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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31122/2025 del 16/09/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente deduceva un errore di fatto (errore percettivo) nella sentenza impugnata della Sesta sezione, consistente nella lettura errata della sentenza della Seconda sezione (n. 49704/2023) che avrebbe attribuito a Giuseppe Giampà anziché a Pasquale Giampà una dichiarazione. In particolare sosteneva che la Seconda sezione aveva attribuito a Giuseppe Giampà la parte della dichiarazione di Pasquale Giampà che non riportava la specificazione temporale "la sera stessa dell'omicidio", errore che avrebbe reso decisiva la valutazione sulla credibilità dei collaboratori (Torcasio, Vasile) e sulla chiamata in reità, e che la Sesta sezione avrebbe errato nel ritenere tale presunto errore non decisivo. Il ricorrente richiamava inoltre elementi probatori di contrasto (interrogatori, atto di polizia giudiziaria con descrizione immagini CCTV) ritenuti idonei a dimostrare l'inattendibilità delle confessioni.

La decisione

Il ricorso straordinario è stato dichiarato inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse un errore di fatto della Sesta sezione: quella Corte aveva valutato l'errore della Seconda sezione come riguardante l'attribuzione nominativa della dichiarazione (Giuseppe vs Pasquale Giampà) e non il contenuto della dichiarazione stessa, il quale era stato comunque valutato nella sua interezza dalla Seconda sezione (compresa la nozione che Pasquale Giampà aveva riferito che Torcasio era andato a prendere l'arma "la sera stessa dell'omicidio"). La Corte ha richiamato i principi secondo cui l'errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis deve essere un errore percettivo, decisivo e non confondibile con una valutazione di merito; le censure del ricorrente miravano in realtà a una diversa rivalutazione delle prove (cosa esclusa dal rimedio). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese e alla somma di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende (art. 616 c.1 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto in Cassazione; nella pronuncia è richiamato per definire l'ambito del rimedio: l'errore deve essere un errore percettivo (svista/equivoco nella lettura degli atti) e deve essere decisivo.

  • art. 616, comma 1, cod. proc. pen.

    Norma che consente la condanna alle spese e l'applicazione di sanzioni pecuniarie (ammende) in caso di ricorso inammissibile; applicata per condannare il ricorrente al pagamento delle spese e di euro 3.000.

  • Sez. U, n. 37505 del 14/07/2011 (Corsini)

    Richiamata a supporto del principio che se la causa dell'errore non è una mera svista percettiva ma contiene valutazioni, si tratta di errore di giudizio non ottenibile con il rimedio dell'art. 625-bis.

  • Sez. U, n. 16103 del 27/03/2002 (Basile)

    Richiamata per discrimine tra errore percettivo e errore di giudizio; conferma che non sono ammissibili censure che implichino rivalutazione delle prove.

  • Sez. 4, n. 13525 del 21/01/2020 (Brandimarte)

    Affermato che l'errore di fatto rilevabile è solo quello decisivo, ossia idoneo a condurre a una decisione incontrovertibilmente diversa se non fosse intervenuto.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis è rimedio molto limitato: deve riguardare un errore percettivo (svista o equivoco nella lettura degli atti) e non una diversa valutazione delle prove.
  • Per essere accolto l'errore deve essere decisivo: occorre dimostrare che, senza l'errore percettivo, la decisione sarebbe stata incontrovertibilmente diversa.
  • Non sono oggetto del rimedio le critiche che mirino soltanto a rimettere in discussione la valutazione della credibilità dei testi o la logica della ponderazione probatoria compiuta dal giudice; tali questioni sono errori di giudizio esclusi dall'art. 625-bis.
  • In casi simili è fondamentale indicare con precisione testuale la svista (dove il testo è stato letto in modo diverso), dimostrare che la svista ha inciso sul contenuto decisivo della valutazione e mostrare perché le altre evidenze non avrebbero potuto sostenere la decisione in assenza dell'errore.
  • Chi propone il ricorso deve documentare chiaramente le prove in contrasto già in atti e spiegare la decisività del punto contestato; altrimenti il ricorso rischia l'inammissibilità e sanzioni per colpa.

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