Cassazione Civile, Ordinanza n. 20909/2026 del 20/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La lite trae origine da una cartella di pagamento per IVA 2014 notificata a una società, emessa a seguito di controllo automatizzato su dichiarazione presentata nel 2015 e dopo la perdita del beneficio della rateazione. La società sosteneva che la pretesa fosse duplicata rispetto a un'altra cartella già emessa in conseguenza di una successiva dichiarazione integrativa del 2016, e chiedeva l'annullamento della cartella impugnata. Nel corso del giudizio era stato anche rappresentato lo sgravio della prima cartella. In primo grado il ricorso era stato accolto per duplicazione della pretesa. In appello, la Corte di giustizia tributaria regionale ha riformato parzialmente la decisione: ha preso atto dell'eliminazione della duplicazione, ma ha ritenuto di dover ricostruire il debito effettivo della società, dichiarando dovuto un importo inferiore a quello della cartella e ritenendo legittima anche una parte della pretesa relativa alla maggiore IVA portata in detrazione, in difetto di prova documentale. L'Amministrazione ha ricorso per cassazione deducendo, in sintesi, che la motivazione fosse apparente e contraddittoria perché la sentenza aveva annullato integralmente la cartella ma insieme aveva accertato la debenza di un credito fiscale; inoltre ha contestato il criterio di imputazione dei pagamenti eseguiti in rateazione. La società ha proposto ricorso incidentale sostenendo, da un lato, che una volta annullata la cartella non residuasse alcun titolo per quantificare il tributo e, dall'altro, che la decisione avesse pronunciato oltre i limiti devoluti, oltre a richiamare il giudicato interno sull'annullamento della cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale nei confronti del soggetto indicato come ex legale rappresentante, che non era parte del giudizio. Nel merito ha accolto il secondo motivo del ricorso principale dell'Amministrazione e il terzo motivo del ricorso incidentale della società, reputando fondati entrambi perché la sentenza impugnata conteneva un contrasto insanabile: non è possibile annullare totalmente la cartella e, contemporaneamente, accertare che una parte del credito sia comunque dovuta. La Corte ha affermato che, nel processo tributario che ha natura di impugnazione-merito, se il giudice ritiene dovuto solo in parte l'importo iscritto a ruolo, deve annullare la cartella solo parzialmente e rideterminare il quantum per cui è possibile procedere a esecuzione mediante ruolo; l'annullamento totale è invece compatibile solo con vizi formali o con l'assenza totale del dovuto. Il primo motivo del ricorso principale è stato dichiarato assorbito; i primi due motivi del ricorso incidentale sono stati parimenti assorbiti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
art. 54-bis d.P.R. 633/1972
Richiamato come base dell'iscrizione a ruolo conseguente al controllo automatizzato della dichiarazione IVA.
art. 3-bis d.lgs. 462/1997
Richiamato in relazione alla richiesta di rateazione dopo comunicazione di irregolarità e alla successiva perdita del beneficio.
art. 15-ter d.P.R. 602/1973
Richiamato nel motivo dell'Amministrazione sul criterio di imputazione delle somme versate in sede di rateazione.
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Richiamato per il vizio di motivazione apparente/contrasto irriducibile tra statuizioni inconciliabili.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
art. 118 disp. att. c.p.c.
Richiamato come parametro della motivazione della sentenza.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 546/1992
Richiamato come parametro della motivazione delle sentenze tributarie.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Richiamato per le censure di violazione di legge sollevate nel ricorso principale e incidentale.
artt. 10, 12, 24 e 25 d.P.R. 602/1973
Invocati dalla società per sostenere che, annullata la cartella, mancasse il titolo per quantificare il tributo.
art. 19 d.lgs. 546/1992
Invocato dalla società a sostegno dei limiti dell'oggetto del giudizio di impugnazione dell'atto tributario.
art. 3 l. 241/1990
Invocato dalla società nel motivo incidentale sul vizio di legittimità e motivazione degli atti.
art. 112 c.p.c.
Invocato dalla società per denunciare una pronuncia ultra petita.
artt. 324 e 329 c.p.c.
Richiamati dalla società per sostenere la formazione del giudicato interno sull'annullamento della cartella.
art. 49 d.P.R. 602/1973
Richiamato per affermare che, nell'esecuzione mediante ruolo, il titolo esecutivo è costituito dal ruolo.
Massime di principio
- Nel processo tributario, che ha natura di impugnazione-merito e non di mera impugnazione-annullamento, il giudice che ritenga solo parzialmente infondata la pretesa non può limitarsi ad annullare integralmente l'atto, ma deve rideterminare il quantum dovuto entro i limiti delle domande di parte.
- L'annullamento totale della cartella è compatibile soltanto con vizi formali dell'atto o con l'accertamento che nulla sia dovuto; se invece residua un debito, la statuizione corretta è l'annullamento parziale con quantificazione della parte legittimamente esigibile.
- Sussiste motivazione apparente o contrasto irriducibile quando la sentenza contiene affermazioni reciprocamente incompatibili, come l'annullamento integrale dell'atto impositivo e la contemporanea affermazione della debenza del credito tributario.
- Nel ruolo esecutivo, la cartella di pagamento cumula le funzioni del titolo esecutivo e del precetto; pertanto il giudice tributario, investito dell'impugnazione della cartella, può e deve individuare l'importo per il quale l'esecuzione è legittimamente promuovibile se ritiene il tributo dovuto solo in parte.
- La dichiarazione integrativa non elimina automaticamente ogni rilievo della dichiarazione originaria, ma va valutata in rapporto ad essa e agli elementi probatori prodotti sul debito o sul credito esposto.
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