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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11582/2026 del 26/03/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la parziale condanna per furto in abitazione aggravato (art. 624-bis c.p.) e per truffa (art. 640 c.p.). Primo motivo: si contesta la violazione dell'art. 624-bis c.p. per mancanza del nesso finalistico tra l'ingresso nella canonica e il furto degli assegni, lamentando che il consenso del parroco non sarebbe stato viziato dall'inganno e che le intercettazioni citate sono post factum o insufficienti a provare una deliberata intenzione di rubare. Secondo motivo: si contesta la configurabilità della truffa, sostenendo che non vi furono artifici idonei a indurre in errore la vittima (la prestazione sarebbe stata effettivamente eseguita e la qualificazione come dipendente AMG non avrebbe rilevanza), quindi mancherebbero l'ingiusto profitto e il danno per la vittima.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha confermato che l'ingresso nell'ufficio annesso alla canonica fu ottenuto mediante inganno (presentarsi come operatori di una ditta antincendio inesistente), idoneo a viziare il consenso della parte offesa; ha ritenuto provata la simulazione della prestazione (prelievo e rapida restituzione degli estintori), l'emissione di una falsa fattura e l'utilizzo della qualifica di dipendente di una ditta specializzata, circostanze che hanno indotto il parroco a pagare una somma sproporzionata. Sulla base di queste valutazioni, la Corte ha ritenuto sussistente il nesso finalistico tra l'introduzione e il furto e integrato il reato di truffa. Il ricorso è stato quindi respinto e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    La Corte ha interpretato la norma nel senso che l'articolo integra il reato quando l'ingresso nell'abitazione è stato ottenuto mediante inganno viziando il consenso della vittima e quando vi è un nesso finalistico non occasionale tra l'introduzione e l'impossessamento del bene; nel caso di specie l'inganno (presentarsi come tecnici di una ditta antincendio) è stato ritenuto funzionale anche alla commissione del furto

  • art. 640 c.p.

    La Corte ha ritenuto integrato il reato di truffa quando sono stati posti in essere artifici e raggiri (falsa qualifica professionale, simulazione della prestazione, emissione di falsa fattura) idonei a indurre in errore la vittima e a conseguirne un ingiusto profitto a danno della stessa

  • art. 606 c.p.p. (lett. b) e lett. e))

    Norme richiamate in relazione ai motivi di impugnazione: la Corte segnala che i motivi devono confrontarsi con la motivazione dei giudici di merito e non possono limitarsi a chiedere una rivalutazione dei fatti in sede di legittimità

  • art. 616 c.p.p.

    Applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso

  • art. 611 c.p.p.

    Richiamato in relazione alla trattazione del ricorso in Cassazione secondo le modifiche normative vigenti; menzionato nell'ambito delle prescrizioni procedurali sulla trattazione

  • art. 127 c.p.p.

    Richiamato insieme all'art. 611 per la disciplina procedurale della trattazione del ricorso senza discussione orale

  • disp. att. art. 173, comma 1

    Richiamato per delimitare i limiti di impugnazione ammissibili in Cassazione (limiti del ricorso)

Massime di principio

  • Se l'ingresso in un'abitazione o in locali annessi è ottenuto mediante inganno (es. spacciarsi per tecnici di una ditta), il consenso della vittima è viziato e può integrarsi il reato previsto dall'art. 624-bis c.p.
  • Il nesso finalistico tra ingresso e furto va valutato in concreto: non è sufficiente la mera occasionalità se emerge un piano o un'intesa tra i complici che contempli anche l'impossessamento di denaro o valori
  • La simulazione dell'esecuzione della prestazione, l'emissione di documentazione falsa (es. fattura con partita IVA inesistente) e la spendita di una qualifica professionale possono costituire artifici idonei a integrare la truffa (art. 640 c.p.) quando indurranno la vittima in errore e procureranno un vantaggio ingiusto
  • Precedenti accessi o rapporti tra parti non escludono automaticamente la natura truffaldina degli atti successivi; l'accertamento competitivo degli elementi di falso, inganno e danno rimane di merito e non è sindacabile in Cassazione se adeguatamente motivato
  • In sede di Cassazione la valutazione dei fatti e delle prove è limitata: i motivi che chiedono una rivalutazione probatoria vengono rigettati se i giudici di merito hanno fornito una motivazione aderente e non manifestamente illogica

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