Risoluzione n. 9 del 17/01/2006
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Risoluzione n. 9/2006 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, in presenza di trasferimento della sede sociale in continuità giuridica dalla Spagna all’Italia, la società è residente fiscalmente in Italia per l’intero periodo d’imposta 2004, perché il trasferimento fiscale rileva dalla data di cancellazione dal registro spagnolo. Ne deriva anche l’obbligo di adempiere agli obblighi del sostituto d’imposta per il medesimo periodo.
Residenza fiscale di una società trasferita dalla Spagna in Italia e obblighi da sostituto d'imposta
Trasferimento della sede sociale e residenza fiscale
La risoluzione affronta il caso di una società che ha trasferito la propria sede legale dalla Spagna in Italia nel corso del 2004 e chiede se, per l’intero periodo d’imposta 1 gennaio - 31 dicembre 2004, debba essere considerata residente fiscalmente in Italia ai sensi dell’art. 73, comma 3, del TUIR. La questione riguarda anche l’eventuale applicazione dell’imposizione sui redditi prodotti ovunque oppure solo in Italia, nonché gli obblighi da sostituto d’imposta previsti dal DPR n. 600/1973.
Quesito e soluzione prospettata dal contribuente
La società istante sostiene che, trattandosi di soggetto IRES con esercizio coincidente con l’anno solare, il periodo d’imposta non debba considerarsi interrotto dal trasferimento. Richiamando l’art. 76, comma 2, del TUIR, afferma che la residenza fiscale in Italia non si sarebbe determinata per l’intero esercizio 2004, poiché per la maggior parte del periodo non avrebbe avuto in Italia la sede legale, la sede amministrativa o l’oggetto principale. In tale prospettiva, la società ritiene di dover tassare in Italia soltanto i redditi prodotti nel territorio dello Stato e di non essere tenuta, per lo stesso periodo, agli obblighi da sostituto d’imposta.
Inquadramento normativo: legge applicabile e continuità giuridica
L’Agenzia precisa innanzitutto che, in assenza di specifiche convenzioni, occorre fare riferimento alla legge 31 maggio 1995, n. 218, in particolare all’art. 25. Tale disposizione stabilisce che:
- le società sono disciplinate dalla legge dello Stato in cui è stato perfezionato il procedimento di costituzione;
- la legge italiana si applica comunque se la sede dell’amministrazione o l’oggetto principale della società sono in Italia;
- il trasferimento della sede legale è efficace solo se conforme sia alla disciplina dello Stato di provenienza sia a quella dello Stato di destinazione.
L’Agenzia osserva che il trasferimento della sede statutaria può conservare la continuità giuridica della società solo se ammesso da entrambi gli ordinamenti. In Italia, pur in assenza di una norma espressa, il sistema consente il trasferimento senza estinzione, poiché l’art. 2437 c.c. considera il trasferimento all’estero causa di recesso dei soci, presupponendo quindi che non sia evento dissolutivo.
Effetti fiscali del trasferimento in continuità o senza continuità
La risoluzione distingue due ipotesi:
- trasferimento in continuità giuridica: il periodo d’imposta, coincidente con l’esercizio sociale, non si interrompe; la società è residente in Italia per l’intero esercizio se il trasferimento si perfeziona prima che sia decorso un numero di giorni inferiore alla metà del periodo d’imposta;
- trasferimento inefficace o estintivo: se il trasferimento non è efficace ai sensi dell’art. 25, comma 3, della legge n. 218/1995, la società si considera costituita ex novo in Italia oppure si verifica l’estinzione dell’ente, con interruzione del periodo d’imposta e perdita della residenza fiscale secondo le conseguenze proprie dell’ordinamento.
È inoltre richiamato l’art. 166 del TUIR, relativo al trasferimento all’estero della residenza con perdita della residenza ai fini delle imposte sui redditi, che comporta il realizzo al valore normale dei componenti dell’azienda o del complesso aziendale, salvo confluenza in una stabile organizzazione nel territorio dello Stato.
Esame del caso concreto
Dalla documentazione esaminata risulta che:
- l’assemblea straordinaria della società ha deliberato il trasferimento della sede sociale dalla Spagna a Milano e la contestuale trasformazione in società per azioni secondo il codice civile italiano, con adeguamento dello statuto alla normativa italiana;
- un notaio spagnolo ha formalizzato l’atto di trasferimento e disposto la relativa iscrizione nel Registro delle Imprese spagnolo;
- è stata presentata una dichiarazione di liquidazione di investimento estero, da cui risulta la liquidazione dell’investimento in Spagna;
- il Registro delle Imprese spagnolo ha disposto una chiusura provvisoria della pagina del registro, con chiusura definitiva subordinata all’iscrizione in Italia entro sei mesi;
- in Italia è stato redatto un atto di “Deposito di atti esteri portanti delibera di trasferimento sede sociale in Italia di società estera”, iscritto nel Registro delle Imprese competente.
Sulla base di tali elementi, l’Agenzia ritiene che la legge spagnola non imponga lo scioglimento della società in caso di trasferimento all’estero e che, pertanto, l’operazione non pregiudichi la continuità giuridica dell’ente.
Individuazione della data fiscalmente rilevante
Poiché il trasferimento è avvenuto in continuità giuridica, la data fiscalmente rilevante deve coincidere nei due ordinamenti. L’Agenzia afferma che, nel caso concreto, tale data appare essere quella della cancellazione della società dal registro delle imprese spagnolo. Poiché il trasferimento è avvenuto nella prima metà del periodo d’imposta 2004, la società deve essere considerata fiscalmente residente in Italia per l’intero periodo d’imposta 2004.
L’Agenzia evidenzia anche che, seguendo la tesi del contribuente e assumendo come data rilevante il solo deposito nel registro italiano, si verificherebbe una situazione anomala di non residenza né in Spagna né in Italia per una parte o per l’intero periodo, soluzione non accolta.
Ipotesi alternativa di trasferimento estintivo
La risoluzione precisa che, anche a voler ritenere il trasferimento come evento estintivo e di discontinuità giuridica, la società dovrebbe considerarsi costituita ex novo per l’ordinamento italiano e dunque residente in Italia a decorrere dalla data indicata nell’atto di deposito. In ogni caso, quindi, la soluzione prospettata dall’istante non viene condivisa.
Obblighi da sostituto d’imposta
Per il periodo d’imposta in esame, la società deve rispettare tutti gli obblighi previsti per i sostituti d’imposta, inclusi quelli relativi all’effettuazione e al versamento delle ritenute o imposte sostitutive e alla presentazione del modello 770.
Valore della risposta e riserva antielusiva
La risposta è resa ai sensi dell’art. 11 della legge n. 212/2000 e dell’art. 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209. L’Agenzia precisa che resta impregiudicata la possibilità di applicare, se ne ricorrono i presupposti, la norma antielusiva di cui all’art. 37-bis, comma 2, del DPR n. 600/1973.
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