Ordinanza n. 1768/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento quanto al ricorso principale a) del Decreto del Rettore dell'Università degli studi di Napoli ''Federico II'' n. DR/2025/2522 del 30.05.3025, di approvazione degli atti emessi dall'Università degli Studi ''Federico II'' recanti l'espletamento e la conclusione della “procedura comparativa, ai sensi dell'art. 18 comma 1, della L. 240/2010, per la chiamata di n. 1 professore universitario di ruolo di I fascia - gruppo scientifico disciplinare 05/BIOS07 - BIOCHIMICA, settore scientifico disciplinare BIOS-07/A-Biochimica, per le esigenze del Dipartimento di Medicina Molecolare e Biotecnologie Mediche - codice procedura 4_PO-2024-18C1_16”; b) se e in quanto possa occorrere, del Bando approvato con Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli ''Federico II'' n. 5675 del 19/12/2024; c) del Decreto del Rettore dell'Università degli Studi di Napoli ''Federico II'' n. 1486 del 2/4/2025, recante la nomina della Commissione; d) di tutti i verbali della Commissione Esaminatrice; e) del Decreto Rettorale di numero e data sconosciuti, in quanto mai trasmesso, con il quale è stata disposta la chiamata della controinteressata al posto di ruolo di professore di prima fascia in esecuzione degli atti concorsuali sopra indicati; f) di ogni ulteriore atto lesivo degli interessi della ricorrente; quanto al ricorso incidentale dei medesimi provvedimenti gravati dalla ricorrente principale, in parte qua.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atti della procedura comparativa per la chiamata di un professore universitario di ruolo di prima fascia, inclusi l'approvazione degli atti, il bando, la nomina della commissione, i verbali e la chiamata della candidata controinteressata
Esito
La controversia
La ricorrente principale ha impugnato l'esito della procedura comparativa e gli atti presupposti, deducendo principalmente che la Commissione avrebbe valutato in modo non adeguato l'attività didattica delle concorrenti. In particolare, ha evidenziato il rilevante divario tra la propria attività didattica nei corsi di Laurea Magistrale, svolta in 24 anni accademici per complessive 1.546,5 ore di lezione, e quella della controinteressata, svolta in 16 anni accademici per 110,5 ore. La controinteressata ha proposto ricorso incidentale avverso i medesimi provvedimenti, in parte qua. Il giudice ha ritenuto necessario verificare documentalmente l'entità oggettiva delle ore di lezione effettivamente assicurate dalle due candidate e gli ulteriori elementi pertinenti, tra cui la titolarità dei corsi.
La decisione
Il TAR ha disposto un incombente istruttorio, riservando ogni decisione definitiva in rito e nel merito. Ha ordinato all'Università di depositare una relazione documentata sull'entità oggettiva delle ore di lezione rispettivamente svolte dalla ricorrente principale e dalla controinteressata, risultanti da elementi documentali, con indicazione della titolarità dei corsi e con allegazione di ogni documento utile. L'adempimento deve essere eseguito entro 45 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza all'Avvocatura Distrettuale dello Stato. Il giudizio è stato rinviato per il prosieguo all'udienza pubblica dell'8 luglio 2026. Nessuna decisione è stata assunta sui motivi, sulle questioni di rito o sul merito dei ricorsi.
Norme richiamate
art. 18, comma 1, l. 240/2010
procedura comparativa per la chiamata di professori universitari di ruolo
La procedura impugnata è stata svolta ai sensi di questa disposizione; l'ordinanza non ne fornisce un'interpretazione sostanziale.
art. 64, comma 3, c.p.a.
Richiamato quale base normativa per i poteri istruttori del giudice amministrativo.
art. 65, comma 2, c.p.a.
Richiamato quale ulteriore base normativa per la richiesta di acquisizione di elementi istruttori dall'amministrazione.
Massime di principio
- Quando la contestazione dell'esito di una procedura comparativa riguarda la valutazione di un elemento rilevante, come l'attività didattica, e il ricorrente rappresenta un significativo divario quantitativo rispetto al candidato selezionato, il giudice può disporre un approfondimento istruttorio prima di decidere il ricorso.
- L'amministrazione, destinataria di un ordine istruttorio, deve fornire dati oggettivi risultanti dalla documentazione disponibile e corredare la relazione degli elementi necessari a verificarne il significato, inclusa, quando rilevante, la titolarità dei corsi o delle attività considerate.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 567/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 568/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 569/2026 - Venezia, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 573/2026 - Venezia, Sezione 4
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 539/2026 - Salerno, Sezione 1
- Ordinanza · 16 mar 2026Ordinanza n. 1648/2026 - Roma, Sezione 3
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →