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Provvedimento

Deliberazione n. 399 del 28/05/2026

Provvedimento del 28 maggio 2026

Garante Privacy399

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito di una segnalazione ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, il Garante ha ratificato le determinazioni urgenti adottate il 14 maggio 2026 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC. Le misure impongono di impedire immediatamente la diffusione sulle piattaforme del materiale sessualmente esplicito segnalato, trasmesso in formato hash, e di conservare per dodici mesi eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente per finalità probatorie e con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica delle misure urgenti ordinate a Meta e Telegram per impedire la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito riguardante una persona interessata.

Ratifica delle misure urgenti contro la diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito

Il Garante ha ratificato le misure urgenti adottate nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC per impedire la possibile diffusione online, senza il consenso dell’interessata, di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice in materia di protezione dei dati personali.

Base normativa e competenza del Garante

L’art. 144-bis del Codice, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla l. 3 dicembre 2021, n. 205, attribuisce al Garante la competenza a ricevere le segnalazioni di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, riguardanti la persona segnalante e destinati a rimanere privati, possano essere diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La disposizione richiede al Garante di decidere entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Il provvedimento richiama inoltre l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto dalla deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022. Tale disposizione consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza misure volte a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica del Garante.

Segnalazione e piattaforme coinvolte

La persona interessata ha comunicato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Instagram e Telegram. La segnalazione è stata protocollata presso l’Ufficio del Garante e valutata compatibile con la disciplina speciale in materia di diffusione non consensuale di materiale sessualmente esplicito.

Misure urgenti del 14 maggio 2026

Il 14 maggio 2026 il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 246 e 247, trasmesse nella stessa data ai gestori delle piattaforme. Le misure hanno previsto:

  • l’ingiunzione a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulle rispettive piattaforme del materiale oggetto della segnalazione;
  • la trasmissione del materiale in formato hash, per consentire le attività di individuazione e prevenzione senza procedere, per quanto indicato nel provvedimento, alla diffusione del contenuto in chiaro;
  • la conservazione dell’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
  • l’utilizzo del materiale conservato esclusivamente per finalità probatorie;
  • l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • la comunicazione tempestiva al Garante delle misure adottate per la protezione del materiale conservato.

Ratifica collegiale

Dopo l’esame della documentazione in atti e delle osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, il Collegio ha ratificato le determinazioni dirigenziali nn. 246 e 247 del 14 maggio 2026.

La ratifica è stata adottata il 28 maggio 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non indica l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria, ma conferma misure preventive e conservative rivolte ai gestori delle piattaforme per contenere il rischio di diffusione del materiale e preservarlo, in forma protetta, per eventuali esigenze probatorie.

Punti principali

Segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy

La persona interessata ha segnalato il rischio di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati, chiedendo l’intervento del Garante presso Instagram e Telegram.

Misure urgenti adottate il 14 maggio 2026

Il dirigente competente ha ingiunto a Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited e Telegram FZ-LLC di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle rispettive piattaforme, ricevuto in formato hash.

Conservazione a fini probatori

Alle società è stato prescritto di conservare per dodici mesi l’eventuale materiale della segnalazione acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e comunicandole tempestivamente al Garante.

Ratifica del Garante

Con il provvedimento n. 399 del 28 maggio 2026, il Collegio ha ratificato le determinazioni dirigenziali nn. 246 e 247 del 14 maggio 2026 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

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