Cassazione Civile, Sentenza n. 38054/2021 del 02/12/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza della CTR che aveva ritenuto valida la cartella esattoriale per imposte dirette e IVA 2004 nonostante la notifica degli avvisi di accertamento fosse stata eseguita tramite messo notificatore ai sensi dell'art. 140 c.p.c. per temporanea assenza del destinatario. Il nodo era se, in tali ipotesi, fosse sufficiente provare la sola spedizione della raccomandata informativa (c.d. CAD) ovvero se fosse necessario produrre l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, ritenendo fondata la censura sulla violazione e falsa applicazione degli artt. richiamati. Ha enunciato il principio secondo cui, quando la notifica avviene tramite servizio postale e l'atto non è consegnato per rifiuto o temporanea assenza, la prova del perfezionamento della notifica può essere data esclusivamente con la produzione dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione di avvenuto deposito (CAD); la sola prova della spedizione non è sufficiente. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla CTR della Liguria in diversa composizione anche per le spese
Norme richiamate
art. 140 cod. proc. civ.
La Corte interpreta la norma nel senso che, quando la notifica è eseguita attraverso il servizio postale per temporanea assenza o rifiuto, la prova del perfezionamento richiede l'avviso di ricevimento contenente la comunicazione di avvenuto deposito; l'attestazione del messo di aver consegnato l'avviso informativo all'ufficio postale non basta
art. 60, DPR 600/1973
Richiamato nel contesto della normativa tributaria sulle notifiche; la Corte valuta la prova della regolarita' della procedura notificatoria alla luce delle regole processuali richiamate
art. 8, L. n. 890/1982
Citata nella giurisprudenza come riferimento per l'interpretazione della notifica tramite servizio postale; la Corte richiama una interpretazione costituzionalmente orientata di tale previsione in combinato con le garanzie degli artt. 24 e 111 Cost.
artt. 24 e 111, comma 2, Cost.
Riferiti come principi costituzionali necessari a orientare l'interpretazione della norma sulle notifiche per tutelare il diritto di difesa e il giusto processo; giustificano l'onere probatorio stringente a carico del notificante
Giurisprudenza rilevante: Cass. Sez. 5, Sent. n. 25985/2014; Cass. Sez. U, Sent. n. 10012/2021; Cass. 21132/2009
Questi precedenti sono richiamati per affermare il principio secondo cui la prova del perfezionamento della notifica tramite servizio postale, in caso di rifiuto o assenza, richiede la produzione dell'avviso di ricevimento/CAD; la prova della sola spedizione non è sufficiente
Massime di principio
- Quando la notifica è effettuata tramite servizio postale e l'atto non viene consegnato per rifiuto o temporanea assenza, il notificante deve produrre in giudizio l'avviso di ricevimento della raccomandata che attesti il deposito (CAD): la sola prova della spedizione non basta
- L'attestazione del messo notificatore di aver consegnato l'avviso informativo all'ufficio postale non può sostituire l'avviso di ricevimento, perché il messo non può documentare le operazioni eseguite dall'ufficio postale
- Se l'avviso di ricevimento è agli atti del processo, il giudice di merito è tenuto a valutarlo; ometterne l'esame configura vizio di motivazione e può giustificare la cassazione
- In controversie tributarie su notifiche contestate, l'onere probatorio in ordine al perfezionamento della notifica grava sul soggetto che ha operato la notifica (es. Agenzia delle entrate); in mancanza di prova valida la notifica può essere dichiarata inefficace
- In caso di cassazione per vizi nella valutazione della prova documentale (es. mancato esame del CAD), la causa viene rimessa al giudice di merito per nuovo esame in diversa composizione
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