Circolare numero 185 del 30-7-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare disciplina la prima fase di attuazione dell’accordo sul part-time, stabilendo come vanno individuate le domande accoglibili, i limiti quantitativi da rispettare, le modalità di contrattazione decentrata e la formazione delle graduatorie. Vengono inoltre fissate le tipologie di part-time preferibili, la decorrenza delle trasformazioni e le procedure per la sostituzione del personale che passa al tempo parziale.
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale e criteri di applicazione
Trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale
La circolare detta le regole operative per la prima fase di applicazione dell’accordo sul part-time, disciplinando la determinazione delle domande accoglibili, i limiti quantitativi, la gestione decentrata delle eventuali eccedenze e la successiva trasformazione dei rapporti di lavoro. Vengono inoltre precisati i criteri preferenziali per la configurazione dell’orario part-time e la decorrenza delle trasformazioni.
Determinazione preliminare delle domande accoglibili
I dirigenti delle unità funzionali devono innanzitutto, in base alle esigenze di servizio e previa consultazione delle organizzazioni sindacali, stabilire il numero delle domande accoglibili per ciascun profilo per il quale è ammessa la trasformazione del rapporto a tempo parziale. Tale passaggio costituisce il presupposto per l’intera procedura di selezione e attribuzione del beneficio.
Verifica del limite organico regionale e contrattazione decentrata
I dirigenti delle sedi regionali sono tenuti a verificare che il numero complessivo delle domande accoglibili sia compatibile con il limite del 20% della dotazione organica regionale di ciascun profilo. Qualora il limite venga superato, devono attivare la contrattazione decentrata a livello regionale per individuare soluzioni idonee a ricondurre, per le singole sedi della circoscrizione, il numero delle domande accoglibili entro la soglia consentita.
Tipologia del part-time e orario di lavoro
La contrattazione decentrata a livello di unità funzionale definisce l’orario di lavoro e la tipologia del rapporto a tempo parziale nell’ambito delle fattispecie previste dalle lettere a) e b) dell’art. 4 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117. La Direzione generale esprime una preferenza, salvo diverse esigenze di servizio, per una ricondotta semplificazione del nuovo istituto a due modalità operative:
- part-time su tutti i giorni lavorativi del mese, con dimezzamento dell’orario;
- part-time con ciclicità quindicinale, alternando periodi quindicinali di lavoro a tempo parziale e periodi di lavoro a tempo pieno.
Graduatorie, comunicazioni e revoca della domanda
Conclusi i negoziati in tutte le sedi della Regione, i dirigenti delle unità funzionali predispongono le graduatorie secondo l’ordine stabilito dal quarto comma dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 117/1989. Sulla base di tali graduatorie, i dirigenti procedono alla trasformazione dei rapporti nei limiti già fissati, dandone comunicazione agli interessati e, per conoscenza, alla Sede centrale – Servizio Personale. Ai dipendenti interessati viene riconosciuto un termine di trenta giorni per l’eventuale revoca della domanda.
Decorrenza delle trasformazioni nella prima fase
Per la prima fase di applicazione dell’accordo, le trasformazioni riguardano le domande presentate entro il 9 dicembre 1989 e il 30 aprile 1990 e hanno decorrenza dal 1 gennaio 1991.
Sostituzione del personale e gestione delle domande
La Sede centrale si impegna ad avviare le procedure per la sostituzione delle unità venute meno a seguito della trasformazione del rapporto di lavoro, al fine di attenuare le difficoltà organizzative e operative conseguenti all’introduzione del part-time. Le domande pervenute entro i termini indicati e già in possesso della Sede centrale saranno restituite, con plico separato, ai dirigenti delle unità funzionali competenti.
Punti principali
Determinazione delle domande accoglibili
I dirigenti delle unità funzionali, in relazione alle esigenze di servizio e sentite le organizzazioni sindacali, devono stabilire preliminarmente il numero di domande accoglibili per ciascun profilo per il quale è consentita la trasformazione del rapporto a tempo parziale.
Verifica del limite del 20% e contrattazione decentrata regionale
I dirigenti delle sedi regionali devono verificare la compatibilità tra il numero di domande accoglibili e il limite del 20% della dotazione organica regionale di ciascun profilo. Se tale limite viene superato, devono attivare la contrattazione decentrata regionale per individuare soluzioni idonee a ricondurre il numero delle domande accoglibili per le singole sedi entro il limite previsto.
Definizione dell’orario e della tipologia del part-time
Con la contrattazione decentrata a livello di unità funzionale vengono individuati l’orario di lavoro e la tipologia del rapporto a tempo parziale, nell’ambito di quelle previste dalle lettere a) e b) dell’art. 4 del D.P.C.M. 17 marzo 1989, n. 117. La Direzione generale indica come preferibile, salvo diverse esigenze di servizio, ricondurre l’istituto a due fattispecie: part-time su tutti i giorni lavorativi del mese con dimezzamento dell’orario, oppure part-time con ciclicità quindicinale alternando periodi di lavoro part-time e periodi di lavoro a tempo pieno.
Formazione delle graduatorie e trasformazione dei rapporti
Le graduatorie devono essere predisposte dai dirigenti delle unità funzionali una volta concluse le trattative in tutte le sedi della regione, secondo l’ordine previsto dal quarto comma dell’art. 7 del D.P.C.M. n. 117/1989. I dirigenti procedono quindi alla trasformazione dei rapporti nei limiti fissati, comunicandola agli interessati e, per conoscenza, alla Sede centrale, Servizio Personale. Agli interessati viene assegnato un termine di trenta giorni per l’eventuale revoca della domanda.
Decorrenza delle trasformazioni
Nella prima fase di applicazione dell’accordo, le trasformazioni relative a tutte le domande presentate entro il 9 dicembre 1989 e il 30 aprile 1990 decorrono dal 1 gennaio 1991.
Sostituzione delle unità venute meno
La Sede centrale provvede ad avviare le procedure per la sostituzione delle unità venute meno, così da fronteggiare le difficoltà operative che possano derivare dalla trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale. Le domande presentate entro i termini indicati e in possesso della Sede centrale saranno restituite con plico separato ai dirigenti delle unità funzionali competenti.
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