Sentenza del 17/07/2018 n. 18917 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente chiedeva il rimborso di Euro 2.471.227,10 trattenuti alla fonte sulla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'esercizio delle stock options e il prezzo di sottoscrizione. Sosteneva che dovesse applicarsi il regime fiscale agevolato vigente nel 2005, quando aveva aderito al piano, e non la disciplina più restrittiva entrata in vigore nel 2006. Deduceva inoltre la violazione del divieto di retroattività, dello Statuto del contribuente, dei principi di affidamento e certezza del diritto, l'applicazione differita delle modifiche in quanto relative a un'imposta periodica e l'omessa pronuncia sulla circostanza che l'anticipazione del periodo di esercizio fosse stata imposta dalla società.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha stabilito che il presupposto impositivo e quello per l'eventuale agevolazione sorgono al momento dell'esercizio dell'opzione e dell'assegnazione delle azioni, non al momento dell'offerta o dell'adesione al piano. Pertanto, era applicabile la normativa restrittiva vigente nel novembre 2006, senza violazione del principio di irretroattività o dell'affidamento. È stato accolto solo il motivo relativo all'omessa pronuncia della CTR, ma la Corte ha deciso direttamente la questione ritenendola infondata: l'esercizio dell'opzione era una scelta libera del beneficiario e, inoltre, il contribuente aveva violato anche il requisito della detenzione quinquennale delle azioni. È stata confermata la tassazione e il ricorrente è stato condannato a pagare Euro 12.000,00 di spese di giudizio, oltre eventuali spese prenotate a debito.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51, comma 2-bis, lett. a) e c) (TUIR)
Il regime agevolato richiedeva, tra l'altro, un periodo minimo di tre anni dall'attribuzione dell'opzione e la mancata cessione delle azioni prima del decorso di cinque anni dall'esercizio.
I requisiti devono essere valutati con riferimento al momento dell'esercizio dell'opzione e dell'assegnazione delle azioni. L'esercizio anticipato volontariamente dal dipendente non costituisce una scelta necessitata e non consente di derogare ai requisiti temporali.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, comma 29, convertito dalla L. n. 286 del 2006
Ha introdotto requisiti più stringenti per l'applicazione del regime agevolativo alle stock options.
La disciplina si applica alle operazioni il cui presupposto impositivo si realizza dopo la sua entrata in vigore, cioè quando il lavoratore esercita l'opzione e acquisisce le azioni; non rileva la data precedente di adesione al piano.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 36, comma 25, convertito dalla L. n. 248 del 2006
Ha introdotto le prime restrizioni al regime fiscale delle stock options.
Le modifiche confermano che la disciplina applicabile deve essere individuata in base al momento in cui si realizza l'operazione fiscalmente rilevante.
D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 3, comma 12, convertito dalla L. n. 286 del 2006
La norma non è stata ritenuta retroattiva perché applicata a un presupposto d'imposta, l'esercizio dell'opzione, verificatosi dopo la sua entrata in vigore.
L. n. 212 del 2000, art. 3, comma 1 (Statuto dei diritti del contribuente)
Le disposizioni relative a tributi periodici si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore.
La regola non è applicabile quando la disciplina delle stock options non riguarda un tributo periodico o un'agevolazione pluriennale, ma una specifica operazione realizzata in un determinato momento.
Codice civile, artt. 1329 e 1331
Il patto di opzione vincola il concedente, ma lascia il beneficiario libero di accettare o meno. Il contratto finale e i suoi effetti si perfezionano solo con l'esercizio dell'opzione.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 384, comma 2
L'omessa pronuncia su una specifica eccezione integra vizio di ultrapetizione o mancata corrispondenza tra chiesto e pronunciato; tuttavia, se la questione è esclusivamente di diritto e non richiede ulteriori accertamenti, la Corte di cassazione può deciderla direttamente nel merito.
Costituzione, artt. 3, 41, 53 e 81
La Corte ha escluso che la modifica del regime fiscale violasse l'affidamento, la libertà d'iniziativa economica o la capacità contributiva. Il mutamento normativo non è stato ritenuto irragionevole né tale da frustrare un diritto già definitivamente acquisito.
Massime di principio
- Per le stock options, la disciplina fiscale applicabile è normalmente quella vigente al momento dell'esercizio dell'opzione e dell'acquisto o assegnazione delle azioni, non quella vigente quando il piano è stato offerto o accettato.
- L'adesione a un piano di stock options genera una mera facoltà e una prospettiva di possibile guadagno, non un diritto acquisito alla futura applicazione di uno specifico regime fiscale agevolato.
- Una modifica normativa intervenuta prima dell'esercizio dell'opzione non è retroattiva se incide su un presupposto impositivo che si realizza solo successivamente.
- Il fatto che la società anticipi il periodo di esercizio non rende automaticamente obbligatoria la scelta del dipendente: se il beneficiario esercita volontariamente l'opzione, deve rispettare i requisiti fiscali vigenti in quel momento.
- Le regole dello Statuto del contribuente sui tributi periodici non si applicano necessariamente a operazioni isolate di stock options, il cui trattamento fiscale si esaurisce con la singola operazione.
- La violazione anche di uno solo dei requisiti temporali previsti dal regime agevolativo può impedire l'esenzione, anche se un altro requisito non è stato rispettato per effetto di decisioni della società.
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