L.R. Abruzzo 43/2016
Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge abruzzese riconosce la figura del caregiver familiare, ne disciplina il ruolo nel Piano Personalizzato di Assistenza e prevede interventi di supporto, formazione, sostegno economico e integrazione con i servizi sociali e sanitari. Stabilisce inoltre la promozione di iniziative di sensibilizzazione e una relazione periodica sullo stato di attuazione. L'efficacia è oggi attuale, con modifiche successive, e il sostegno economico è subordinato alle risorse disponibili e alle modalità definite dalla Giunta.
Riconoscimento e sostegno del caregiver familiare in Abruzzo
Riconoscimento e sostegno del caregiver familiare
La legge disciplina, per la Regione Abruzzo, il riconoscimento della figura del caregiver familiare e il suo inserimento nel sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari. L’obiettivo è valorizzare la cura familiare come risorsa di welfare e garantire supporti concreti sia alla persona assistita sia a chi presta assistenza in modo volontario e gratuito.
Finalità e inquadramento della figura
La Regione riconosce la cura familiare e la solidarietà come beni sociali e considera il caregiver familiare una componente informale della rete di assistenza. La tutela regionale si concentra sui bisogni del caregiver, in coerenza con quelli della persona accudita, attraverso interventi di supporto e modalità di integrazione stabile nei servizi territoriali.
Il caregiver familiare è la persona che, volontariamente, gratuitamente e responsabilmente, si prende cura nell’ambito del Piano Personalizzato di Assistenza (PPA) di una persona non autosufficiente, non in grado di prendersi cura di sé e bisognosa di assistenza continuativa e globale. Il suo apporto può comprendere cura della persona e dell’ambiente domestico, sostegno nella vita di relazione, aiuto nella mobilità e nelle pratiche amministrative, oltre all’integrazione con gli operatori professionali.
Individuazione del caregiver e rapporto con la persona assistita
Il caregiver è individuato secondo la disciplina statale richiamata dalla legge regionale e, in ogni caso, è scelto dalla persona assistita oppure dal suo tutore. L’attività può avvalersi dei servizi territoriali e del lavoro privato di cura.
La persona non autosufficiente, anche se assistita dal caregiver, conserva comunque le forme di sostegno previste dalla normativa vigente in materia di servizi domiciliari. Inoltre, l’attività del caregiver può essere oggetto di contributo economico nei casi e secondo le modalità previste dalla legge regionale e dai relativi atti attuativi.
Integrazione con i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari
I servizi sociali comunali e quelli delle Aziende sanitarie riconoscono il caregiver come elemento della rete locale e gli assicurano sostegno e affiancamento. Nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, i servizi sociali, socio-sanitari e sanitari, previo consenso dell’assistito o di chi ne esercita la tutela, forniscono informazioni puntuali sulle condizioni della persona, sui bisogni assistenziali, sulle cure necessarie, sull’accesso alle prestazioni e sulle risorse presenti sul territorio.
AUSL, distretti, Comuni e Regione promuovono iniziative di informazione e orientamento, anche mediante guide informative sui servizi e sulle iniziative pubbliche e private a sostegno del caregiver.
Piano personalizzato di assistenza e ruolo operativo del caregiver
Il caregiver può aderire liberamente e consapevolmente al percorso di assistenza, anche su proposta dei servizi. Il suo impegno può essere rivisto attraverso la tempestiva revisione del PPA. Per favorire il mantenimento della persona al domicilio, il caregiver deve essere coinvolto attivamente nella valutazione, definizione e realizzazione del PPA, previo consenso della persona assistita, e assume gli impegni concordati nel piano.
Il PPA deve esplicitare:
- il contributo di cura e le attività del caregiver;
- le prestazioni, gli ausili, i contributi e i supporti che i servizi si impegnano a fornire;
- le misure utili ad affrontare difficoltà o urgenze;
- le condizioni per svolgere l’assistenza senza rischi per l’assistito e per il caregiver.
