Cassazione Civile, Ordinanza n. 21595/2026 del 24/06/2026
Sintesi
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Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso dalla Regione Toscana per il pagamento dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato, relativa all'anno d'imposta 2016, per un importo di euro 53.672,10. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, accogliendo l'appello della società concessionaria, aveva ritenuto che l'imposta dovesse essere commisurata al canone concessorio rideterminato a seguito dell'adesione alla definizione agevolata prevista dall'art. 100 d.l. n. 104/2020. La Regione ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa interpretazione dell'art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020, sostenendo che la base imponibile dell'imposta dovesse restare ancorata al canone originario e non a quello ridotto per effetto della definizione agevolata. Ha inoltre prospettato una questione di legittimità costituzionale della norma per asserita compressione dell'autonomia regionale e della leale collaborazione. La società si è costituita con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo di ricorso. Ha affermato che, secondo il chiaro tenore dell'art. 100, comma 9, d.l. n. 104/2020, la liquidazione e il pagamento degli importi ridotti in sede di definizione agevolata costituiscono, a ogni effetto, rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate. Poiché la base imponibile dell'imposta regionale è commisurata al canone concessorio, l'imposta deve essere calcolata sul canone effettivamente versato, anche se ridotto ex lege. Ha inoltre escluso la fondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione, richiamando la giurisprudenza costituzionale che richiede una dimostrazione concreta dell'impatto della norma sull'equilibrio di bilancio regionale, non fornita nel caso di specie. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna della ricorrente alla rifusione delle spese e con declaratoria dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 100, commi 7 e 9, d.l. n. 104/2020
"La liquidazione e il pagamento nei termini assegnati degli importi ... costituisce a ogni effetto rideterminazione dei canoni dovuti per le annualità considerate"
la definizione agevolata produce una rideterminazione piena del canone dovuto per le annualità oggetto di procedura, rilevante anche ai fini dell'imposta commisurata al canone
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
costituisce il parametro del motivo di ricorso per violazione e falsa interpretazione di legge
art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281
richiamato come base normativa del collegamento tra canone concessorio e imposta regionale
art. 1 della legge reg. Toscana 30 dicembre 1971, n. 2
richiamato per confermare che la base imponibile dell'imposta si aggancia al canone concessorio
legge regionale Toscana n. 85/1995, art. 1
prevede che l'imposta regionale sulle concessioni statali sia commisurata, per le concessioni marittime, al 25 per cento del canone statale di concessione
legge regionale n. 77/2012, art. 12
ha modificato la disciplina regionale richiamata in sentenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
fondamento per il raddoppio dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002
richiamato come parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto
artt. 117, quarto comma, e 119 Cost.
richiamati dalla ricorrente a sostegno della questione di legittimità costituzionale, ma la Corte ne esclude la fondatezza
artt. 5 e 120 Cost.
richiamati dalla ricorrente per lamentare la violazione del principio di leale collaborazione, censura ritenuta infondata
Massime di principio
- Quando una norma prevede che il pagamento di un importo ridotto in definizione agevolata costituisce "a ogni effetto" rideterminazione del canone dovuto, tale effetto si estende anche ai tributi la cui base imponibile sia parametrata a quel canone.
- Se l'imposta è commisurata al canone concessorio, la base imponibile va determinata sul canone effettivamente versato all'esito della definizione agevolata, non su quello originariamente preteso.
- La riduzione del canone per adesione a una procedura di definizione non muta la natura del pagamento, che resta eseguito a titolo di canone e deve essere preso in considerazione anche per il prelievo regionale correlato.
- La questione di legittimità costituzionale di una norma statale che incida su entrate regionali richiede la dimostrazione concreta dell'effettivo pregiudizio per l'equilibrio di bilancio e per il finanziamento delle funzioni pubbliche regionali.
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