L.R. Abruzzo 3/2017
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2010, n. 40 (Testo unico delle norme sul trattamento economico spettante ai Consiglieri regionali e sulle spese generali di funzionamento dei gruppi consiliari).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Abruzzo n. 3 del 2017 integra il testo unico sul trattamento economico dei consiglieri e sui gruppi consiliari, consentendo di usare il budget del personale anche per il versamento dell’IRAP, da imputare alle spese per il personale. Aggiorna inoltre il modello di rendicontazione annuale. In vigore dal 14 gennaio 2017.
Rendicontazione del budget dei gruppi consiliari e pagamento dell’IRAP per il personale
Modifiche al trattamento economico dei gruppi consiliari
La legge regionale Abruzzo n. 3 del 2017 interviene sul testo unico regionale del 2010 relativo al trattamento economico dei consiglieri regionali e alle spese di funzionamento dei gruppi consiliari. La disciplina riguarda esclusivamente l’ordinamento regionale abruzzese e incide sulle modalità di utilizzo e rendicontazione del budget destinato al personale dei gruppi.
Utilizzo del budget per il personale
Il provvedimento stabilisce che il budget previsto per il personale dei gruppi consiliari può essere utilizzato anche per il versamento dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive (IRAP). Tale costo deve essere rendicontato tra le spese per il personale, con conseguente ricomprensione dell’onere fiscale nella relativa voce contabile.
Rendicontazione annuale dei gruppi consiliari
La legge aggiorna il modello di rendicontazione annuale dei gruppi consiliari, modificando la denominazione della voce di uscita n. 2. La nuova formulazione include espressamente:
- versamento di ritenute fiscali;
- versamento di ritenute previdenziali;
- versamento dell’IRAP per spese di personale.
Aspetti finanziari
È espressamente prevista la clausola di invarianza finanziaria: dall’attuazione della legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale Telematico della Regione Abruzzo. Poiché la pubblicazione è avvenuta il 13 gennaio 2017, la decorrenza è fissata al 14 gennaio 2017.
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