Interventi di supporto e misure di sostegno
La Regione, nei limiti delle risorse disponibili, può prevedere azioni di supporto al caregiver nella propria programmazione sociale, socio-sanitaria e sanitaria, anche tramite sostegno ai Comuni e alle AUSL. Sono inoltre previsti o favoriti:
- sostegno economico tramite assegno di cura e interventi per l’adattamento domestico per persone assistite a domicilio;
- accordi con compagnie assicurative per premi agevolati su polizze contro infortuni o responsabilità civile;
- intese con le associazioni datoriali per una maggiore flessibilità oraria;
- progetti aziendali ed enti per la conciliazione vita-lavoro;
- programmi di aggiornamento per gli operatori sui temi del caregiver;
- canali di comunicazione privilegiati, anche con tecnologie ICT;
- iniziative di sollievo con personale qualificato e sostituzioni temporanee al domicilio;
- soluzioni condivise per situazioni di emergenza personale o assistenziale, con possibile piano di emergenza o revisione del PPA.
Comuni e AUSL, nei limiti delle risorse disponibili, assicurano inoltre informazione, orientamento e affiancamento, formazione e addestramento, supporto contro isolamento e burnout, definizione del responsabile delle cure, sollievo di emergenza o programmato e, ove possibile, domiciliarizzazione delle visite specialistiche.
Rete di sostegno e soggetti coinvolti
La rete di sostegno è costituita dal sistema integrato dei servizi sociali, socio-sanitari e sanitari e dalle reti di solidarietà. Ne fanno parte, in particolare:
- il responsabile del caso, referente del caregiver nell’ambito del PPA;
- il medico di medicina generale e l’infermiere referente o case manager;
- i servizi sociali, socio-sanitari, sanitari e specialistici;
- il volontariato e la solidarietà di vicinato, attivabili per arricchire il PPA e prevenire l’isolamento.
Riconoscimento delle competenze e ricadute lavorative
L’esperienza maturata come caregiver nell’ambito del PPA può essere valorizzata, secondo la normativa regionale vigente sulle politiche attive del lavoro, formazione e istruzione e politiche sociali, come credito formativo per l’accesso a percorsi formativi finalizzati alla qualifica di operatore socio-sanitario o di altre figure dell’area socio-sanitaria.
Sensibilizzazione, partecipazione e associazionismo
La Regione istituisce il “Caregiver day”, da celebrarsi ogni anno con la collaborazione degli enti locali e delle Aziende sanitarie, coinvolgendo terzo settore, sindacati e associazioni datoriali. Promuove inoltre iniziative di informazione e orientamento, raccoglie e documenta buone pratiche ed esperienze territoriali e favorisce l’associazionismo dei caregiver familiari, nonché la loro partecipazione alla programmazione dei piani di zona distrettuali per la salute e il benessere sociale.
Attuazione, contributi economici e criteri di priorità
Entro 90 giorni dall’approvazione della legge, la Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare competente, deve definire le modalità di integrazione del caregiver nel sistema regionale degli interventi sociali, socio-sanitari e sanitari.
La Giunta deve anche stabilire i casi e le modalità per l’erogazione del contributo economico, tenendo conto del reddito familiare e della gravità della disabilità. La disciplina prevede inoltre che:
- il 40% delle risorse economiche sia riservato ai caregiver che assistono minori;
- sia data priorità a chi assiste persone con gravissima disabilità e bisogno di monitoraggio e mantenimento costante delle funzioni vitali;
- nei limiti delle risorse disponibili, possa essere riconosciuto un contributo per ciascun assistito ai caregiver che assistono più persone con disabilità gravissima nello stesso nucleo familiare.
Monitoraggio e relazione al Consiglio regionale
La Giunta regionale deve trasmettere al Consiglio una relazione illustrativa dopo un anno dall’entrata in vigore della legge e poi ogni due anni. La relazione deve riguardare il riconoscimento della figura del caregiver, gli interventi attivati, i risultati delle azioni di sensibilizzazione e il quadro delle attività svolte, anche con riferimento al coordinamento con le altre figure del PPA e all’integrazione nel sistema dei servizi.
La Regione può anche promuovere forme di valutazione partecipata con cittadini e soggetti attuatori.
Aspetti finanziari
La legge inizialmente ha previsto stanziamenti per il 2016 destinati agli interventi economici, al “Caregiver day” e ai contributi per il caregiver. Le spese sono state poi rifinanziate con le successive leggi di bilancio. Le note richiamano ulteriori destinazioni di risorse per il 2018, il 2019 e il 2024.
Decorrenza
La legge è entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel BURAT e il testo vigente indicato è aggiornato al 15 febbraio 2024.
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