Circolare numero 78 del 7-6-2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce che i coadiutori familiari di titolari di impresa commerciale, turistica o di servizi devono essere tutelati previdenzialmente anche quando il titolare non sia iscrivibile alla Gestione, purché il familiare partecipi al lavoro in modo abituale e prevalente e non vi sia un rapporto di lavoro dipendente. In tali casi l’imprenditore viene iscritto come titolare non attivo, limitatamente al versamento dei contributi dovuti per i coadiutori familiari. Il documento richiama il quadro normativo di riferimento e sottolinea che una diversa interpretazione lascerebbe scoperta la tutela pensionistica dei lavoratori.
Gestione previdenziale esercenti attività commerciali e obbligo di iscrizione dei coadiutori familiari
Gestione previdenziale degli esercenti attività commerciali e obbligo di iscrizione dei coadiutori familiari
La circolare interviene per chiarire il regime previdenziale dei coadiutori familiari nell’ambito delle attività commerciali, turistiche e dei servizi, con particolare riferimento ai casi in cui il titolare dell’impresa non sia iscrivibile alla Gestione. L’Istituto afferma che la tutela assicurativa del familiare coadiutore non viene meno per il solo fatto che il titolare sia un soggetto non attivo ai fini dell’iscrizione, purché il coadiutore svolga l’attività in modo abituale e prevalente e non sia configurabile un rapporto di lavoro subordinato.
Quesito interpretativo e problema applicativo
Il documento nasce da richieste provenienti dalle strutture periferiche dell’Istituto dopo la circolare n. 70 del 26 aprile 2004 sui coadiutori familiari dei farmacisti. Il dubbio riguardava la possibilità di estendere il medesimo principio a qualunque attività di commercio, turismo e servizi, anche in assenza di una formale preposizione del coadiutore, soprattutto nelle ipotesi in cui il titolare non avesse i requisiti per l’iscrizione perché impegnato in un’altra attività con carattere di abitualità e prevalenza.
Fattispecie considerate dalla circolare
La circolare prende in considerazione il caso in cui:
- il titolare dell’impresa non possieda i requisiti per l’iscrizione alla Gestione;
- un parente o affine entro il terzo grado partecipi al lavoro aziendale;
- la partecipazione del familiare presenti i requisiti di abitualità e prevalenza;
- non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente.
In presenza di tali condizioni, il familiare è considerato coadiutore con diritto alla tutela previdenziale prevista per la categoria.
Principio affermato: tutela previdenziale del coadiutore familiare
L’Istituto chiarisce che il coadiutore familiare che presti attività con carattere di abitualità e prevalenza conserva il diritto alla copertura previdenziale anche se il titolare non è obbligato o non può iscriversi alla Gestione come soggetto attivo. La mancanza di iscrizione del titolare non impedisce quindi l’assoggettamento contributivo del rapporto, purché sia escluso il lavoro dipendente.
Modalità operative: iscrizione del titolare come non attivo
Per consentire la contribuzione dovuta per i coadiutori familiari, l’imprenditore deve essere iscritto come titolare non attivo. Tale iscrizione avviene ai soli fini dell’imposizione dei contributi relativi ai familiari coadiutori e segue le procedure già previste per i preposti all’attività commerciale.
Quadro normativo richiamato
La circolare fonda il proprio orientamento su più riferimenti normativi:
- legge 22 luglio 1966, n. 613, artt. 1 e 2, che ha esteso l’assicurazione obbligatoria per invalidità, vecchiaia e superstiti agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori, purché non coperti dall’assicurazione generale obbligatoria come lavoratori dipendenti;
- art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha confermato l’obbligo fino al terzo grado di parentela e affinità;
- ultimo comma dell’art. 10 della legge n. 613/1966 e art. 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che pongono a carico del titolare dell’impresa commerciale il pagamento dei contributi anche per i familiari coadiutori.
Orientamenti giurisprudenziali e motivazione sostanziale
La circolare richiama inoltre i più recenti orientamenti giurisprudenziali, compresi quelli della Corte costituzionale, che tendono ad assimilare, quanto al versamento della contribuzione, i lavoratori autonomi privi della disponibilità giuridica della posizione previdenziale ai lavoratori dipendenti. In questa prospettiva, escludere la tutela previdenziale dei coadiutori familiari di titolari non attivi, una volta escluso il rapporto subordinato, non sarebbe coerente con l’assetto dell’ordinamento.
Esclusione di interpretazioni restrittive
L’Istituto esclude letture restrittive che limitino la tutela ai soli casi in cui il titolare sia formalmente iscrivibile come attivo. Viene infatti osservato che una simile interpretazione lascerebbe scoperta la protezione pensionistica del lavoratore, creando una lacuna non colmabile con gli strumenti previdenziali ordinari. La riforma del settore commercio di cui al decreto legislativo n. 114/1998 viene richiamata come ulteriore elemento a sostegno dell’orientamento adottato.
Punti principali
Quesito interpretativo sull’obbligo assicurativo
A seguito della circolare n. 70 del 26 aprile 2004, alcune strutture periferiche hanno chiesto se l’obbligo assicurativo dei coadiutori familiari valga anche per attività commerciali, del turismo e dei servizi quando il titolare dell’impresa non sia iscrivibile alla Gestione, pur in assenza di una formale preposizione del coadiutore.
Fattispecie considerata
La circolare considera il caso in cui il titolare non possieda i requisiti per l’iscrizione alla Gestione, ad esempio perché svolge altra attività con carattere di abitualità e prevalenza, mentre un parente o affine entro il terzo grado partecipa al lavoro aziendale con i requisiti previsti dalla legge.
Principio affermato dall’Istituto
Quando il familiare coadiutore partecipa all’attività con carattere di abitualità e prevalenza e non è configurabile un rapporto di lavoro dipendente, egli ha diritto alla tutela previdenziale prevista per la categoria, anche se il titolare non è soggetto all’obbligo di iscrizione nella Gestione.
Modalità di iscrizione del titolare
In queste situazioni l’imprenditore deve essere iscritto come titolare non attivo, ai soli fini dell’imposizione dei contributi dovuti per i coadiutori familiari, secondo le procedure già in atto per i preposti all’attività commerciale.
Fondamento normativo e giurisprudenziale
La circolare richiama la legge 22 luglio 1966, n. 613, artt. 1 e 2, che estende l’assicurazione obbligatoria agli esercenti attività commerciali e ai loro familiari coadiutori non coperti dall’assicurazione generale obbligatoria. Richiama inoltre l’art. 1, comma 206, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che ha esteso l’obbligo fino al terzo grado di parentela e affinità, l’ultimo comma dell’art. 10 della legge n. 613/1966 e l’art. 2, comma 1, della legge 2 agosto 1990, n. 233, che pongono i contributi a carico del titolare. Viene anche evidenziato l’orientamento giurisprudenziale, compresa la Corte costituzionale, favorevole ad assimilare, sotto il profilo contributivo, i lavoratori autonomi privi della disponibilità giuridica della posizione previdenziale ai lavoratori dipendenti.
Esclusione di interpretazioni restrittive
L’Istituto afferma che, alla luce della riforma del commercio introdotta dal decreto legislativo n. 114/1998, non è sostenibile un’interpretazione che escluda la tutela previdenziale dei coadiutori familiari di titolari non attivi, una volta escluso il rapporto di lavoro dipendente, perché ciò determinerebbe una lacuna nella tutela pensionistica non colmabile dagli strumenti dell’ordinamento previdenziale.
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