Salta al contenuto
Provvedimento

Deliberazione n. 408 del 28/05/2026

Provvedimento del 28 maggio 2026

Garante Privacy408

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza adottati il 15 maggio 2026 nei confronti di Google, TikTok, Pinterest, Snap, Discord e X, a seguito di segnalazioni relative al possibile invio, pubblicazione o diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Le piattaforme sono state ingiunte di impedire immediatamente la diffusione del materiale identificato tramite hash e di conservarne eventuali copie acquisite in chiaro per dodici mesi, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti ordinate a piattaforme digitali per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito riferito a una persona interessata, ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il provvedimento del 28 maggio 2026 riguarda la ratifica, da parte del Garante, di misure urgenti adottate il 15 maggio 2026 nei confronti di diversi gestori di piattaforme digitali, a seguito di segnalazioni presentate dalla persona interessata per il rischio di diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati.

Base normativa e competenza del Garante

Il procedimento è fondato sull’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

Il medesimo art. 144-bis prevede che il Garante decida sulla segnalazione entro quarantotto ore dal ricevimento, ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice privacy. L’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, come introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica dell’Autorità collegiale.

Segnalazioni e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha presentato due segnalazioni, dichiarando di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e chiedendo l’intervento del Garante nei confronti delle piattaforme YouTube, TikTok e Pinterest.

Nel corso dell’intervento sono stati coinvolti i seguenti gestori:

  • Google Italy S.r.l.;
  • Google LLC;
  • Google Ireland;
  • TikTok Technology Limited;
  • Pinterest Europe Ltd;
  • Snap Inc;
  • Discord Netherlands BV;
  • X Internet Unlimited Company.

Misure urgenti adottate il 15 maggio 2026

Dopo aver verificato la compatibilità delle segnalazioni con l’art. 144-bis del Codice, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. da 261 a 263 e da 265 a 267 del 15 maggio 2026.

Le misure imposte ai gestori delle piattaforme comprendevano:

  • l’ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • l’utilizzo del materiale trasmesso in formato hash quale elemento tecnico per agevolare l’individuazione e il blocco di eventuali copie o caricamenti corrispondenti;
  • la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme, esclusivamente per finalità probatorie;
  • la conservazione per un periodo di dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per garantire tale protezione.

Le determinazioni dirigenziali sono state trasmesse ai gestori delle piattaforme con note del 15 maggio 2026.

Valutazione e ratifica del Garante

Il Garante ha acquisito le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e ha esaminato la documentazione presente agli atti.

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, l’Autorità ha quindi ratificato i provvedimenti adottati d’urgenza dal dirigente il 15 maggio 2026 nei confronti dei gestori indicati. La ratifica conferma le misure preventive e conservative già ordinate, finalizzate a impedire la diffusione del materiale segnalato e a preservare eventuali elementi probatori senza rendere direttamente identificabili gli interessati.

Natura del provvedimento

Il testo esaminato non contiene un accertamento sanzionatorio né indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Si tratta della ratifica di misure urgenti e preventive adottate nell’ambito della procedura speciale prevista dall’art. 144-bis del Codice privacy per contrastare la possibile diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti.

Punti principali

Segnalazioni della persona interessata

La persona interessata ha presentato due segnalazioni al Garante, dichiarando di rientrare nell’ambito applicativo dell’art. 144-bis del Codice privacy e chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme YouTube, TikTok e Pinterest.

Adozione delle misure urgenti

Il 15 maggio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato provvedimenti urgenti nei confronti di Google Italy S.r.l., Google LLC, Google Ireland, TikTok Technology Limited, Pinterest Europe Ltd, Snap Inc, Discord Netherlands BV e X Internet Unlimited Company.

Blocco della diffusione tramite hash

Alle società è stata ingiunta l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Le piattaforme sono state obbligate a conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e informando tempestivamente l’Autorità sulle misure adottate.

Ratifica del Garante

Ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019, il Garante ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente il 15 maggio 2026.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalicyberbullismomisure urgenti

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Garante Privacy, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.