L.R. Abruzzo 44/2016
Aiuto alle imprese che svolgono attivita' di servizio ai traffici marittimi operanti nel porto di Pescara e ulteriori disposizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce un aiuto economico de minimis per le imprese del porto di Pescara colpite dalle limitazioni al transito di natanti dovute all’insabbiamento dei fondali. Prevede un avviso pubblico, criteri di accesso, calcolo proporzionale del contributo e copertura finanziaria per il 2016; contiene anche modifiche alla L.R. 30/2016, in parte poi abrogate.
Aiuti de minimis alle imprese del servizio ai traffici marittimi del porto di Pescara
Aiuti alle imprese del servizio ai traffici marittimi nel porto di Pescara
La legge regionale Abruzzo disciplina un intervento straordinario di sostegno alle imprese che operano nel porto di Pescara e che hanno subito effetti economici negativi per le limitazioni al traffico marittimo conseguenti all’insabbiamento dei fondali. L’agevolazione è qualificata come aiuto de minimis ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013.
Finalità e ambito dell’intervento
L’obiettivo è accompagnare il reinserimento sul mercato delle imprese del settore portuale colpite dalla sospensione o riduzione delle attività dovute all’ordinanza della Capitaneria di porto di Pescara n. 36 del 2011, relativa alla restrizione del transito di natanti nel porto, con particolare riferimento alle unità di stazza superiore alle 450 tonnellate di stazza lorda.
Beneficiari e requisiti di accesso
Possono accedere ai benefici:
- agenzie marittime;
- spedizionieri e agenti doganali;
- imprese titolari, alla data dell’ordinanza n. 36/2011, di autorizzazioni ex articoli 16 o 17 della legge n. 84/1994;
- concessionari di servizi tecnico-nautici;
- imprese operanti nei settori antincendio e antinquinamento portuali.
Per ottenere l’aiuto, le imprese devono inoltre:
- avere subito sospensione o riduzione delle attività in conseguenza dell’ordinanza n. 36/2011;
- rispettare il limite complessivo degli aiuti ricevuti, che non può superare 200.000 euro nell’arco dei tre esercizi finanziari rilevanti ai fini del de minimis;
- essere in regola con i versamenti contributivi.
Procedura di concessione
L’intervento è attivato mediante pubblicazione di un apposito avviso da parte del Dipartimento Politiche del Lavoro e Sviluppo economico, da emanarsi entro 30 giorni dall’entrata in vigore della legge.
L’ammontare del contributo per ciascuna impresa è determinato nei limiti delle risorse disponibili e in proporzione alla differenza tra il fatturato del 2013 e la media dei fatturati annuali del periodo 2008-2010. Il contributo massimo:
- non può superare il 70% di tale differenza;
- è ridotto al 30% per le imprese che svolgono le stesse attività anche in altri porti della Regione Abruzzo;
- non può comunque superare il 30% del totale delle risorse disponibili per ciascun beneficiario.
Se le domande ammissibili superano lo stanziamento, il contributo è ridotto proporzionalmente.
Aspetti finanziari
Per l’anno 2016 gli oneri sono quantificati in 200.000 euro e trovano copertura mediante uno stanziamento di nuova istituzione nel bilancio pluriennale 2016-2018, nella Missione 14, Programma 05, Titolo 01. La legge dispone inoltre una corrispondente variazione di bilancio, con incremento sia della spesa sia delle entrate indicate per la copertura.
Modifiche alla L.R. 30/2016
La legge interviene anche sulla legge regionale n. 30/2016, introducendo criteri di priorità nelle procedure di selezione per l’assegnazione di aree pubbliche quando vi siano più domande concorrenti. In particolare, la regolarità della posizione previdenziale dell’impresa, documentata in modo adeguato, costituisce criterio di priorità e attribuisce un punteggio pari a 3 all’impresa in possesso della documentazione richiesta.
Sono inoltre abrogati gli articoli 23, 24 e 25 della L.R. 30/2016 e viene soppresso, nell’articolo 26, il riferimento all’articolo 25, comma 3. Le note richiamano però che tale intervento risulta successivamente abrogato dalla L.R. 31 luglio 2018, n. 23.
Entrata in vigore e attualità
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel BURAT. Tuttavia, l’intervento contributivo è riferito a un evento e a una finestra finanziaria ormai conclusi; inoltre una parte delle modifiche alla L.R. 30/2016 risulta successivamente abrogata. Per tali ragioni l’atto è oggi sostanzialmente non più operativo.
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