L.R. Abruzzo 42/2016
Istituzione Rete Escursionistica Alpinistica Speleologica Torrentistica Abruzzo (REASTA) per lo sviluppo sostenibile socio-economico delle zone montane e nuove norme per il Soccorso in ambiente montano.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce e disciplina la REASTA, censendo e regolando sentieri e percorsi escursionistici, alpinistici, speleologici, torrentistici e connessi in Abruzzo, con archivio, programmazione triennale e regime sanzionatorio. Definisce inoltre il soccorso alpino-speleologico e la compartecipazione ai costi per alcuni interventi. In vigore dal 29 dicembre 2016, con successive modifiche e parti dichiarate illegittime dalla Corte costituzionale per l’ambito delle aree protette.
Rete escursionistica REASTA e soccorso in ambiente montano in Abruzzo
Rete escursionistica REASTA e soccorso in ambiente montano in Abruzzo
La legge disciplina, per il territorio della Regione Abruzzo, la Rete Escursionistica, Alpinistica, Speleologica e Torrentistica Abruzzo (REASTA) e, parallelamente, il sistema regionale del soccorso in ambiente montano e ipogeo. L’obiettivo è valorizzare il patrimonio ambientale montano, favorire turismo e frequentazione consapevole e sostenere lo sviluppo socio-economico delle zone interne.
Finalità e ambito della disciplina
La Regione promuove la tutela e la valorizzazione dell’ambiente, con particolare attenzione alle zone montane, anche per contrastare spopolamento e degrado. La REASTA è considerata infrastruttura viaria di interesse pubblico e risorsa essenziale del territorio regionale, utile anche alla pianificazione territoriale.
Definizioni rilevanti
La legge definisce in modo puntuale le principali tipologie di percorsi e attività, tra cui:
- escursionismo, sentiero, sentiero attrezzato, via ferrata, via di arrampicata alpinistica e sportiva;
- itinerari per racchette da neve, freeride, sci alpinismo e sci fondo escursionismo;
- tratturo, ippovia, pista ciclabile e pista mountain biking;
- grotta, torrente/canyon, sentiero speleologico e percorso speleologico o canyon. Le definizioni servono a delimitare l’ambito applicativo della REASTA e dei relativi strumenti di gestione.
Composizione della REASTA e criteri di inclusione
La REASTA comprende sentieri e percorsi, anche attraverso grotte e torrenti, vie ferrate, vie di arrampicata, tratturi, ippovie, piste ciclabili e mountain biking e itinerari freeride, purché:
- siano ubicati fuori dai centri urbani;
- siano dotati di specifica segnaletica orizzontale e verticale;
- risultino inseriti nell’archivio regionale;
- siano regolarmente segnalati e mantenuti, comprese le pertinenze e le strutture accessorie. La segnaletica di riferimento è quella adottata dal CAI; è ammessa, per garantire la continuità dei tracciati, la percorrenza di tratti su strade diverse, se opportunamente segnalate. Chi intraprende un percorso della REASTA lo fa sotto la propria responsabilità, con diligenza e nel rispetto di regolamenti, segnaletica e ambiente.
Archivio regionale della REASTA
È istituito un archivio regionale della REASTA, gestito dalla struttura regionale competente in materia di pianificazione territoriale. L’archivio è costituito, gestito e aggiornato tramite censimento e ricognizione dei percorsi e sentieri, classificati su base provinciale. La Giunta regionale approva l’elenco dei percorsi inseriti nell’archivio e lo pubblica sul BURAT, comunicandolo ai Comuni interessati. Se nell’archivio sono inseriti tratti di viabilità privata, ne viene data comunicazione ai proprietari e ai titolari di diritti reali.
Competenze della Regione Abruzzo
La Regione svolge funzioni di indirizzo, gestione e coordinamento della REASTA, tra cui:
- gestione e aggiornamento dell’archivio;
- promozione della conoscenza e fruizione della rete, anche mediante carta escursionistica regionale cartacea e digitale;
- consulenza e supporto tecnico sulla gestione e manutenzione;
- formazione degli operatori pubblici e privati;
- promozione della manutenzione ordinaria e dei controlli;
- predisposizione, ove necessario, di programmi di gestione e collegamento con reti nazionali;
- approvazione del regolamento attuativo. Per le aree ricadenti in parchi nazionali e aree protette, le funzioni regionali devono essere esercitate nel rispetto dei relativi regolamenti, piani e misure di salvaguardia; per gli interventi gestori nei parchi nazionali è richiesto il nulla osta dell’ente parco. Parte della disciplina originaria è stata dichiarata incostituzionale in quanto non coordinata con la normativa di tutela delle aree naturali protette.
