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Sentenza

Sentenza n. 1070/2026 - Ancona, Sezione 2

Giustizia amministrativa202600665

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Marche, Sez. IISentenzaRito elettorale

Atto impugnato: Proclamazione degli eletti del 4 giugno 2026 e successiva surroga della prima dei non eletti; inoltre, asserito silenzio sull’istanza di accesso agli atti elettorali

Esito

IRRICEVIBILITA

Favorevole al resistente (comune e candidata eletta)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente, candidata nella lista n. 11 e non eletta, ha contestato la proclamazione degli eletti e la successiva surroga, deducendo errori nel conteggio dei voti di lista e delle preferenze, negli atti riepilogativi e nell’attribuzione del seggio alla controinteressata; ha inoltre lamentato l’inerzia del Comune sull’istanza di autotutela del 23 giugno 2026. Ha cumulato una domanda di accesso, sostenendo che la documentazione richiesta il 28 maggio 2026 fosse stata ostesa solo parzialmente e senza rilascio di copie. La controinteressata e il Comune hanno eccepito, tra l’altro, la tardività del ricorso elettorale per mancato rispetto della scansione dell’art. 130 c.p.a., la genericità delle censure e l’inammissibilità del cumulo con il rito di accesso. La controinteressata ha anche proposto ricorso incidentale condizionato, sostenendo che nella sezione n. 34 le fossero state attribuite 7 anziché 17 preferenze e chiedendo la correzione del risultato.

La decisione

Il ricorso elettorale principale è stato dichiarato irricevibile: il verbale di proclamazione è stato chiuso il 3 giugno 2026 e il termine di trenta giorni per il deposito scadeva il 3 luglio; il ricorso, depositato il 16 luglio, era tardivo. La precedente notificazione non ha sanato il tardivo deposito, poiché l’art. 130 c.p.a. impone una scansione processuale inderogabile. La surroga del 13 giugno non riapriva il termine, essendo atto meramente consequenziale alla proclamazione e non essendo stati dedotti vizi propri della surroga; anche assumendo quella data come dies a quo, il deposito sarebbe stato tardivo. La domanda di accesso è stata dichiarata inammissibile per carenza di interesse: il Comune aveva consentito l’acquisizione degli atti mediante fotografie, modalità indicata dalla stessa richiedente, e la ricorrente non aveva individuato quali specifici documenti fossero rimasti non ostesi; inoltre, l’interesse difensivo all’accesso è venuto meno con l’irricevibilità del ricorso elettorale. Il ricorso incidentale condizionato è stato dichiarato improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esame nel merito. Le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 130, comma 1, c.p.a.

    Il ricorso, per poter essere considerato ricevibile, avrebbe dovuto essere depositato entro il termine di trenta giorni decorrente dalla proclamazione degli eletti - o più precisamente, dalla chiusura del relativo verbale - con scadenza dell’ultimo giorno utile in data 3 luglio 2026, sicché l’avvenuto deposito in data 16 luglio 2026 è irrimediabilmente tardivo.

    Il termine decadenziale di trenta giorni decorre dalla proclamazione, individuata nel caso concreto nella chiusura del verbale, e deve essere rispettato mediante il deposito del ricorso; la notifica anteriore non sana il deposito tardivo.

  • art. 130 c.p.a.

    In ogni caso, la data dell’atto di surroga non può essere individuata quale dies a quo del termine di impugnazione: ciò non soltanto per le ragioni sopra illustrate e per i principi giurisprudenziali richiamati in merito alla stretta e inderogabile scansione dei termini processuali dettata dall’art. 130 c.p.a., ma anche in considerazione della natura meramente consequenziale del provvedimento di surroga rispetto all’esito ormai definito delle operazioni elettorali.

    La surroga, in quanto atto consequenziale che recepisce l’esito elettorale già definito, non costituisce un nuovo dies a quo per contestare vizi delle operazioni elettorali o della proclamazione.

  • art. 116 c.p.a.

    In ordine alla domanda di accesso ex art. 116 c.p.a., pur prescindendo dalla questione se sia possibile un cumulo di tale azione con il rito speciale elettorale, se ne rileva comunque l’inammissibilità per carenza di interesse.

    La domanda di accesso è inammissibile quando manca un interesse concreto e attuale all’ostensione; nel caso deciso, la documentazione risultava acquisita e l’interesse difensivo era venuto meno con l’irricevibilità del ricorso elettorale.

Massime di principio

  • Nel rito elettorale, il ricorso contro la proclamazione degli eletti deve essere depositato entro trenta giorni dalla proclamazione, individuata nella chiusura del verbale dell’Ufficio elettorale; la preventiva notificazione non sostituisce né sana il tardivo deposito.
  • La surroga del consigliere è atto meramente consequenziale alla proclamazione e non riapre i termini per contestare l’esito delle operazioni elettorali, salvo che siano dedotti vizi propri dell’atto di surroga.
  • La domanda di accesso agli atti elettorali richiede l’indicazione concreta dei documenti non ostesi e un interesse attuale; l’interesse difensivo collegato al giudizio elettorale viene meno quando il ricorso elettorale è irricevibile.

Come è indicizzato

MaterieRito elettoraleAccesso documentaleTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiElezioniAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiDecadenza e tardivitàLegittimazione e interesse a ricorrereSopravvenuta carenza di interesse

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