Deliberazione n. 414 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati il 21 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC a seguito di una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Le società sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi esclusivamente a fini probatori, con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti ordinate a Facebook, Instagram e Telegram per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata.
Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la possibile diffusione online di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata e destinato a rimanere privato.
Segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha presentato una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, disposizione introdotta dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. Tale norma attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
La segnalazione riguardava specificamente le piattaforme Facebook, Instagram e Telegram. L’art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy.
Adozione delle misure urgenti
A seguito della verifica della compatibilità della segnalazione con i presupposti dell’art. 144-bis del Codice privacy, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato, il 21 maggio 2026, le determinazioni nn. 280 e 281 in via d’urgenza.
Le misure hanno riguardato:
- l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, quale modalità funzionale all’individuazione e al blocco dei contenuti senza necessità di diffonderne il contenuto in chiaro;
- la prescrizione di conservare l’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente a fini probatori;
- la conservazione per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente all’Autorità.
Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 21 maggio 2026.
Base regolamentare dell’intervento d’urgenza
L’intervento è stato adottato sulla base dell’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, recante le procedure interne aventi rilevanza esterna per lo svolgimento dei compiti e l’esercizio dei poteri dell’Autorità. La disposizione, introdotta con deliberazione del Garante n. 33 del 27 gennaio 2022, attribuisce al dirigente del Dipartimento competente il potere di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, fatta salva la successiva ratifica del Garante.
Ratifica del Garante
Esaminate le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione acquisita agli atti, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, i provvedimenti nn. 280 e 281 adottati il 21 maggio 2026 dal dirigente competente.
La ratifica conferma quindi l’efficacia delle misure imposte ai tre gestori: blocco o prevenzione della diffusione del materiale segnalato e conservazione temporanea delle eventuali copie in chiaro esclusivamente per finalità probatorie, con garanzie di non identificabilità diretta degli interessati.
Sanzioni
Il provvedimento esaminato non contiene l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria né indica un importo sanzionatorio. Esso ha natura di ratifica di misure urgenti e prescrittive adottate nell’ambito della procedura prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy.
Punti principali
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
La persona interessata ha segnalato il rischio che immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso tramite Facebook, Instagram e Telegram.
Interventi urgenti sulle piattaforme
Il dirigente competente ha ordinato a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato, trasmesso alle piattaforme in formato hash.
Conservazione probatoria
Le società sono state obbligate a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 28 maggio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni urgenti nn. 280 e 281 del 21 maggio 2026.
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