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Cassazione Penale, Ordinanza n. 21059/2025 del 05/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che, in riforma della decisione di primo grado, ha riqualificato i fatti in plurime violazioni dell'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 e lo ha condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione ed euro 2.000 di multa. Con il primo motivo ha dedotto contraddittorietà della motivazione e travisamento della prova sul diniego delle attenuanti generiche, valorizzando la limitata quantità di stupefacente, la quasi integrale restituzione delle somme sequestrate e la presunta ingenuità della condotta. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge per l'erroneo mancato riconoscimento della circostanza attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. Con il terzo motivo ha dedotto mancanza di motivazione sul quantum dell'aumento per la continuazione, sostenendo che l'incremento di quattro mesi per l'ulteriore fattispecie attenuata fosse eccessivo e non giustificato alla luce delle modalità del fatto, del rito abbreviato, del comportamento processuale e dello stile di vita.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo, osservando che il diniego delle attenuanti generiche può essere motivato richiamando gli elementi ritenuti decisivi, e che la Corte territoriale aveva valorizzato la condotta dell'imputato, il quale aveva tentato di disfarsi della sostanza e non aveva mostrato una reale collaborazione. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché la censura non risultava compresa nel riepilogo dei motivi di appello riportato nella sentenza impugnata. Ha ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, ribadendo che, in tema di reato continuato, per aumenti di esigua entità il giudice non è tenuto a una motivazione specifica e dettagliata; nel caso concreto l'aumento applicato è stato ritenuto modesto e proporzionato. Alla declaratoria di inammissibilità è seguita la condanna alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La Corte richiama la riqualificazione dei fatti in plurime ipotesi di lieve entità in materia di stupefacenti, trattandoli come base della condanna impugnata.

  • art. 62 n. 4 c.p.

    È invocata dal ricorrente come attenuante, ma la doglianza è dichiarata inammissibile.

  • art. 81 c.p.

    In tema di reato continuato, l'aumento per i reati satellite può essere contenuto e, se di esigua entità, non richiede una motivazione analitica.

  • art. 132 c.p.

    La Corte richiama il margine di discrezionalità del giudice nella determinazione della pena, ritenendo escluso l'abuso in presenza di aumenti modesti.

  • art. 133 c.p.

    È richiamato dal ricorrente nel censurare il quantum della pena, ma la Corte ne esclude la violazione per l'esiguità dell'aumento applicato.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è legittimamente motivato se il giudice richiama gli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti, senza dover confutare puntualmente ogni dato favorevole allegato dalle parti, purché tenga conto delle specifiche deduzioni difensive.
  • Una censura proposta per cassazione è inammissibile quando non risulta effettivamente devoluta nei motivi di appello riportati nella sentenza impugnata, perché il giudizio di legittimità non può essere utilizzato per introdurre questioni nuove.
  • In materia di reato continuato, quando l'aumento per i singoli reati satellite è di entità modesta, il giudice di merito non è tenuto a una motivazione analitica e dettagliata sul quantum, essendo sufficiente che l'incremento non appaia sproporzionato o arbitrario.
  • La determinazione della pena rientra nell'ampia discrezionalità del giudice di merito entro i limiti legali; la censura è infondata se l'aumento applicato è contenuto e comunque non eccede quanto sarebbe derivato dal cumulo materiale.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazioneCircostanze del reato
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiContinuazione

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