Deliberazione n. 410 del 28/05/2026
Provvedimento del 28 maggio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeA seguito della segnalazione di una persona interessata, che temeva la diffusione non consensuale di materiale audiovisivo sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 18 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland, TikTok Technology e LinkedIn Ireland. Le misure impongono il blocco immediato della diffusione del materiale, trasmesso alle piattaforme in formato hash, e la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure volte a impedire l’identificazione diretta degli interessati.
Ratifica delle misure urgenti ordinate a Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.
Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito
Il provvedimento riguarda la ratifica, da parte del Garante per la protezione dei dati personali, delle misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company. L’intervento è stato avviato a seguito della segnalazione di una persona interessata che ha rappresentato il rischio di diffusione, senza consenso, di materiale audiovisivo a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy
L’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205, attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.
La segnalazione presentata nel caso concreto indicava come piattaforme interessate Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn. Il Garante ha dato atto della compatibilità di quanto rappresentato con la fattispecie disciplinata dall’art. 144-bis del Codice.
Procedura d’urgenza e determinazioni del 18 maggio 2026
Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy.
In base all’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, il dirigente del Dipartimento competente può adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salva la successiva ratifica da parte del Garante.
Il 18 maggio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 271-273, successivamente trasmesse ai gestori delle piattaforme con apposite note nella stessa data.
Misure imposte alle piattaforme
Le determinazioni urgenti hanno disposto nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company:
- l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
- la trasmissione del materiale alle piattaforme in formato hash, quale modalità tecnica utilizzata nell’intervento;
- la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalle piattaforme;
- la limitazione della conservazione alla sola finalità probatoria;
- una durata di conservazione di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
- l’utilizzo di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- la comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per tale conservazione.
Ratifica delle misure urgenti
Dopo l’acquisizione delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e l’esame della documentazione in atti, il Garante, nella riunione del 28 maggio 2026, ha ratificato i provvedimenti urgenti nn. 271-273 adottati il 18 maggio 2026.
La ratifica è stata disposta ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non indica l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, né quantifica una sanzione ai sensi dell’art. 83 GDPR.
Punti principali
Base normativa dell’intervento
Il procedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che consente a chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, di segnalare al Garante il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione, senza consenso, di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Segnalazione e piattaforme coinvolte
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, TikTok e LinkedIn. La segnalazione è stata ritenuta compatibile con i presupposti dell’art. 144-bis del Codice.
Misure urgenti adottate il 18 maggio 2026
Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, TikTok Technology Limited e LinkedIn Ireland Unlimited Company di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.
Conservazione a fini probatori
Alle società è stato inoltre prescritto di conservare per dodici mesi, a decorrere dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e mediante misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, da comunicare tempestivamente al Garante.
Ratifica del Garante
Con il provvedimento del 28 maggio 2026, il Garante ha ratificato, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, le determinazioni urgenti nn. 271-273 del 18 maggio 2026 adottate dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Garante Privacy
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 399 del 28/05/2026
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 414 del 28/05/2026
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 409 del 28/05/2026
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 413 del 28/05/2026
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 408 del 28/05/2026
- Provvedimento · 28 mag 2026Deliberazione n. 406 del 28/05/2026
Cerchi altro? Cerca gratis in Garante Privacy →