017, che modifica il regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio concernente misure restrittive in considerazione della situazione in Libia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione aggiorna l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44, che contiene l’elenco delle navi sottoposte a misure restrittive in relazione alla situazione in Libia. La modifica recepisce l’inserimento della nave Lynn S nell’elenco ONU e apporta un aggiornamento alla voce relativa alla CAPRICORN, includendo anche dati identificativi supplementari. Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifica l’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 per aggiornare l’elenco delle navi soggette a misure restrittive connesse alla Libia.
Ambito di applicazione
Si applica nell’ordinamento dell’Unione europea, in tutti gli Stati membri, alle navi elencate nell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio che sono soggette a divieti relativi al carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia e all’accesso ai porti dell’Unione. L’intervento normativo riguarda in modo puntuale l’aggiornamento dell’elenco, con l’aggiunta della nave Lynn S e la rettifica/integrazione della voce CAPRICORN. Non disciplina in via generale altri soggetti o settori oltre al regime sanzionatorio già previsto dal regolamento base.
Modifica dell’elenco delle navi soggette a misure restrittive in relazione alla Libia
Il regolamento di esecuzione (UE) 2017/1456 interviene sul regolamento (UE) 2016/44 del Consiglio, che disciplina misure restrittive in considerazione della situazione in Libia. La finalità è adeguare l’allegato V all’aggiornamento dell’elenco delle navi designato dal comitato sanzioni delle Nazioni Unite ai sensi della risoluzione 2146 (2014), come successivamente prorogata e modificata.
Contesto normativo e finalità
Il provvedimento si fonda sulla decisione (PESC) 2015/1333 e sul regolamento (UE) 2016/44, in particolare sull’articolo 20, lettera b). I considerando spiegano che nell’allegato V sono elencate le navi sottoposte a divieti relativi al carico, trasporto o scarico di petrolio greggio proveniente dalla Libia, nonché al divieto di accesso ai porti nel territorio dell’Unione. L’aggiornamento si rende necessario perché il 2 agosto 2017 il comitato del Consiglio di sicurezza ONU ha aggiunto la nave Lynn S all’elenco delle navi soggette a misure restrittive.
Ambito delle misure restrittive
Le misure riguardano esclusivamente le navi inserite nell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44. Per tali navi operano i divieti previsti dal regime sanzionatorio:
- divieto di carico del petrolio greggio proveniente dalla Libia;
- divieto di trasporto di tale petrolio;
- divieto di scarico;
- divieto di ingresso nei porti dell’Unione.
Il regolamento di esecuzione non introduce un nuovo regime sostanziale, ma aggiorna l’elenco applicativo per mantenerlo allineato alle decisioni ONU. Le misure si applicano direttamente in tutti gli Stati membri.
Modifiche puntuali all’allegato V
L’allegato del regolamento di esecuzione sostituisce e integra due voci dell’elenco.
CAPRICORN
La voce relativa alla nave CAPRICORN è mantenuta nell’elenco e viene numerata come voce n. 1. Il testo conferma che la nave è inserita a norma dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017). La designazione è valida dal 21 luglio 2017 al 21 ottobre 2017, salvo cessazione anticipata da parte del comitato ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146. Sono riportati lo Stato di bandiera Tanzania, il numero IMO 8900878 e l’informazione supplementare secondo cui il 16 luglio 2017 la nave si trovava al largo di Cipro.
Lynn S
La nave Lynn S è aggiunta come voce n. 2. Anch’essa è inserita ai sensi dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dalla risoluzione 2362 (2017). La designazione è valida dal 2 agosto 2017 al 2 novembre 2017, salvo cessazione anticipata del comitato ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146. Sono indicati lo Stato di bandiera Saint Vincent e Grenadine, il numero IMO 8706349 e l’informazione supplementare che il 26 luglio 2017 la nave si trovava in acque internazionali a circa 50 miglia nautiche a sudest di Cipro.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore immediata: il regolamento si applica dal giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come di consueto per i regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato V
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato V del regolamento (UE) 2016/44 secondo quanto riportato nell’allegato del regolamento di esecuzione. La modifica consiste nella sostituzione della voce relativa alla nave CAPRICORN e nell’aggiunta della nuova voce relativa alla nave Lynn S.
Voce CAPRICORN
La voce CAPRICORN viene confermata tra le navi soggette a misure restrittive ai sensi dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dal punto 2 della risoluzione 2362 (2017). La designazione vale dal 21 luglio 2017 al 21 ottobre 2017, salvo cessazione anticipata da parte del comitato ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146. Sono indicati lo Stato di bandiera Tanzania, il numero IMO 8900878 e la posizione della nave al 16 luglio 2017 al largo di Cipro.
Voce Lynn S
È aggiunta la nave Lynn S, inserita nell’elenco ONU ai sensi dei punti 10 a) e 10 b) della risoluzione 2146 (2014), come prorogata e modificata dalla risoluzione 2362 (2017). La designazione è valida dal 2 agosto 2017 al 2 novembre 2017, salvo cessazione anticipata del comitato ai sensi del punto 12 della risoluzione 2146. Sono indicati lo Stato di bandiera Saint Vincent e Grenadine, il numero IMO 8706349 e la posizione del 26 luglio 2017 in acque internazionali a circa 50 miglia nautiche a sudest di Cipro.
Entrata in vigore immediata
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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