Ruolo dei soggetti tecnici e associativi
La legge riconosce come soggetti titolati e qualificati, per gli ambiti legati alla montagna e alla sua frequentazione, il CAI Abruzzo, i collegi regionali dei maestri di sci, delle guide alpine e delle guide speleologiche, la Federazione Ciclistica Italiana - comitato Abruzzo e altri organismi o associazioni operanti nel settore. Tali soggetti collaborano con la Regione, spesso tramite convenzioni. Sono previsti compiti tecnici in particolare per:
- CAI Abruzzo, con funzioni di supporto sulla segnaletica sentieristica;
- Collegio guide alpine, per attribuzione di numeri identificativi, rilevamento dati, manutenzione e monitoraggio di sentieri e percorsi;
- Collegio guide speleologiche, per grotte e torrenti;
- altri soggetti indicati, per monitoraggi e attività specialistiche.
Comuni, ASBUC ed enti parco
I Comuni e le ASBUC gestiscono la porzione di REASTA ricadente nel proprio territorio, curano l’ordinaria manutenzione, predispongono programmi annuali e trasmettono alla Regione proposte di aggiornamento dell’archivio e di interventi straordinari. Devono inoltre verificare il rispetto della legge e del regolamento attuativo. Gli enti parco provvedono alla manutenzione e al controllo dei percorsi di propria competenza e partecipano all’aggiornamento dell’archivio. Anche qui, la disciplina opera nel rispetto della normativa sulle aree protette.
Coordinamento tecnico regionale (CTR)
È istituito presso l’Assessorato competente il Coordinamento tecnico regionale della REASTA, senza oneri aggiuntivi per il bilancio. Ne fanno parte rappresentanti della Regione, del CAI, dei collegi professionali, degli enti parco, dell’ANCI Abruzzo, della Federazione Ciclistica Italiana e delle associazioni escursionistiche convenzionate. Il CTR svolge funzioni di supporto tecnico e di confronto, tra cui:
- definizione dei contenuti tecnici per pianificazione, gestione e manutenzione;
- aggiornamento e revisione della rete;
- definizione delle modalità tecniche della cartografia regionale;
- predisposizione del regolamento attuativo;
- supporto al programma triennale degli interventi straordinari;
- formulazione di proposte e pareri su valorizzazione, base dati e formazione. Le modalità di designazione, durata e funzionamento sono demandate al regolamento.
Programma triennale degli interventi straordinari
La Regione approva ogni tre anni un programma triennale degli interventi straordinari sulla REASTA, predisposto dal dipartimento competente con il supporto del CTR e previa acquisizione delle proposte di Comuni ed enti gestori delle aree protette. Il programma mira, tra l’altro, a:
- promuovere la frequentazione consapevole della montagna;
- sostenere formazione, stage e iniziative didattiche;
- sviluppare educazione ambientale;
- realizzare e diffondere cartografia di qualità;
- favorire strutture ricettive funzionali;
- sostenere turismo sostenibile e fruizione responsabile;
- coinvolgere le comunità locali;
- preservare borghi e centri storici;
- incentivare l’attività sportiva all’aria aperta;
- integrare la rete con il trasporto pubblico;
- favorire l’intermodalità e buone pratiche ambientali;
- garantire sicurezza e fruibilità dei percorsi;
- migliorare i servizi e l’aggiornamento dell’archivio. Per le porzioni ricadenti nei parchi nazionali o nelle aree protette, gli interventi devono rispettare i relativi strumenti di gestione e, nei parchi, essere proposti o concordati con gli enti parco. La Regione eroga contributi annuali a Comuni, enti pubblici, scuole di montagna ed escursionismo, scuole di speleologia e torrentismo riconosciute, associazioni e soggetti privati qualificati che realizzano le attività previste.
Soccorso alpino e speleologico
La Regione valorizza il soccorso, il recupero e il salvataggio e favorisce prevenzione e vigilanza sugli infortuni nelle attività alpinistiche, escursionistiche, speleologiche e torrentistiche. Gli interventi sanitari di soccorso ed elisoccorso sono svolti tramite le centrali operative 118 delle ASL; per l’ambiente impervio o ostile montano e ipogeo la Regione si avvale del SASA. Gli interventi sono, in linea generale, a carico del Servizio sanitario nazionale quando rientrano nella disciplina sanitaria di emergenza. Se non occorrono accertamenti diagnostici o prestazioni di pronto soccorso, è prevista una compartecipazione alla spesa a carico dell’utente, aggravata in caso di comportamento imprudente. La Giunta regionale doveva definire il piano tariffario e la quota di compartecipazione entro 120 giorni dall’entrata in vigore della legge, con limite massimo del 50% del costo effettivo e riduzione del 20% per i residenti in Abruzzo. I proventi sono destinati al potenziamento delle centrali operative 118 e dei servizi collegati.
