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Provvedimento

Deliberazione n. 407 del 28/05/2026

Provvedimento del 28 maggio 2026

Garante Privacy407

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito di due segnalazioni della persona interessata, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 15 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Going Solo LLC. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione sulle piattaforme del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure d’urgenza imposte a Instagram e Going Solo per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 28 maggio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di due misure adottate d’urgenza il 15 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Going Solo LLC, in relazione a segnalazioni aventi a oggetto il rischio di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito sulle piattaforme Instagram e Going Solo.

Presupposto normativo e segnalazioni

L’intervento si fonda sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati e riferiti alla persona segnalante, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso.

La persona interessata ha presentato due segnalazioni, dichiarando di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme indicate. La disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.

Misure adottate in via d’urgenza

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto della segnalazione, fatta salva la successiva ratifica del Garante.

Verificata la compatibilità delle segnalazioni con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 260 e 264 del 15 maggio 2026, imponendo alle società interessate:

  • l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni;
  • l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash ai fini dell’attuazione delle misure di prevenzione della diffusione;
  • la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
  • la limitazione della conservazione a soli fini probatori e per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.

Le determinazioni sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 15 maggio 2026.

Ratifica del Garante

Dopo l’acquisizione delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e l’esame della documentazione in atti, il Garante ha ratificato le determinazioni dirigenziali nn. 260/2026 e 264/2026.

La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 e conferma l’efficacia delle misure urgenti nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Going Solo LLC.

Natura dell’intervento

Il provvedimento non contiene un’ordinanza ingiunzione né determina una sanzione amministrativa pecuniaria. Esso costituisce una misura di tutela preventiva e urgente finalizzata a impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, nonché a preservare l’eventuale materiale acquisito in chiaro per esigenze probatorie, con garanzie di minimizzazione dell’identificabilità degli interessati.

Il testo non indica ulteriori termini di adempimento oltre all’immediatezza dell’adozione delle misure di blocco e al periodo di conservazione di dodici mesi previsto per l’eventuale materiale acquisito in chiaro.

Punti principali

Segnalazioni ai sensi dell’art. 144-bis del Codice

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale informatico a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, indicando le piattaforme Instagram e Going Solo.

Intervento urgente del dirigente

Il 15 maggio 2026 il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Going Solo LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle società è stato inoltre prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento del 28 maggio 2026, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti nn. 260 e 264 del 15 maggio 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento interno n. 1/2019.

Come è indicizzato

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