Cassazione Penale, Sentenza n. 02418/2026 del 21/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha aggravato la misura cautelare trasformando l'obbligo di presentazione alla P.G. in custodia cautelare in carcere, a seguito dell'arresto in flagranza del 6 dicembre 2024 per detenzione di 23 grammi di cocaina, rinvenimento di 1.925 euro e di un foglio con nominativi e somme. I motivi del ricorso: a) nullità per mancato interrogatorio dell'indagato prima dell'aggravamento; b) carenza di gravi indizi di colpevolezza (la detenzione di 23 g di cocaina rinvenuta nell'auto della madre non sarebbe sufficiente, la somma sarebbe destinata al pagamento dell'assicurazione); c) violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità nella scelta della misura; d) vizio di motivazione e richiesta di revoca o sostituzione con misura meno afflittiva; e) mancanza di motivazione circa la concretezza e attualità delle esigenze cautelari.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. Sul piano sostanziale la Corte ha ritenuto legittimo l'aggravamento della misura: non è richiesto un nuovo interrogatorio quando si procede ad aggravamento ex art. 299, comma 4, c.p.p.; l'aggravamento è ammesso quando sopravvengono fatti nuovi non valutati nelle precedenti decisioni; nel caso concreto l'arresto in flagranza con 23 g di cocaina, denaro e foglio con nominativi, compiuto da soggetto già sottoposto a misura e in presenza di minorenni, costituisce indice dell'incapacità di autocontrollo e della persistenza di rapporti con ambienti criminali, giustificando la custodia cautelare in carcere.
Norme richiamate
art. 299, comma 4, c.p.p.
Consente la sostituzione o l'aggravamento della misura cautelare per sopravvenuti fatti che aggravano le esigenze cautelari; per l'aggravamento non è richiesto un nuovo interrogatorio dell'imputato quando l'intervento giudiziario riguarda l'esecuzione della misura già adottata.
art. 274 c.p.p.
Indica le condizioni per l'applicazione delle misure cautelari (esigenze cautelari) e può essere integralmente valutato anche nel giudizio di aggravamento, senza limitazioni preclusorie rispetto ai vari profili considerabili.
D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, artt. 73 e 74
Norme del testo unico sulle sostanze stupefacenti relative ai reati di cui è accusato l'interessato (detenzione e atti di spaccio): la Corte ha ritenuto che la detenzione della sostanza, unitamente a denaro e a un foglio con nominativi, costituisca elemento indiziario significativo.
art. 94, comma 1-ter, disp. att.
Norma procedurale richiamata negli adempimenti successivi alla decisione (cancellazione/annotazioni), menzionata nella parte finale del provvedimento per gli adempimenti di competenza della cancelleria.
Massime di principio
- L'aggravamento di una misura cautelare ex art. 299, comma 4, c.p.p. può avvenire senza un nuovo interrogatorio dell'indagato: l'interrogatorio è obbligatorio solo per la prima applicazione della misura.
- Per giustificare un aggravamento è sufficiente la sopravvenienza di fatti nuovi, non valutati precedentemente, che aggravino le esigenze cautelari (es. arresto in flagranza con droga, denaro e appunti con nominativi).
- Nell'apprezzamento della sussistenza delle esigenze cautelari il giudice può valutare tutti i profili previsti dall'art. 274 c.p.p., compresi comportamenti nuovi o non penali purché idonei a dimostrare il persistere del pericolo di reiterazione o di inquinamento probatorio.
- La mera detenzione di droga può non essere automaticamente sufficiente per l'aggravamento se priva di ulteriori elementi, ma se è accompagnata da circostanze probanti (quantità, modalità di confezionamento, denaro, elenchi di nomi, presenza di terzi/minorenni, recidiva o precedenti misure attenuate) può costituire grave indizio di spaccio e motivare misure più afflittive.
- La difesa, in situazioni analoghe, dovrebbe puntare a fornire elementi di prova della legittima provenienza della sostanza o della somma, documentare il marginale coinvolgimento dell'imputato (es. uso esclusivo del mezzo da parte di terzi), e proporre misure meno afflittive dimostrando elementi di integrazione sociale e assenza di pericolo di reiterazione.
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