Risoluzione n. 13 del 17/01/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’Agenzia delle Entrate stabilisce che, anche se estratto conto bancario e comunicazioni relative ai depositi titoli sono redatti in un unico documento, l’imposta di bollo si applica separatamente a ciascun rapporto. Non opera quindi il pagamento di una sola imposta per il documento unificato.
Imposta di bollo su estratto conto unificato con comunicazioni di deposito titoli
Imposta di bollo su estratto conto unificato e comunicazioni di deposito titoli
La risoluzione esamina il trattamento ai fini dell’imposta di bollo di un documento unico formato da estratto conto corrente e comunicazioni relative a uno o più depositi titoli collegati al conto. Il chiarimento riguarda l’applicazione dell’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, Parte Prima, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972, e il rapporto con la disciplina dei documenti redatti sul medesimo foglio.
Quesito del contribuente
La società istante rappresenta l’intenzione di inviare ai clienti un unico documento periodico, definito estratto conto unificato, contenente:
- l’estratto di conto corrente;
- la comunicazione relativa a uno o più depositi titoli collegati al conto.
La questione posta all’Agenzia è se tale redazione unitaria comporti il pagamento dell’imposta di bollo una sola volta oppure tante volte quanti sono i rapporti di conto corrente e deposito titoli certificati.
Tesi sostenuta dal contribuente
La società ritiene che l’imposta di bollo debba essere assolta una sola volta, richiamando:
- l’art. 13, terzo comma, n. 15, del d.P.R. n. 642 del 1972, relativo agli atti contenenti più convenzioni, istanze, certificazioni o provvedimenti redatti in unico contesto;
- il carattere unitario del rendiconto, composto da più pagine numerate e emesso con la stessa data;
- la stretta connessione tra deposito titoli e conto corrente, che farebbe del deposito un rapporto accessorio rispetto al rapporto principale di conto corrente.
Secondo l’istante, l’imposta già assolta sul conto corrente dovrebbe essere sostitutiva anche di quella riferibile al deposito titoli collegato.
Valutazione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia richiama innanzitutto l’art. 13, comma 2-bis, della Tariffa, che assoggetta a imposta di bollo, fin dall’origine, gli estratti conto, comprese le comunicazioni relative ai depositi di titoli inviati dalle banche ai clienti ai sensi dell’art. 119 del d.lgs. n. 385 del 1993, nonché gli estratti di conto corrente postale. La norma prevede importi differenziati in base alla periodicità:
- annuale: € 22,80;
- semestrale: € 11,40;
- trimestrale: € 5,70;
- mensile: € 1,90.
Viene inoltre richiamata la nota 3-ter, secondo cui l’imposta è sostitutiva di quella dovuta per tutti gli atti e documenti relativi a operazioni e rapporti regolati mediante conto corrente o relativi al deposito di titoli.
Ragioni del diniego alla tesi del documento unico
L’Agenzia osserva che la disciplina individua due fattispecie distinte:
- l’estratto di conto corrente bancario o postale;
- la comunicazione del deposito titoli.
La previsione dell’imposta forfetaria ha lo scopo di colpire specificamente tali documenti, esentando gli altri atti relativi ai rapporti sottostanti. Non è quindi condivisibile il richiamo all’art. 13, comma 3, n. 15, perché l’elenco degli atti che possono essere scritti sul medesimo foglio con una sola imposta è tassativo e non comprende estratto conto e comunicazioni di deposito titoli.
L’Agenzia chiarisce inoltre che:
- è possibile redigere la comunicazione di deposito titoli sullo stesso foglio dell’estratto conto;
- ciò però non esonera dal pagamento della relativa imposta anche per la comunicazione di deposito titoli.
Viene respinta anche la tesi della stretta correlazione tra deposito titoli e conto corrente come fondamento di un unico tributo: le imposte sostitutive sono dovute separatamente per ciascun rapporto intercorrente tra banca e cliente.
Principio affermato
Per ogni rendiconto unificato contenente l’estratto di conto corrente e le comunicazioni relative ai depositi titoli collegati, l’imposta di bollo di cui all’art. 13, comma 2-bis, del d.P.R. n. 642 del 1972 si applica singolarmente a ciascun documento/rapporto, anche se redatti sul medesimo foglio. Non è quindi dovuta una sola imposta per l’intero documento unificato.
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