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Risoluzione

Risoluzione n. 14 del 17/01/2006

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’Agenzia delle Entrate riconosce l’aliquota IVA del 10% per le prestazioni di gestione dei rifiuti urbani o dei rifiuti speciali agevolati, nonché per la realizzazione degli impianti destinati allo smaltimento, riciclaggio o distruzione dei rifiuti. Esclude invece l’agevolazione per la manutenzione ordinaria e straordinaria, salvo il solo caso della manutenzione ordinaria come prestazione accessoria ai sensi dell’art. 12 DPR 633/1972.

Aliquote IVA agevolate per gestione rifiuti e realizzazione impianti

Aliquote IVA applicabili alla gestione dei rifiuti e alla realizzazione degli impianti

La risoluzione esamina l’istanza di interpello presentata da una società consortile che opera nell’ambito di un sistema integrato di gestione dei rifiuti e della costruzione dei relativi impianti. L’Agenzia delle Entrate affronta tre profili: il trattamento IVA delle attività di gestione dei rifiuti, quello degli interventi edilizi per la realizzazione degli impianti e quello della successiva manutenzione ordinaria e straordinaria.

Quadro fattuale e quesiti posti

La società istante aveva stipulato, il 17 giugno 2003, una convenzione con il Presidente della Regione, in qualità di Commissario Delegato per l’emergenza rifiuti, avente a oggetto il trattamento e la gestione dei rifiuti urbani provenienti da un comprensorio regionale mediante un sistema integrato articolato in più fasi. Il ciclo comprendeva:

  • stazioni di trasferenza per lo stoccaggio dei rifiuti;
  • impianti di selezione e biostabilizzazione per la separazione della frazione secca, della frazione umida e il recupero dei materiali metallici;
  • impianto di termovalorizzazione per la combustione della componente secca con recupero energetico;
  • discariche per lo smaltimento finale dei residui non pericolosi.

La società chiedeva se potesse applicarsi l’aliquota IVA agevolata del 10%:

  • a tutte le prestazioni di servizi relative alla gestione dei vari sottosistemi del ciclo dei rifiuti, ai sensi del n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, allegata al DPR 633/1972;
  • alla realizzazione degli impianti e dei sottosistemi, ai sensi dei nn. 127-quinquies, 127-sexies e 127-septies della medesima Tabella;
  • alla successiva manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti.

Soluzione prospettata dal contribuente

La società riteneva che tutte le attività descritte dovessero fruire dell’aliquota IVA del 10%, sostenendo che le diverse fasi del ciclo rappresentassero, nel loro insieme, attività di smaltimento rifiuti e che le singole lavorazioni ne costituissero componenti inscindibili. Quanto alla realizzazione degli impianti, invocava la qualificazione delle opere come attrezzature sanitarie e dunque come opere di urbanizzazione secondaria. Per la manutenzione, richiamava la risoluzione n. 168/E del 24 dicembre 1999 e riteneva che, in base alle pattuizioni contrattuali, potessero essere agevolate anche le manutenzioni ordinarie e straordinarie.

Gestione dei rifiuti: applicazione dell’aliquota del 10%

L’Agenzia richiama il n. 127-sexiesdecies della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972, che prevede il 10% per le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e di alcuni rifiuti speciali, nonché per le prestazioni di gestione di impianti di fognatura e depurazione.

Rammenta inoltre le definizioni del D.Lgs. 22/1997:

  • gestione: raccolta, trasporto, recupero e smaltimento dei rifiuti, compresi i controlli sulle operazioni e sulle discariche e sugli impianti dopo la chiusura;
  • stoccaggio: deposito preliminare di rifiuti prima di una operazione di smaltimento o messa in riserva per recupero;
  • deposito temporaneo: raggruppamento dei rifiuti prima della raccolta, nel luogo di produzione.

L’agevolazione spetta solo se i rifiuti trattati rientrano nelle categorie agevolate:

  • rifiuti urbani, come definiti dall’art. 7, comma 2, del D.Lgs. 22/1997;
  • rifiuti speciali di cui all’art. 7, comma 3, lettera g), dello stesso decreto, ossia rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi da potabilizzazione, trattamenti delle acque e depurazione, e da abbattimento fumi.