Divieti sulla REASTA
Sulla REASTA sono vietati, tra l’altro:
- danneggiamento, alterazione o ostacolo all’accesso ai percorsi;
- danneggiamento o asportazione di segnaletica, cartelli, rifugi e attrezzature;
- segnaletica difforme da quella regolamentare, salvo segnalazioni provvisorie per eventi autorizzati e con obbligo di rimozione entro 10 giorni;
- interventi non autorizzati sui percorsi, salvi gli interventi consentiti dalla legge;
- uscita dal tracciato, bivacco fuori dalle aree dedicate, disturbo alla fauna o al bestiame, danni a colture e attrezzature;
- transito di mezzi motorizzati nei tratti non carrozzabili, salvo soccorso, vigilanza pubblica e attività agro-silvo-pastorali. Il regolamento può precisare ulteriormente i divieti, anche per singoli percorsi.
Sanzioni e controlli
Le violazioni sono punite con sanzioni amministrative pecuniarie differenziate, in particolare per uso di segnaletica difforme, danneggiamento di segnaletica e opere, chiusura o alterazione di tratti, interventi manutentivi non autorizzati e accesso con mezzi a motore senza autorizzazione. In caso di recidiva può disporsi il sequestro conservativo del mezzo. Per le violazioni più gravi è previsto anche il ripristino e la risistemazione ambientale; in recidiva può essere interrotto ogni finanziamento o contributo regionale per un periodo da uno a cinque anni. La vigilanza, il controllo e l’irrogazione delle sanzioni competono ai Comuni e agli enti gestori dei parchi e delle aree protette regionali, ferma la competenza delle forze dell’ordine.
Regolamento attuativo
Il Consiglio regionale approva, su proposta della Giunta e sentito il CTR, il regolamento attuativo entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Il regolamento disciplina, tra l’altro:
- base dati del catasto REASTA;
- modalità di catalogazione e informazioni minime dei percorsi;
- modalità di designazione e rinnovo del CTR;
- requisiti formativi e competenze tecniche dei componenti. Le parti del regolamento originariamente riferite a segnaletica, progettazione e criteri generali di manutenzione sono state colpite da illegittimità costituzionale nella parte in cui attribuivano al regolamento regionale la disciplina anche per il territorio delle aree naturali protette.
Monitoraggio e rendicontazione
La Giunta regionale deve rendicontare periodicamente al Consiglio regionale l’attuazione della legge. Con cadenza triennale, entro il 30 giugno dell’anno successivo a quello di riferimento, presenta al Comitato per la Legislazione una relazione su:
- adempimenti della legge;
- archivio REASTA;
- promozione e divulgazione della rete;
- attività tecniche svolte con i soggetti specializzati;
- formazione degli operatori;
- profili finanziari, con particolare riferimento agli articoli finanziari e di gestione. La relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale e i soggetti coinvolti devono fornire le informazioni necessarie.
Disciplina finanziaria
Per l’avvio della legge sono stati previsti stanziamenti specifici per archivio, funzioni tecniche e programma triennale, con copertura iniziale a carico del bilancio 2016-2018 e successive coperture a valere sugli stanziamenti annuali del bilancio regionale. L’autorizzazione di spesa opera nei limiti delle risorse iscritte a bilancio. La legge è stata anche rifinanziata in annualità successive, ma tali previsioni hanno natura storica di bilancio.
Norme transitorie e decorrenza
In prima applicazione, la Giunta regionale ha potuto includere nell’archivio i percorsi già dotati di segnaletica conforme, sulla base degli elenchi trasmessi entro sei mesi dall’entrata in vigore. La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT. Il testo vigente riportato è in vigore dal 12 dicembre 2024 per effetto delle modifiche successive, ma la disciplina originaria resta riferita alla Regione Abruzzo.
Obsolescenza pratica
L’atto non è integralmente obsoleto, perché continua a disciplinare la REASTA e il soccorso in ambiente montano in Abruzzo. Tuttavia, alcune disposizioni iniziali, in particolare quelle su stanziamenti 2016, termini di prima attuazione e contributi riferiti a scadenze già decorse, hanno oggi rilievo soprattutto storico o residuale.
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