Circolare numero 10 del 16-06-2006 enpals
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce la decisione della BCE che, dal 15 giugno 2006, fissa il tasso ufficiale di riferimento al 2,75%. Di conseguenza, vengono aggiornati l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, stabilito all’8,75%, e le misure delle sanzioni civili applicabili ai diversi casi di omissione, ritardo, denuncia spontanea, incertezza normativa ed evasione contributiva. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 15 giugno 2006 e incide anche sulle sanzioni nelle procedure concorsuali.
Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento di interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili
Variazione del tasso di riferimento e aggiornamento delle sanzioni civili
La circolare dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo dà attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della BCE che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,75% con decorrenza 15 giugno 2006. In conseguenza di tale variazione, vengono aggiornate sia la misura dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, sia i criteri di calcolo delle sanzioni civili.
Presupposto normativo e decorrenza del nuovo TUR
La circolare ricorda che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione del tasso ufficiale di riferimento da parte della Banca d’Italia per renderlo efficace, poiché è ormai decorso il periodo massimo quinquennale previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Ne deriva che la determinazione della BCE è immediatamente operativa dal 15 giugno 2006.
Interesse di differimento e di dilazione
Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge, l’interesse di differimento e di dilazione è fissato all’8,75% annuo, corrispondente al TUR del 2,75% aumentato di 6 punti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.
La nuova aliquota deve essere applicata a tutte le istanze di:
- dilazione,
- rateazione,
- differimento,
presentate dal 15 giugno 2006 in avanti.
Sanzioni civili per omissioni, ritardi e regolarizzazioni spontanee
La variazione del tasso ufficiale di riferimento incide anche sulla misura delle sanzioni civili previste dal regime introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiamato dalla circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.
In particolare, la sanzione civile è pari all’8,25% annuo, determinato come TUR del 2,75% maggiorato di 5,5 punti, nei seguenti casi:
- mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui importo risulta dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
- denuncia spontanea della situazione debitoria, effettuata prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro 12 mesi dal termine di pagamento, purché il versamento della contribuzione dovuta avvenga entro i 30 giorni successivi alla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
- mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10.
Evasione contributiva e ipotesi sanzionatorie più gravose
La sanzione civile è invece pari al 30% annuo nei casi di:
- evasione contributiva accertata dall’Ente;
- denuncia della situazione debitoria presentata dagli interessati oltre un anno dopo la scadenza del termine di pagamento;
- denuncia della contribuzione dovuta entro 12 mesi dalla scadenza, ma senza effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi alla denuncia.
Tale disciplina è richiamata con riferimento all’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.
Effetti nelle procedure concorsuali
La circolare precisa infine che la variazione del tasso ufficiale di riferimento incide anche sulla commisurazione delle sanzioni civili applicabili nelle procedure concorsuali, estendendo quindi l’aggiornamento del parametro anche a tali fattispecie.
Punti principali
Nuovo tasso ufficiale di riferimento dal 15 giugno 2006
La BCE ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,75% con decorrenza 15 giugno 2006. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2004, tale tasso è immediatamente efficace senza necessità di ulteriore determinazione da parte della Banca d’Italia, essendo decorso il periodo massimo previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.
Interesse di differimento e di dilazione
Dal 15 giugno 2006 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge è pari all’8,75% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito nella legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.
Sanzioni civili: misure aggiornate
L’adeguamento del tasso comporta l’aggiornamento dell’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili. Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché nelle ipotesi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro 12 mesi e pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione è pari all’8,25% annuo (TUR 2,75% + 5,5 punti). La stessa misura dell’8,25% si applica anche alle omissioni dovute a oggettive incertezze interpretative, se il versamento avviene entro il termine fissato dall’Ente.
Evasione contributiva e ipotesi più gravi
Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria presentata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro 12 mesi ma senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.
Effetti sulle procedure concorsuali
La circolare chiarisce che la variazione del tasso ufficiale di riferimento produce effetti anche ai fini della commisurazione delle sanzioni civili applicabili nei casi di procedure concorsuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Circolare · 16 giu 2006Circolare numero 83 del 16-6-2006
- Circolare · 14 giu 2006Circolare numero 81 del 14-6-2006
- Circolare · 14 giu 2006Circolare numero 82 del 14-6-2006
- Circolare · 13 giu 2006Circolare numero 80 del 13-6-2006
- Circolare · 7 giu 2006Circolare numero 78 del 7-6-2006
- Circolare · 26 giu 2006Circolare numero 13 del 26/06/2006
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →