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Circolare

Circolare numero 81 del 14-6-2006

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare comunica l’aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento fissato dalla BCE al 2,75% con decorrenza dal 15 giugno 2006 e le conseguenti ricadute sul tasso di differimento e di dilazione dei debiti contributivi. L’interesse di differimento/dilazione risulta pari all’8,75% annuo, con applicazione alle rateazioni concesse dal 15 giugno 2006 e ai differimenti relativi alla contribuzione del mese di giugno 2006. La circolare riepiloga inoltre le misure delle sanzioni civili per omesso o ritardato versamento, distinguendo tra diverse fattispecie contributive e richiamando il riferimento al TUR nelle procedure concorsuali.

Variazione del tasso di differimento, dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi

Variazione del tasso di differimento, dilazione e somme aggiuntive per omesso o ritardato versamento dei contributi

La circolare dell’INPS interviene per adeguare i criteri di calcolo degli interessi e delle sanzioni civili connessi ai ritardi o omissioni nel versamento dei contributi previdenziali e assistenziali. Il documento recepisce la variazione del tasso ufficiale di riferimento fissato dalla Banca Centrale Europea e ne coordina gli effetti sulle rateazioni, sui differimenti e sulle somme aggiuntive dovute.

Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2,75% con decorrenza dal 15 giugno 2006. Tale valore costituisce il parametro di base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione per il pagamento rateale dei debiti contributivi e dei relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Tasso di differimento e di dilazione

L’interesse di differimento è determinato maggiorando il tasso ufficiale di riferimento di 6 punti percentuali, ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996. In conseguenza della nuova misura del TUR, l’interesse di differimento risulta pari all’8,75% a decorrere dal 15 giugno 2006.

Per l’interesse di dilazione, applicabile alle rateazioni concesse dal 15 giugno 2006, la circolare precisa che il calcolo deve essere effettuato sulla base dell’8,75%, già recepito nelle tabelle centrali predisposte dalla Direzione.

Differimento del versamento dei contributi

Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8,75% si applica a partire dalla contribuzione relativa al mese di giugno 2006. La circolare, quindi, collega l’operatività del nuovo tasso non solo alle rateazioni, ma anche ai provvedimenti di differimento dei versamenti contributivi.

Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento

La modifica del tasso produce effetti anche sulla disciplina delle somme aggiuntive e delle sanzioni civili. La circolare distingue le principali fattispecie:

  • per il ritardato pagamento delle inadempienze contributive spontaneamente denunciate nei termini, oppure denunciate entro l’anno e pagate entro i 30 giorni successivi, sorte dal 1° ottobre 2000, la sanzione è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, ossia all’8,25% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettere a) e b), secondo periodo, della legge n. 388/2000;
  • per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto, denunciati dagli interessati oltre un anno dalla scadenza oppure denunciati entro l’anno ma non pagati nei 30 giorni, il tasso è pari al 30% annuo, ai sensi dell’art. 116, comma 8, lettera b), della legge n. 388/2000;
  • per le inadempienze previste dal comma 10 del medesimo art. 116, con decorrenza dal 15 dicembre 2006, la misura è pari al TUR maggiorato di 5,5 punti, quindi all’8,75% annuo.

Procedure concorsuali

Per le procedure concorsuali, richiamate dalla circolare n. 88/2002, il riferimento al "prime-rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento, fissato al 2,75%. Viene inoltre ribadito che l’importo della sanzione ridotta, come previsto dal prospetto richiamato nella circolare n. 88, non può mai scendere sotto il limite stabilito dalla legge, individuato negli interessi legali.

Decorrenze e impatto operativo

Il documento ha un impatto operativo immediato sul calcolo degli interessi e delle sanzioni connessi agli adempimenti contributivi. Le decorrenze da considerare sono principalmente il 15 giugno 2006 per il nuovo tasso di riferimento, il differimento e le rateazioni, e le specifiche date richiamate per le diverse fattispecie sanzionatorie, in particolare il 1° ottobre 2000 e il 15 dicembre 2006 per le sanzioni civili indicate.

Punti principali

Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento

La Banca Centrale Europea ha fissato il tasso ufficiale di riferimento nella misura del 2,75% con decorrenza dal 15 giugno 2006. Tale valore costituisce il parametro di base per la determinazione del tasso di differimento e di dilazione applicabile ai debiti contributivi e ai relativi accessori dovuti agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatoria.

Tasso di differimento e dilazione

L’interesse di differimento, maggiorato di 6 punti ai sensi dell’art. 3, comma 4, del D.L. n. 318 del 14 giugno 1996, convertito nella legge n. 402 del 29 luglio 1996, è pari all’8,75% dal 15 giugno 2006. L’interesse di dilazione per le rateazioni concesse dal 15 giugno 2006 deve essere calcolato sulla base di tale aliquota, già inserita dalla Direzione centrale nelle tabelle centrali.

Decorrenza per i differimenti autorizzati

Nei casi in cui sia autorizzato il differimento del termine di versamento dei contributi, la nuova aliquota dell’8,75% si applica alla contribuzione relativa al mese di giugno 2006.

Sanzioni civili per omesso o ritardato versamento

La circolare richiama le diverse misure delle sanzioni civili applicabili alle inadempienze contributive: 8,25% annuo per il ritardato pagamento delle inadempienze spontaneamente denunciate nei termini oppure denunciate entro l’anno e pagate entro 30 giorni, sorte dal 1° ottobre 2000; 30% annuo per il mancato pagamento dei contributi accertati dall’Istituto o per quelli denunciati oltre un anno dalla scadenza, ovvero denunciati entro l’anno e non pagati nei 30 giorni; 8,75% annuo per le inadempienze previste dall’art. 116, comma 10, della legge n. 388/2000, con decorrenza dal 15 dicembre 2006.

Procedure concorsuali e limite minimo

Per le procedure concorsuali, il richiamo al "prime-rate" deve intendersi sostituito dal tasso ufficiale di riferimento del 2,75%. La circolare ricorda inoltre che l’importo della sanzione ridotta non può mai essere inferiore al limite legale, individuato negli interessi legali.

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