Nel caso descritto, l’attività complessiva è considerata riconducibile alle operazioni agevolate, purché i rifiuti trattati siano effettivamente rifiuti urbani o rifiuti speciali agevolati. In particolare:

  • l’utilizzo della frazione secca come combustibile nell’impianto di termovalorizzazione rientra nella nozione di gestione mediante recupero, coerente con la lettera R1 dell’Allegato C del decreto Ronchi, che considera il recupero come utilizzazione principale come combustibile o altro mezzo per produrre energia;
  • il recupero dei materiali metallici è anch’esso ricompreso nell’agevolazione, in quanto rientra nei rifiuti derivanti dall’attività di recupero e smaltimento di rifiuti.

Realizzazione degli impianti: opere di urbanizzazione e aliquota del 10%

Per quanto riguarda la costruzione degli impianti, l’Agenzia osserva che l’art. 58, comma 1, del D.Lgs. 22/1997 include tra le “attrezzature sanitarie”, e quindi tra le opere di urbanizzazione secondaria di cui alla legge n. 847/1964, le opere, costruzioni e impianti destinati allo smaltimento, al riciclaggio o alla distruzione dei rifiuti urbani, speciali, pericolosi, solidi e liquidi, nonché alla bonifica di aree inquinate.

Da tale qualificazione discende che:

  • la cessione degli impianti e le prestazioni di servizi derivanti da contratti d’appalto per la loro realizzazione sono soggette all’aliquota IVA del 10% ai sensi dei nn. 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, parte III, del DPR 633/1972;
  • le cessioni di beni, esclusi i materiali prime, forniti per la costruzione delle predette opere sono soggette al 10% ai sensi del n. 127-sexies.

L’agevolazione viene estesa anche all’impianto di termovalorizzazione, poiché la sua duplice funzione di combustione dei rifiuti e di produzione di energia elettrica è ritenuta coerente con la disciplina del decreto Ronchi. L’Agenzia sottolinea che, nella nozione di gestione, rientrano anche le operazioni di recupero come combustibile e che gli impianti di incenerimento sono contemplati solo se consentono almeno in parte il recupero energetico. Ne consegue che l’opera viene qualificata come impianto di smaltimento rifiuti e non come mero stabilimento industriale soggetto ad aliquota ordinaria.

Manutenzione ordinaria e straordinaria: esclusione dell’agevolazione

Sull’ultimo quesito, l’Agenzia precisa che l’art. 127-sexiesdecies agevola solo le prestazioni di gestione, stoccaggio e deposito temporaneo dei rifiuti urbani e speciali individuati, e non qualsiasi attività connessa al ciclo dei rifiuti.

La risoluzione n. 168/E del 24 dicembre 1999, richiamata dalla società, non viene ritenuta applicabile perché riguardava la diversa fattispecie della gestione degli impianti di fognatura e depurazione, espressamente contemplata dallo stesso art. 127-sexiesdecies.

L’Agenzia aggiunge che, secondo la Convenzione, la società deve eseguire a propria cura e spese gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, che, come precisato in integrazione documentale, saranno svolti esclusivamente dai consorziati. Inoltre, il n. 127-quaterdecies della Tabella A, parte III, agevola gli interventi di recupero di cui all’art. 31 della legge n. 457/1978, ma esclude espressamente la manutenzione ordinaria e straordinaria di cui alle lettere a) e b) del primo comma.

Pertanto:

  • la manutenzione straordinaria è assoggettata all’IVA ordinaria;
  • la manutenzione ordinaria può beneficiare dell’aliquota ridotta solo se e in quanto sia configurabile come prestazione accessoria ai sensi dell’art. 12 del DPR 633/1972, cioè se resa tra gli stessi soggetti dell’operazione principale e direttamente dal cedente o prestatore dell’operazione principale.

Conclusione della risposta amministrativa

La risposta viene resa dalla Direzione centrale ai sensi dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del DM 26 aprile 2001, n. 209. In sintesi, l’Agenzia riconosce il 10% per:

  • la gestione dei rifiuti urbani o speciali agevolati;
  • la realizzazione degli impianti destinati allo smaltimento dei rifiuti, compreso il termovalorizzatore.

Resta esclusa l’agevolazione per la manutenzione straordinaria e, per quella ordinaria, solo un eventuale trattamento come prestazione accessoria può consentire l’applicazione del regime ridotto.

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