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Provvedimento

Deliberazione n. 413 del 28/05/2026

Provvedimento del 28 maggio 2026

Garante Privacy413

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 21 maggio 2026 nei confronti di Telegram, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube, a seguito di due segnalazioni relative al possibile invio, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le piattaforme sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuali copie acquisite in chiaro esclusivamente a fini probatori, adottando misure per impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti imposte a piattaforme digitali per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riguardante una persona interessata.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 28 maggio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate nei confronti di Telegram FZ-LLC, Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland. L’intervento è stato avviato a seguito di segnalazioni della persona interessata relative al possibile trattamento e alla diffusione non consensuale, attraverso piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Presupposto normativo e procedimento

Il Garante richiama l’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice. Le segnalazioni sono state presentate presso l’Ufficio del Garante e riguardavano le piattaforme Telegram, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

Misure urgenti adottate il 21 maggio 2026

L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, relativo alle procedure interne aventi rilevanza esterna, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva la successiva ratifica del Garante.

Dopo aver verificato la compatibilità delle segnalazioni con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 276-279 del 21 maggio 2026, trasmesse ai gestori delle piattaforme con note della stessa data.

Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Telegram FZ-LLC, Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited, Google Italy S.r.l., Google LLC e Google Ireland di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto delle segnalazioni;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, quale modalità tecnica utilizzata per consentire l’individuazione e il blocco del contenuto senza allegare direttamente il materiale in chiaro;
  • la prescrizione di conservare per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
  • l’obbligo di utilizzare, per tale conservazione, misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e di comunicarle tempestivamente all’Autorità.

Ratifica del Garante

Acquisite le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e valutata la documentazione in atti, il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ha ratificato i provvedimenti nn. 276/2026, 277/2026, 278/2026 e 279/2026 adottati d’urgenza dal dirigente il 21 maggio 2026.

La ratifica conferma quindi l’efficacia delle misure di prevenzione della diffusione del materiale segnalato e delle prescrizioni sulla conservazione temporanea a fini probatori. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria né accerta ulteriori violazioni sostanziali del GDPR o del Codice privacy oltre alla necessità di adottare le misure urgenti previste dall’art. 144-bis del Codice.

Punti principali

Segnalazioni della persona interessata

La persona interessata ha presentato due segnalazioni al Garante, dichiarando di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice privacy e chiedendo l’intervento dell’Autorità presso Telegram, Facebook, Instagram, TikTok e YouTube.

Intervento d’urgenza

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato il 21 maggio 2026 le determinazioni nn. 276-279, ingiungendo ai gestori delle piattaforme di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le società destinatarie sono state prescritte di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente.

Come è indicizzato

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