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Circolare

Circolare numero 10 del 16-06-2006 enpals

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare recepisce la decisione della BCE che, dal 15 giugno 2006, fissa il tasso ufficiale di riferimento al 2,75%. Di conseguenza, vengono aggiornati l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, stabilito all’8,75%, e le misure delle sanzioni civili applicabili ai diversi casi di omissione, ritardo, denuncia spontanea, incertezza normativa ed evasione contributiva. La nuova misura si applica alle istanze presentate dal 15 giugno 2006 e incide anche sulle sanzioni nelle procedure concorsuali.

Variazione del tasso di riferimento BCE e aggiornamento di interesse di differimento/dilazione e sanzioni civili

Variazione del tasso di riferimento e aggiornamento delle sanzioni civili

La circolare dell’Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo dà attuazione alla decisione del Consiglio direttivo della BCE che ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,75% con decorrenza 15 giugno 2006. In conseguenza di tale variazione, vengono aggiornate sia la misura dell’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione dei debiti contributivi, sia i criteri di calcolo delle sanzioni civili.

Presupposto normativo e decorrenza del nuovo TUR

La circolare ricorda che, dal 1° gennaio 2004, non è più necessaria la periodica determinazione del tasso ufficiale di riferimento da parte della Banca d’Italia per renderlo efficace, poiché è ormai decorso il periodo massimo quinquennale previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213. Ne deriva che la determinazione della BCE è immediatamente operativa dal 15 giugno 2006.

Interesse di differimento e di dilazione

Per la regolarizzazione rateale dei debiti per contributi e accessori di legge, l’interesse di differimento e di dilazione è fissato all’8,75% annuo, corrispondente al TUR del 2,75% aumentato di 6 punti, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996, convertito nella legge n. 402/1996.

La nuova aliquota deve essere applicata a tutte le istanze di:

  • dilazione,
  • rateazione,
  • differimento,

presentate dal 15 giugno 2006 in avanti.

Sanzioni civili per omissioni, ritardi e regolarizzazioni spontanee

La variazione del tasso ufficiale di riferimento incide anche sulla misura delle sanzioni civili previste dal regime introdotto dalla legge 23 dicembre 2000, n. 388, richiamato dalla circolare n. 14 dell’1 giugno 2001.

In particolare, la sanzione civile è pari all’8,25% annuo, determinato come TUR del 2,75% maggiorato di 5,5 punti, nei seguenti casi:

  • mancato o ritardato pagamento dei contributi il cui importo risulta dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera a);
  • denuncia spontanea della situazione debitoria, effettuata prima di contestazioni o richieste dell’Ente, entro 12 mesi dal termine di pagamento, purché il versamento della contribuzione dovuta avvenga entro i 30 giorni successivi alla denuncia, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), secondo periodo;
  • mancato o ritardato pagamento dei contributi dovuto a oggettive incertezze derivanti da contrastanti orientamenti giurisprudenziali o amministrativi sulla sussistenza dell’obbligo contributivo, successivamente riconosciuto in sede giudiziale o amministrativa, purché il versamento avvenga entro il termine fissato dall’Ente, ai sensi dell’art. 116, comma 10.

Evasione contributiva e ipotesi sanzionatorie più gravose

La sanzione civile è invece pari al 30% annuo nei casi di:

  • evasione contributiva accertata dall’Ente;
  • denuncia della situazione debitoria presentata dagli interessati oltre un anno dopo la scadenza del termine di pagamento;
  • denuncia della contribuzione dovuta entro 12 mesi dalla scadenza, ma senza effettuare il pagamento entro i 30 giorni successivi alla denuncia.

Tale disciplina è richiamata con riferimento all’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.

Effetti nelle procedure concorsuali

La circolare precisa infine che la variazione del tasso ufficiale di riferimento incide anche sulla commisurazione delle sanzioni civili applicabili nelle procedure concorsuali, estendendo quindi l’aggiornamento del parametro anche a tali fattispecie.

Punti principali

Nuovo tasso ufficiale di riferimento dal 15 giugno 2006

La BCE ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 2,75% con decorrenza 15 giugno 2006. La circolare precisa che, dal 1° gennaio 2004, tale tasso è immediatamente efficace senza necessità di ulteriore determinazione da parte della Banca d’Italia, essendo decorso il periodo massimo previsto dal D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213.

Interesse di differimento e di dilazione

Dal 15 giugno 2006 l’interesse di differimento e di dilazione per la regolarizzazione rateale dei debiti contributivi e degli accessori di legge è pari all’8,75% annuo, calcolato come tasso ufficiale di riferimento maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318/1996 convertito nella legge n. 402/1996. La nuova misura si applica a tutte le istanze di dilazione, rateazione e differimento presentate a partire da tale data.

Sanzioni civili: misure aggiornate

L’adeguamento del tasso comporta l’aggiornamento dell’aliquota per il calcolo delle sanzioni civili. Nei casi di mancato o ritardato pagamento dei contributi risultanti dalle denunce e/o registrazioni obbligatorie, nonché nelle ipotesi di denuncia spontanea della situazione debitoria entro 12 mesi e pagamento entro 30 giorni dalla denuncia, la sanzione è pari all’8,25% annuo (TUR 2,75% + 5,5 punti). La stessa misura dell’8,25% si applica anche alle omissioni dovute a oggettive incertezze interpretative, se il versamento avviene entro il termine fissato dall’Ente.

Evasione contributiva e ipotesi più gravi

Nei casi di evasione contributiva accertata dall’Ente, di denuncia della situazione debitoria presentata oltre un anno dalla scadenza del termine di pagamento, oppure di denuncia entro 12 mesi ma senza pagamento nei 30 giorni successivi, la sanzione civile è pari al 30% annuo ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000.

Effetti sulle procedure concorsuali

La circolare chiarisce che la variazione del tasso ufficiale di riferimento produce effetti anche ai fini della commisurazione delle sanzioni civili applicabili nei casi di procedure concorsuali.

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